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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34631/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per il 2007 recuperando a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, maggiori imposte, interessi e sanzioni. L’Ufficio riteneva che il soggetto, pur qualificato statutariamente come cooperativa/consorzio, svolgesse in concreto attività commerciale d’impresa verso le cooperative socie, con conseguente imponibilità delle somme percepite. La contribuente impugnava l’atto; il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado, l’appello era ritenuto ammissibile ma infondato. In cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2511 c.c. e 27 e 27-bis del d.lgt. C.P.S. n. 1577/1947, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato il soggetto come consorzio a rilevanza esterna e applicato la disciplina delle cooperative di secondo grado; 2) omesso esame e violazione dell’art. 6, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un’organizzazione d’impresa con dipendenti e la tassabilità come operazioni imponibili delle somme versate dalle socie; 3) omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 111, comma 1, TUIR, per avere la CTR assoggettato le attività al regime ordinario di imponibilità senza che l’Amministrazione avesse provato i presupposti per negare l’esenzione agevolativa; 4) omesso esame e violazione del d.P.R. n. 601/1973, assumendo che la sentenza avesse trascurato la disciplina delle agevolazioni tributarie per le cooperative e l’asserito previo interpello degli organi di vigilanza. La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha chiarito che le divergenze tra verbali della Guardia di finanza e valutazione dell’Ufficio non integrano un "fatto storico" omesso, trattandosi di valutazioni istruttorie sindacabili dall’Ufficio stesso; ha ribadito che il vizio di violazione/falsa applicazione di legge riguarda l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, non la rivisitazione del merito o delle risultanze probatorie; ha inoltre affermato che gli enti associativi non beneficiano di una generale esenzione fiscale e che l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava su chi la invoca. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non risultando trattato nei gradi di merito e non essendo stata adeguatamente indicata la sua tempestiva deduzione nei precedenti atti. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché diretti, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in cassazione; ha escluso che le divergenze tra verbali della Guardia di finanza e accertamento dell’Ufficio integrassero omesso esame di fatti decisivi; ha ribadito che l’onere di dimostrare i requisiti per l’esenzione fiscale spetta al soggetto che la invoca. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non rispetto a valutazioni o apprezzamenti istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge attiene all’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, non alla diversa ricostruzione dei fatti di causa.

  • art. 2511 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione del soggetto come cooperativa, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 27 d.lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina delle cooperative; la Corte non ha accolto la censura fondata su tale norma.

  • art. 27-bis d.lgt. C.P.S. n. 1577 del 1947

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina delle cooperative; la Corte non ha accolto la censura fondata su tale norma.

  • art. 6, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per contestare l’imponibilità IVA delle somme percepite; la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a rivalutare il merito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti di fatto dell’esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca.

  • art. 111, comma 1, TUIR

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esenzione/agevolazione; la Corte ribadisce che l’esenzione non è generale e va provata nei suoi presupposti.

  • art. 111, comma 2, TUIR

    Richiamato dalla Corte per affermare che gli enti associativi non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale e possono svolgere attività commerciale di fatto.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 31

    "Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente"

    Il potere di accertamento è attribuito all’Ufficio, mentre la Guardia di finanza svolge funzione istruttoria.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Attribuisce anche alla Guardia di finanza e agli uffici dell’Agenzia poteri istruttori nella fase di raccolta degli elementi probatori.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 2

    "in base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione"

    Conferma che la fase decisoria dell’accertamento spetta all’Ufficio sulla base degli esiti istruttori.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • d.P.R. n. 601 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente in tema di agevolazioni tributarie per le cooperative; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di omesso esame richiede l’omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non potendo essere utilizzato per contestare valutazioni probatorie o divergenze tra atti istruttori e accertamento finale.
  • La violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo quando il giudice di merito abbia errato nell’individuare o nell’applicare la norma astratta alla fattispecie concreta; non consente una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Nel processo tributario il potere di accertamento appartiene all’Ufficio; la Guardia di finanza svolge attività istruttoria, sicché le sue valutazioni non vincolano l’Amministrazione finanziaria.
  • Gli enti associativi e le cooperative non godono di una generale esenzione fiscale: chi invoca un regime agevolativo o di esenzione deve dimostrarne i presupposti di fatto ai sensi dell’art. 2697 c.c.
  • Una questione giuridica non trattata nei precedenti gradi di merito è inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra, con specifica indicazione degli atti, di averla tempestivamente dedotta in quelle fasi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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