Cassazione Civile, Ordinanza n. 34631/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per il 2007 recuperando a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, maggiori imposte, interessi e sanzioni. L’Ufficio riteneva che il soggetto, pur qualificato statutariamente come cooperativa/consorzio, svolgesse in concreto attività commerciale d’impresa verso le cooperative socie, con conseguente imponibilità delle somme percepite. La contribuente impugnava l’atto; il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado, l’appello era ritenuto ammissibile ma infondato. In cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2511 c.c. e 27 e 27-bis del d.lgt. C.P.S. n. 1577/1947, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il soggetto come consorzio a rilevanza esterna e applicato la disciplina delle cooperative di secondo grado; 2) omesso esame e violazione dell’art. 6, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un’organizzazione d’impresa con dipendenti e la tassabilità come operazioni imponibili delle somme versate dalle socie; 3) omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111, comma 1, TUIR, per avere la CTR assoggettato le attività al regime ordinario di imponibilità senza che l’Amministrazione avesse provato i presupposti per negare l’esenzione agevolativa; 4) omesso esame e violazione del d.P.R. n. 601/1973, assumendo che la sentenza avesse trascurato la disciplina delle agevolazioni tributarie per le cooperative e l’asserito previo interpello degli organi di vigilanza. La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha chiarito che le divergenze tra verbali della Guardia di finanza e valutazione dell’Ufficio non integrano un "fatto storico" omesso, trattandosi di valutazioni istruttorie sindacabili dall’Ufficio stesso; ha ribadito che il vizio di violazione/falsa applicazione di legge riguarda l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, non la rivisitazione del merito o delle risultanze probatorie; ha inoltre affermato che gli enti associativi non beneficiano di una generale esenzione fiscale e che l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava su chi la invoca. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non risultando trattato nei gradi di merito e non essendo stata adeguatamente indicata la sua tempestiva deduzione nei precedenti atti. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in cassazione; ha escluso che le divergenze tra verbali della Guardia di finanza e accertamento dell’Ufficio integrassero omesso esame di fatti decisivi; ha ribadito che l’onere di dimostrare i requisiti per l’esenzione fiscale spetta al soggetto che la invoca. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non rispetto a valutazioni o apprezzamenti istruttori.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge attiene all’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, non alla diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del soggetto come cooperativa, ma senza accoglimento della censura.
art. 27 d.lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina delle cooperative; la Corte non ha accolto la censura fondata su tale norma.
art. 27-bis d.lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947
Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina delle cooperative; la Corte non ha accolto la censura fondata su tale norma.
art. 6, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per contestare l’imponibilità IVA delle somme percepite; la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a rivalutare il merito.
L’onere di provare i presupposti di fatto dell’esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione/agevolazione; la Corte ribadisce che l’esenzione non è generale e va provata nei suoi presupposti.
Richiamato dalla Corte per affermare che gli enti associativi non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale e possono svolgere attività commerciale di fatto.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 31
"Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente"
Il potere di accertamento è attribuito all’Ufficio, mentre la Guardia di finanza svolge funzione istruttoria.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Attribuisce anche alla Guardia di finanza e agli uffici dell’Agenzia poteri istruttori nella fase di raccolta degli elementi probatori.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 2
"in base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione"
Conferma che la fase decisoria dell’accertamento spetta all’Ufficio sulla base degli esiti istruttori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato dalla ricorrente in tema di agevolazioni tributarie per le cooperative; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non potendo essere utilizzato per contestare valutazioni probatorie o divergenze tra atti istruttori e accertamento finale.
- La violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito abbia errato nell’individuare o nell’applicare la norma astratta alla fattispecie concreta; non consente una nuova ricostruzione dei fatti.
- Nel processo tributario il potere di accertamento appartiene all’Ufficio; la Guardia di finanza svolge attività istruttoria, sicché le sue valutazioni non vincolano l’Amministrazione finanziaria.
- Gli enti associativi e le cooperative non godono di una generale esenzione fiscale: chi invoca un regime agevolativo o di esenzione deve dimostrarne i presupposti di fatto ai sensi dell’art. 2697 c.c.
- Una questione giuridica non trattata nei precedenti gradi di merito è inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra, con specifica indicazione degli atti, di averla tempestivamente dedotta in quelle fasi.
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