Cassazione Civile, Ordinanza n. 01449/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2003 e regolarmente eseguito. La società utilizzatrice ha agito in giudizio sostenendo la nullità delle clausole di indicizzazione previste nel contratto, in particolare quelle relative alla doppia indicizzazione, e chiedendo la restituzione delle somme che assumeva indebitamente versate alla banca. Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando nulla la clausola di indicizzazione per indeterminatezza del tasso ai sensi dell'art. 117 TUB e ritenendo non validamente proposta l'eccezione di prescrizione. In appello, la banca ha censurato la pronuncia su sei punti, contestando la nullità della clausola, la derivazione della nullità su altre clausole di indicizzazione, l'applicazione della sanzione dell'art. 117, comma 7, TUB, il criterio temporale di applicazione dei tassi sostitutivi, il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la regolazione delle spese. La corte d'appello, con sentenza non definitiva e poi definitiva, ha confermato la nullità della clausola principale e la sanzione sostitutiva, ha ritenuto corretta l'applicazione dei tassi sostitutivi alla data di sottoscrizione del contratto, ha rivalutato gli importi dovuti anche in relazione alla prescrizione e ha condannato la banca alla restituzione di una somma ridotta. Avverso tale decisione la società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. e dell'art. 117 TUB, ma senza riportare in ricorso il testo della clausola contrattuale oggetto di censura, rendendo così incomprensibile il motivo e chiedendo sostanzialmente una nuova interpretazione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo unico era formulato come violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e dell'art. 117 TUB, ma mancava la trascrizione o riproduzione della clausola contrattuale censurata, con conseguente impossibilità di verificare il percorso argomentativo del ricorso. Inoltre, la doglianza mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del contenuto delle clausole del contratto, attività che esula dal giudizio di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull'interpretazione del contratto; la Corte osserva che la censura, priva della riproduzione della clausola, non consente il controllo di legittimità e tende a ottenere una nuova interpretazione del testo negoziale.
Richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici contrattuali; il suo invocato malgoverno non è scrutinabile in cassazione se il motivo non consente di individuare la clausola e il ragionamento criticato.
Richiamato quale parametro di interpretazione secondo buona fede; la Corte non entra nel merito perché il motivo è formulato in modo incomprensibile e diretto a rivalutare il contratto.
È la norma sostanziale evocata in relazione alla clausola di indicizzazione e alla sanzione sostitutiva; la Corte non riesamina la questione nel merito perché il ricorso è inammissibile.
Norma applicata nei gradi di merito per il meccanismo dei tassi sostitutivi; nel giudizio di legittimità la sua applicazione non viene sindacata per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione all'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci il malgoverno di clausole contrattuali è necessario riportare in modo puntuale il testo della clausola censurata, poiché altrimenti il motivo può risultare incomprensibile e quindi inammissibile.
- La censura che, sotto la veste della violazione di canoni ermeneutici, miri in realtà a ottenere una diversa e più favorevole interpretazione del contratto non è ammissibile in sede di legittimità, salvo il controllo sul corretto uso dei criteri legali di interpretazione nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.
- L'omessa trascrizione degli elementi contrattuali decisivi impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza e preclude il controllo sulla dedotta violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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