Cassazione Civile, Sentenza n. 13106/2020 del 30/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava la riscossione della T.A.R.S.U. relativa al 2007. La contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento e la cartella presupposta, deducendo il vizio della notifica della cartella. La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza del 23 maggio 2014, aveva accolto il ricorso perché non risultavano documentate le ricerche del destinatario né il compimento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c.; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 22 gennaio 2016, aveva respinto l’appello della concessionaria. Quest’ultima ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché il giudice d’appello non avrebbe deciso sulla tempestività dell’azione di riscossione, sostenendo che l’irregolarità della notifica inciderebbe solo sull’efficacia della cartella; 2) violazione dell’art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, per mancato riconoscimento della tempestività della riscossione; 3) violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, assumendo che la notifica fosse regolare secondo l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e che non fosse necessaria la raccomandata informativa; 4) violazione dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la proposizione del ricorso originario avesse sanato l’eventuale vizio notificatorio. La concessionaria deduceva inoltre che la cartella, notificata il 3 aprile 2008 con deposito presso la casa comunale e affissione all’albo, fosse divenuta definitiva e che la pretesa fosse tempestiva. La Corte ha rilevato che l’avviso informativo del deposito non era stato spedito e che la contribuente aveva conosciuto la cartella soltanto il 30 marzo 2012, con la notifica dell’intimazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, trattando congiuntamente i quattro motivi. Ha confermato che, nei casi di irreperibilità relativa, la notifica della cartella deve seguire l’art. 140 c.p.c. e richiede il compimento di tutti gli adempimenti, inclusi l’invio e la ricezione della raccomandata informativa; il solo deposito presso la casa comunale e l’affissione all’albo non perfezionano la notifica. La dichiarazione d’illegittimità costituzionale che ha ricondotto tali casi all’art. 140 c.p.c. opera anche nei rapporti ancora controversi: qui non vi era giudicato né altro consolidamento definitivo, perché l’efficacia della notifica e il consolidamento dell’obbligo erano ancora oggetto di contestazione. La conoscenza della cartella acquisita con l’intimazione del 30 marzo 2012 non ha sanato il difetto entro il termine di decadenza: la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2010. La Corte ha inoltre ritenuto conforme a diritto la decisione d’appello, che aveva implicitamente respinto la contestazione sulla persistenza della pretesa, poiché la domanda della contribuente era diretta a far valere la nullità dell’intimazione per omessa valida notifica dell’atto presupposto. La notifica invalida non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto impositivo, ma la conoscenza effettiva deve risultare acquisita entro il termine di decadenza, prova che grava sull’amministrazione; nel caso concreto ciò non era avvenuto. La concessionaria è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. necessita, dunque, del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
Nei casi di irreperibilità relativa, la notificazione si perfeziona soltanto quando siano compiuti tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.; l’omissione anche di uno di essi determina la nullità della notifica.
sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5 (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notifica dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notifiche nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.
La nullità della notifica della cartella può essere sanata per raggiungimento dello scopo; nel caso deciso, tuttavia, la conoscenza acquisita con l’intimazione è intervenuta oltre il termine di decadenza e non ha impedito la nullità dell’atto consequenziale.
art. 26, comma 6, D.P.R. n. 602/1973
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notifica della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità “relativa” del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto impositivo presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notifica degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Per le cartelle di pagamento notificate in caso di irreperibilità relativa, il rinvio alle regole generali comporta l’applicazione dell’art. 140 c.p.c. e rende necessari l’inoltro e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
L’art. 140 c.p.c. si applica quando l’indirizzo del destinatario è noto ma questi è temporaneamente irreperibile; la disciplina prevista per il trasferimento in luogo sconosciuto opera solo dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale che accertino l’assenza di abitazione, ufficio o azienda.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente.
Il contribuente può scegliere se impugnare il solo atto consequenziale per il vizio di omessa notifica dell’atto presupposto oppure contestare anche la pretesa impugnando cumulativamente l’atto presupposto; il giudice individua l’oggetto della domanda interpretandone il contenuto.
Quando, invece, il concessionario del servizio di riscossione emetta la cartella di pagamento, fermo restando che non occorre la preventiva emissione di alcun avviso di accertamento, la conseguente notifica al contribuente deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, a norma della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163 (vedansi: Cass., Sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24187).
