Cassazione Civile, Ordinanza n. 01437/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La società aveva eseguito lavori nell'ambito di una convenzione di concessione per opere pubbliche, nella quale era previsto un compenso maggiorato a fronte di specifici oneri di concessione, tra cui spese tecniche e di collaudo. Durante l'esecuzione, il concedente aveva trattenuto somme sui certificati di pagamento dei lavori a titolo cautelativo e salvo conguaglio. Ultimati i lavori e approvati gli atti di collaudo, la società chiedeva la restituzione delle somme trattenute e il pagamento degli interessi. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello era stata accolta, ma la Corte territoriale aveva fatto decorrere gli interessi dal trentesimo giorno successivo all'approvazione di ogni singolo certificato di collaudo. La ricorrente ha impugnato tale capo deducendo: 1) violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendo che la decorrenza degli interessi dovesse essere quella prevista in convenzione, cioè il trentesimo giorno successivo all'emissione dei singoli S.A.L.; 2) vizio di motivazione ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., perché la motivazione sarebbe apparente/perplessa o comunque incomprensibile, in quanto il riferimento a una pluralità di certificati di collaudo sarebbe inconciliabile con l'unitarietà del collaudo finale dell'opera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al vizio di motivazione, rilevando che la statuizione della Corte d'appello sul dies a quo degli interessi era obiettivamente incomprensibile: la sentenza impugnata richiamava il "trentesimo giorno successivo all'approvazione di ogni singolo certificato di collaudo", formula ritenuta oscura perché il collaudo finale è, per sua natura, unico e conclusivo, non pluralizzabile in più certificati di collaudo. Tale anomalia motivazionale integra un vizio denunciabile in cassazione. È stato quindi assorbito il motivo sulla violazione dell'art. 1372 c.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà rideterminare correttamente il termine di decorrenza degli interessi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per affermare la vincolatività delle pattuizioni contrattuali e censurare la difformità della decisione rispetto al termine convenzionale di decorrenza degli interessi; il motivo è rimasto assorbito per il vizio motivazionale accolto.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
Parametro del motivo di ricorso per vizio motivazionale; la Corte ha ricondotto la censura alla motivazione obiettivamente incomprensibile.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare l'apparenza/perplessità della motivazione, in quanto requisito costituzionale della decisione giurisdizionale.
Richiamato per contestare l'insufficienza/invalidità della motivazione della sentenza d'appello.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati come base processuale della trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e oggettivamente incomprensibile.
- Quando la sentenza individua il dies a quo di un credito in termini logicamente oscuri o intrinsecamente contraddittori, il vizio di motivazione è configurabile se il riferimento utilizzato non consente di determinare con certezza il momento di decorrenza della pretesa.
- Se un vizio motivazionale è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della statuizione cassata, come la violazione delle pattuizioni contrattuali.
- Nei rapporti di appalto o concessione di lavori pubblici, la decorrenza degli interessi va individuata secondo il titolo e la struttura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma la relativa statuizione deve essere formulata in modo coerente e comprensibile rispetto agli atti contrattuali e tecnici richiamati.
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