Cassazione Civile, Ordinanza n. 00429/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso dell'Agenzia, perché ha accolto l'istanza della contribuente di definizione agevolata e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018. Ha inoltre affermato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2009. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché notificato telematicamente prima che nel Lazio fosse operativa la disciplina del processo tributario telematico. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formulati come violazione e/o falsa applicazione di una pluralità di norme sul processo tributario telematico e sulla disciplina delle notifiche (tra cui artt. 16-bis e 49 d.lgs. 546/1992, art. 16 d.P.R. 68/2005, art. 48 d.lgs. 82/2005, art. 39, comma 8, lett. d), d.l. 98/2011, art. 12 d.lgs. 156/2015, d.m. 163/2013, decreto direttoriale 30.6.2016 e d.m. 15.12.2016, nonché art. 16, comma 2, d.l. 119/2018). Prima dell'esame dei motivi, però, la contribuente ha depositato istanze finalizzate alla declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 d.l. 119/2018 e di avere pagato la prima rata di quanto dovuto; successivamente ha anche depositato istanza relativa alla ulteriore definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022. La Corte ha ritenuto preliminare la verifica della definizione agevolata e ha preso atto che la lite era pendente in senso formale, che la domanda di definizione era stata presentata con versamento della prima rata, che non era intervenuto diniego della definizione e che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato valida istanza di trattazione; pertanto ha dichiarato estinto il processo per perfezionamento della definizione agevolata.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per la fissazione della causa in camera di consiglio
norma processuale richiamata per il rito camerale in cassazione
richiamato nei motivi come norma sulla disciplina del processo tributario telematico e delle modalità di deposito/notifica
richiamato nei motivi in relazione al regime processuale tributario
richiamato nei motivi in tema di comunicazioni e trasmissioni telematiche
richiamato nei motivi in tema di validità della posta elettronica certificata e delle trasmissioni informatiche
art. 39, comma 8, lett. d), d.l. 98/2011
richiamato nei motivi quale base normativa del processo tributario telematico
richiamato nei motivi in materia di notificazioni nel processo tributario
richiamato nei motivi come intervento modificativo della disciplina del processo tributario
art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
richiamato nei motivi come regolamento del processo tributario telematico
art. 16 decreto direttoriale 30 giugno 2016
richiamato nei motivi in relazione all'operatività del processo tributario telematico
d.m. 15 dicembre 2016
richiamato nei motivi in relazione alla disciplina attuativa del processo tributario telematico
art. 16, comma 2, d.l. 119/2018
richiamato nei motivi
la Corte considera che la presentazione della domanda di definizione agevolata con il pagamento della prima rata perfeziona la definizione; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego impugnato, il processo si estingue
legge 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata
art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022
richiamato dalla contribuente con ulteriore istanza di definizione delle controversie tributarie pendenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata
Massime di principio
- In materia di condono o definizione agevolata fiscale, la "pendenza" della lite va valutata in senso formale: anche una successiva declaratoria di inammissibilità o improcedibilità non esclude, di per sé, la possibilità di perfezionare la definizione, finché il giudizio non sia definitivamente esaurito.
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata, quando richiesti dalla legge, possono perfezionare la procedura di definizione; in assenza di diniego tempestivamente impugnato e di valida istanza di trattazione nel termine previsto, il processo si estingue per effetto del decorso del termine normativamente stabilito.
- Se la definizione agevolata del contenzioso tributario si perfeziona, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso pendenti.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato quando mancano i relativi presupposti processuali.
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