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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13147/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Tre acquirenti di appartamenti in un edificio di nuova costruzione convenivano la società costruttrice chiedendo che l’area vincolata a parcheggio con atto del 27 marzo 2002 fosse effettivamente destinata a tale uso e che fosse loro risarcito il danno da mancato godimento. In via principale sostenevano la pertinenzialità dell’area e, in subordine, rivendicavano un diritto d’uso o una servitù di parcheggio. Il Tribunale di Bari riconosceva la natura pertinenziale di una porzione di 49,37 mq, il diritto d’uso dei condomini su tale porzione e ordinava la consegna della chiave del cancello e l’esecuzione delle opere necessarie; ometteva di pronunciarsi sui danni. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1094/2015 depositata il 16 luglio 2015, riformava in parte la decisione: escludeva la pertinenzialità e il riconoscimento del diritto a favore di tutti i condomini estranei al giudizio, confermava l’obbligo di destinare a parcheggio la superficie prevista dalla normativa e respingeva la domanda risarcitoria per difetto di prova, anche considerando che ciascuna acquirente disponeva di un box auto. La società proponeva ricorso principale articolato in nove motivi, dei quali il testo descrive i primi sei: contestava l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 41-sexies della L. n. 1150/1942 e delle norme tecniche comunali, il criterio di calcolo della superficie minima da destinare a parcheggio e la sua eventuale cumulabilità per le tre acquirenti, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere attribuito una superficie non richiesta nei termini riconosciuti, la violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova dell’insufficienza dei parcheggi ricevuti, e l’asserita extrapetizione e l’erronea sottrazione al costruttore della disponibilità della superficie eccedente i minimi, che secondo la società era stata destinata al nono appartamento rimasto invenduto. Le acquirenti proponevano ricorso incidentale: con il primo motivo sostenevano che il danno da mancato godimento del diritto d’uso del parcheggio fosse in re ipsa; con il secondo lamentavano omessa pronuncia sulla censura relativa alla compensazione per metà delle spese di primo grado; con il terzo contestavano la compensazione delle spese d’appello.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale perché la società non ha depositato la sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione, necessaria per consentire il controllo sulla tempestività dell’impugnazione; la relata non risultava neppure altrimenti disponibile nel fascicolo. Ne consegue che i motivi di merito del ricorso principale non vengono esaminati. La Corte dichiara inefficace il ricorso incidentale, applicando il principio per cui l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile. La società è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 oltre Euro 200 per esborsi, ed è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

    Il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, è un onere prescritto a pena di improcedibilità e serve a permettere alla Cassazione di verificare il rispetto del termine breve d’impugnazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Sez. U., Ord. n. 9005 del 2009.)

    La mancanza della relata può essere rimediata mediante produzione separata della copia notificata, secondo l’art. 372, comma 2, c.p.c., purché ciò avvenga entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1; la mancata contestazione della tempestività da parte del controricorrente non supplisce alla produzione.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale -, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (ex plurimis Sez. 3, Ord. n. 19188 del 2018, Sez. 6-5, Ord. n. 2381 del 2014 n. 2381 del 2014, Sez. U, Sent. n. 9741 del 2008).

    La Corte richiama l’art. 334, comma 2, distinguendone l’ambito applicativo: l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo in caso d’improcedibilità del principale discende, nel principio applicato, da un’interpretazione logico-sistematica e non da un’applicazione analogica di tale disposizione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In conseguenza dell’esito del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, che la sentenza impugnata è stata notificata, il deposito della copia della sentenza con la relata di notificazione è necessario per verificare il rispetto del termine breve ed è prescritto a pena di improcedibilità.
  • La produzione separata della copia della sentenza con la relata può evitare l’improcedibilità soltanto se effettuata entro il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; la mancata contestazione della tempestività da parte del controricorrente non sostituisce tale adempimento.
  • Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato improcedibile, poiché viene meno il presupposto in funzione del quale è ammessa la sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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