La citazione dell’art. 21 nel testo riguarda la deduzione della ricorrente sulla mancata impugnazione tempestiva della cartella. Il termine applicato dalla Corte per la notifica della cartella, nel caso in esame, è invece quello di decadenza indicato dall’art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.
art. 1, comma 163, L. n. 296/2006
Quando, invece, il concessionario del servizio di riscossione emetta la cartella di pagamento, fermo restando che non occorre la preventiva emissione di alcun avviso di accertamento, la conseguente notifica al contribuente deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, a norma della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163 (vedansi: Cass., Sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24187).
Quando il concessionario procede mediante cartella di pagamento, la notifica deve essere eseguita entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Nel caso concreto la scadenza era il 31 dicembre 2010.
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La disposizione stabilisce il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio; la Corte precisa che tale disciplina non governa la riscossione mediante ruolo della T.A.R.S.U. qui in esame.
art. 72, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 507/1993
in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la cui disciplina è in larga parte applicabile alla riscossione della T.A.R.S.U. in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, commi 4 e 5
Le regole sulla riscossione delle imposte sui redditi richiamate dalla disciplina della T.A.R.S.U. sono applicabili, nei limiti indicati dalla normativa, anche alla riscossione di tale tributo.
art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
Secondo quanto già ritenuto da questa Corte, in tema di T.A.R.S.U, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.
Il Comune può liquidare direttamente la T.A.R.S.U. e iscriverla a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente solo in via eccezionale e quando gli elementi dichiarati siano già acquisiti e non siano mutati; fuori dai casi di omessa o incompleta denuncia non è necessaria una preventiva notifica di accertamento.
art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973
Peraltro, tale scadenza risulta anche dal rinvio del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. a, in materia di cartella di pagamento.
La disciplina della cartella di pagamento richiamata dall’art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993 concorre a individuare il termine entro il quale il concessionario deve notificare la cartella.
Invero, è pacifico che, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notifica non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere di riscossione all’amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass., Sez. 5, 24 maggio 2015, n. 8374; Cass., Sez. 6, 30 gennaio 2018, n. 2203).
La piena conoscenza dell’atto entro il termine di decadenza può rilevare nonostante l’invalidità della notifica, ma spetta all’amministrazione provare che tale conoscenza sia intervenuta tempestivamente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella di pagamento deve essere eseguita secondo l’art. 140 c.p.c.; sono necessari tutti gli adempimenti previsti, compreso l’invio della raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione o, in caso di compiuta giacenza, il decorso del termine previsto. Il solo deposito dell’atto presso la casa comunale e l’affissione dell’avviso all’albo non perfezionano la notificazione.
- La disciplina semplificata prevista per il destinatario assolutamente irreperibile non si applica quando il domicilio è noto e il destinatario è soltanto temporaneamente assente. L’irreperibilità assoluta presuppone ricerche nel Comune del domicilio fiscale che accertino che il destinatario non abbia più in quel Comune abitazione, ufficio o azienda.
- Gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale si estendono ai rapporti ancora pendenti e agli atti la cui validità ed efficacia siano ancora sottoposte a sindacato; la sola omessa impugnazione della cartella non rende esaurito il rapporto quando proprio il perfezionamento della notifica e il consolidamento dell’obbligo tributario siano controversi.
- La nullità della notifica di un atto tributario può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma la conoscenza effettiva dell’atto deve intervenire entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere di riscossione. L’onere di provare tale conoscenza tempestiva grava sull’amministrazione.
- L’omessa o invalida notifica della cartella presupposta determina la nullità dell’intimazione di pagamento conseguente, perché la cartella costituisce un passaggio indefettibile della sequenza di riscossione e consente al contribuente di contestare, nei modi previsti, il vizio dell’atto presupposto o la pretesa tributaria.
- Per la T.A.R.S.U. riscossa mediante ruolo, la disciplina del termine quinquennale prevista per gli avvisi di accertamento non si applica alla formazione e alla riscossione tramite ruolo. In caso di emissione della cartella da parte del concessionario, la sua notifica è soggetta, a pena di decadenza, al termine indicato dall’art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006; nel caso deciso, il termine scadeva il 31 dicembre 2010.
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