Cassazione Civile, Ordinanza n. 01436/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche concluso nell'ottobre 1990. L'impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento di un residuo saldo lavori e il risarcimento del danno da ritardato pagamento di un secondo acconto del corrispettivo, maturato nel 1993 e corrisposto solo nel 1994. Dopo precedenti gradi di merito e un primo giudizio di legittimità, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la precedente decisione d'appello, indicando che doveva applicarsi ratione temporis l'art. 46 delle Condizioni Generali per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare, nella versione modificata nel 1986. In sede di rinvio la Corte d'appello ha liquidato gli interessi da ritardato pagamento secondo tale disciplina e secondo i decreti ministeriali sui tassi. Con l'unico motivo del nuovo ricorso, l'impresa ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 46 delle C.G.A.L.G.M., dell'art. 35 d.P.R. 1063/62 e dell'art. 4 l. 741/81, sostenendo che la liquidazione avrebbe dovuto tenere conto del tasso legale per i primi 60 giorni, degli interessi moratori per il periodo successivo e di ulteriori interessi compensativi, non essendo sufficiente il solo calcolo in base all'art. 46.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che il giudice di rinvio si è uniformato alle indicazioni contenute nella precedente ordinanza di cassazione, applicando l'art. 46 delle C.G.A.L.G.M. nella versione temporalmente rilevante e computando gli interessi sulla base dei decreti ministeriali di determinazione dei tassi. Ha inoltre rilevato che il computo degli interessi sugli interessi era stato già disposto dalla precedente sentenza d'appello e non era stato oggetto di cassazione. Non risultando dunque alcuna violazione di legge, il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 46 C.G.A.L.G.M. approvate con r.d. n. 366 del 17 marzo 1932
Deve essere applicato ratione temporis nella versione modificata dal d.P.R. 17 novembre 1986, n. 1038, trattandosi di contratto concluso nell'ottobre 1990; il giudice di rinvio deve conformarsi a tale disciplina nella liquidazione degli interessi da ritardato pagamento.
art. 35 d.P.R. n. 1063/1962
Richiamato dal ricorrente come parametro di calcolo del danno da ritardato pagamento, ma la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rinvio che ha seguito l'indicazione già data dalla precedente ordinanza di cassazione.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina del ritardato pagamento negli appalti pubblici, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Cass. Sez. U, sentenza n. 4315 del 20/02/2020
Richiamata per precisare che spetta all'amministrazione giudiziaria verificare in concreto la debenza del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione; non può essere denunciata come violazione di legge una decisione che si sia conformata alle istruzioni vincolanti impartite in sede rescindente.
- In materia di appalti pubblici, la disciplina applicabile al ritardato pagamento va individuata ratione temporis in relazione alla data di conclusione del contratto, con applicazione della normativa speciale vigente al momento rilevante.
- La censura per violazione di legge non è fondata quando il ricorrente contesta un criterio di calcolo già imposto dalla precedente decisione di cassazione e correttamente recepito dal giudice di rinvio.
- Se una determinata statuizione della precedente decisione di merito non è stata investita dalla cassazione, essa resta ferma e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese di legittimità ed è tenuta, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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