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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01441/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da un creditore che assumeva di vantare un credito di euro 23.654,19 fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il tribunale dichiarava il fallimento della società in liquidazione. La società proponeva reclamo sostenendo che non ricorressero i presupposti della fallibilità, in particolare perché il totale dei debiti scaduti e insoluti sarebbe stato inferiore alla soglia di euro 30.000 e perché diversi debiti indicati nel bilancio finale di liquidazione erano contestati, non ancora esigibili o iscritti solo prudenzialmente. La Corte d’appello rigettava il reclamo ritenendo che il bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, facesse prova dei debiti ai sensi dell’art. 2709 c.c. e che le contestazioni della società non trovassero riscontro. La società ricorreva in Cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o gravemente insufficiente; 2) violazione dell’art. 15 l.fall. e dell’art. 2709 c.c., sostenendo che l’accertamento del credito/fabbricazione del passivo non potesse fondarsi su dati poi smentibili nel procedimento; 3) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla pendenza di altri giudizi sui debiti iscritti in bilancio, all’opposizione ad alcuni decreti ingiuntivi, all’estinzione di un debito verso l’Agenzia delle Entrate e alle contestazioni sul credito del ricorrente originario, inclusi pagamenti parziali e voci accessorie. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, contraddittoria o carente in modo censurabile; ha ribadito che, ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza di creditore, non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione dell’istante; ha inoltre affermato che il superamento della soglia di fallibilità ex art. 15 l.fall. va verificato sulla base dell’esposizione debitoria complessiva emergente dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e alla data della decisione. Ha ritenuto corretta la valorizzazione del bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, quale prova dei debiti della società ex art. 2709 c.c., nonché irrilevante il fatto che alcuni crediti fossero portati da decreti ingiuntivi non muniti di provvisoria esecutività ai fini della loro esigibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese delle controparti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori

    la domanda di fallimento del creditore non richiede il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ma solo un accertamento incidentale della legittimazione dell’istante.

  • art. 15 l.fall.

    u.c. dell'art. 15; art. 15, 9° co.

    la soglia di fallibilità esclude la dichiarazione di fallimento delle imprese con esposizione debitoria complessiva inferiore a euro 30.000; il superamento deve risultare oggettivamente dagli atti dell’istruttoria prefallimentare e può essere rilevato d’ufficio alla data della decisione.

  • art. 2709 c.c.

    il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, come le scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fa prova dei debiti della società, restando la relativa valutazione affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente o nulla è infondata quando il giudice di merito ha esposto, sia pure sinteticamente, un percorso argomentativo intelligibile e coerente.

  • art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.

    il motivo è utilizzabile solo per errori processuali che determinino nullità della sentenza; non consente di trasformare in vizio di nullità una mera critica al merito della motivazione.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge non sussiste quando la Corte d’appello abbia correttamente applicato i principi sulla prova del passivo e sulla verifica della soglia di fallibilità.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non può essere usato per riproporre questioni già decise o contestazioni valutative sui medesimi fatti esaminati dal giudice di merito.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    costituisce il parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 1183 c.c.

    per le obbligazioni prive di termine l’individuazione del termine può avvenire anche attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto che lo accoglie; il difetto di provvisoria esecutività non incide sulla esigibilità del credito.

  • art. 474, 1° co., n. 1, c.p.c.

    il difetto di provvisoria esecutività impedisce che il decreto ingiuntivo valga come titolo esecutivo, ma non esclude di per sé che il credito sia esigibile.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento su iniziativa di un creditore non è richiesto che il credito sia stato definitivamente accertato con sentenza: è sufficiente un accertamento incidentale del giudice fallimentare sulla sussistenza della legittimazione dell’istante.
  • Ai fini del superamento della soglia di fallibilità, il giudice deve considerare l’esposizione debitoria complessiva risultante dagli atti dell’istruttoria prefallimentare alla data della decisione, non il solo credito del ricorrente.
  • Il bilancio di esercizio o il bilancio finale di liquidazione, se regolarmente approvato, può costituire prova dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2709 c.c., restando la valutazione del suo contenuto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Le contestazioni generiche o prive di riscontro sui debiti iscritti in bilancio non sono sufficienti a neutralizzare la prova documentale del passivo emergente dalla contabilità societaria.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Il difetto di provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo non equivale a inesigibilità del credito e non impedisce al credito medesimo di essere considerato nel quadro dell’esposizione debitoria complessiva.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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