Cassazione Civile, Ordinanza n. 26564/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del proprietario di terreni siti nel Comune di Sarzana, di un atto di richiesta/pagamento relativo a contributi di bonifica per l’anno 2013. In appello la Commissione tributaria regionale ha confermato la debenza del contributo ritenendo che il consorzio avesse depositato il piano di classifica e il piano di riparto e che i terreni avessero ricevuto un vantaggio idrogeologico. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione del consorzio per mancata delimitazione del comprensorio e mancata trascrizione del perimetro di contribuenza; 2) violazione di norme tributarie, amministrative e civilistiche per asserita tardività della produzione documentale del consorzio (perizia di parte e piano di classifica) e per insufficiente motivazione dell’atto impositivo quanto ai presupposti del tributo; 3) vizio di motivazione e violazione dell’art. 2712 c.c. per l’asserita erronea valutazione della tempestività dei documenti, del beneficio idrogeologico e della ripartizione delle spese secondo il piano di classifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva esaminato implicitamente anche l’eccezione di difetto di legittimazione, confermando la sussistenza dei presupposti impositivi. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato: quanto alla motivazione dell’atto, il ricorso era carente di autosufficienza; quanto ai documenti prodotti in appello, la produzione era comunque ammessa nel processo tributario e, in ogni caso, la documentazione già versata nel primo grado resta acquisita al fascicolo; quanto al merito del contributo di bonifica, la Corte ha ribadito che, in presenza di piano di classifica approvato e inclusione dei fondi nel perimetro consortile, il beneficio si presume e il consorziato deve provare il contrario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare una insufficienza/contraddittorietà della motivazione non più deducibile nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contenga una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione o della domanda.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre il vizio di omessa pronuncia.
art. 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione dell’atto impositivo.
art. 32, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario deve avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza.
art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell’atto impositivo.
Richiamato in relazione alla disciplina dei contributi di bonifica e al presupposto del vantaggio fondiario.
artt. 3, 10 e 11, R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di mera pubblicità-notizia e non condiziona la ripartizione dell’onere della prova.
Richiamato per contestare la valutazione dei documenti e della perizia stragiudiziale.
Il ricorso per cassazione deve riportare testualmente i passi rilevanti dell’atto amministrativo impugnato quando se ne censuri la motivazione, a pena di inammissibilità.
art. 58, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo riformulato è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non più l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 54, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134
La nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua deduzione e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per gli oneri di specificazione e deposito nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistendo i presupposti del rigetto, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporti implicitamente il rigetto dell’eccezione o della domanda, perché l’esame del merito assorbe la questione preliminare.
- Quando si censura in cassazione la motivazione di un atto amministrativo o tributario, il ricorso deve riprodurre in modo specifico e testuale i passaggi rilevanti dell’atto, così da consentire il controllo di legittimità solo sulla base del ricorso stesso.
- Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello; inoltre, i documenti già depositati in primo grado restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e possono essere utilizzati nel grado successivo anche se la produzione iniziale era irrituale.
- In tema di contributi di bonifica, se i terreni rientrano nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica è regolarmente approvato, il beneficio fondiario si presume; spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’insussistenza di un beneficio diretto e specifico.
- La trascrizione del perimetro di contribuenza prevista dalla disciplina delle bonifiche ha funzione di pubblicità-notizia e non incide, da sola, sulla debenza del contributo né sull’onere probatorio dell’ente impositore.
- Nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria: è denunciabile soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei rigorosi limiti di specificazione previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →