Cassazione Civile, Sentenza n. 13146/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
Gli attori avevano chiesto l’annullamento o la declaratoria di inefficacia di una delibera assembleare, l’accertamento della nuda proprietà e dell’usufrutto su una porzione di lastrico solare condominiale, il riconoscimento della titolarità della veranda costruita sul lastrico e, in subordine, l’accertamento dell’uso esclusivo del lastrico. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9947/2012, rigettò tali domande e accolse le riconvenzionali del condominio e di una società, dichiarando simulata alla data del 1° ottobre 2008 la convenzione che consentiva, dietro corrispettivo, la costruzione della veranda e ordinandone la rimozione. La Corte d’appello di Milano rigettò l’appello con sentenza n. 3877/2012, indicata nel ricorso per cassazione come sentenza n. 1629/2015, depositata il 15 aprile 2015. I ricorrenti proposero cinque motivi: 1) nullità della sentenza e violazione del contraddittorio per il preteso mancato esame della memoria di replica; 2) violazione degli artt. 1350 e 1362 c.c. e seguenti, nonché dell’art. 61 c.p.c., per l’esclusione della proprietà del lastrico e il mancato accoglimento della richiesta di CTU; 3) violazione degli artt. 1362 e seguenti e 1965 c.c. e seguenti nell’interpretazione delle rinunce contenute nella scrittura transattiva del 10 giugno 1994; 4) erronea interpretazione della convenzione del 2 novembre 1983, che i ricorrenti sostenevano dovesse essere qualificata come costitutiva di un diritto di superficie; 5) violazione degli artt. 1592 e 1593 c.c., sostenendo che, qualificata la convenzione come locazione, non si dovesse ordinare la demolizione della veranda. La Cassazione rigettò il ricorso.
La decisione
La Corte rigettò tutti i motivi e confermò l’esito sfavorevole ai ricorrenti. Il primo motivo fu dichiarato inammissibile perché non indicava la decisività concreta della memoria di replica; non era necessario che la motivazione considerasse anche l’ipotesi di soluzioni conciliative. Il secondo fu dichiarato inammissibile perché contestava il risultato dell’accertamento di merito senza censurare adeguatamente il percorso argomentativo: la Corte d’appello aveva attribuito rilievo alla convenzione del 2 novembre 1983, nella quale la parte interessata aveva riconosciuto di non essere proprietaria del lastrico, mentre mancava altro titolo idoneo. Il terzo motivo fu rigettato: l’interpretazione della scrittura transattiva del 10 giugno 1994 era accertamento di merito e i giudici avevano ritenuto che la rinuncia fosse soltanto parziale e non comprendesse l’abbandono di ogni questione relativa alla veranda. Il quarto fu dichiarato inammissibile perché prospettava come nuova, senza allegazioni idonee, la qualificazione della convenzione del 1983 quale atto costitutivo di un diritto di superficie. Il quinto fu rigettato: i giudici di merito avevano qualificato la convenzione come contratto atipico, per cui non era fondata la pretesa di applicarvi la disciplina della locazione; inoltre, il pagamento di un corrispettivo in base alla convenzione non poteva determinare successivamente la costituzione di un diritto reale. I ricorrenti furono condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Fu inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Il motivo è del tutto inammissibile in assenza di ogni e qualunque specificazione attinente alla decisività in concreto rivestita dalla suddetta memoria.
La denuncia di violazione del contraddittorio per mancato esame di una memoria richiede l’indicazione della concreta decisività del suo contenuto; la mera allegazione del mancato esame non è sufficiente.
art. 24 Cost.
Il motivo è del tutto inammissibile in assenza di ogni e qualunque specificazione attinente alla decisività in concreto rivestita dalla suddetta memoria.
Nel caso esaminato, il richiamo al diritto di difesa non rende ammissibile la censura se non è specificato in che modo la memoria trascurata avrebbe inciso sulla decisione.
art. 6 Convenzione EDU
Il motivo è del tutto inammissibile in assenza di ogni e qualunque specificazione attinente alla decisività in concreto rivestita dalla suddetta memoria.
La doglianza riferita alle garanzie del processo equo non supera il vaglio di ammissibilità quando manca l’indicazione della decisività concreta dell’atto che si assume non esaminato.
art. 1350 c.c.
La Corte distrettuale ha, infatti, evidenziato – ritenendone la decisività – come, nel contesto della cennata convenzione con il Condominio del 2.11.1983, la C. “riconobbe espressamente di non essere titolare del diritto di proprietà del lastrico, sul quale ha costruito la veranda” e che, invece, pretende oggi di veder riconosciuto – in difetto di ogni altro idoneo titolo – da un atto di recesso soci di società in accomandita semplice.
La censura relativa alla forma e all’interpretazione degli atti non consente di ottenere in cassazione una diversa ricostruzione della titolarità del lastrico quando la conclusione dei giudici di merito si fonda sull’accertamento del contenuto della convenzione e sull’assenza di altro titolo idoneo.
art. 1362 c.c. e seguenti
Peraltro col ricorso si contesta il solo risultato (che è apprezzamento di merito) e non il metodo dell’iter attraverso cui la Corte territoriale ha escluso la proprietà, in capo alla C., del lastrico solare per cui si controverte.
La censura relativa all’interpretazione contrattuale non è idonea in cassazione se si limita a contestare il risultato dell’accertamento di merito senza criticare il metodo interpretativo seguito.
art. 61 c.p.c.
Il motivo è inammissibile. Con lo stesso si insite in un aspetto relativo all’accertamento di fatto svolto, nell’ambito delle proprie precipue prerogative, dai Giudici del merito.
La doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di CTU non può trasformarsi in una contestazione del merito dell’accertamento fattuale compiuto dai giudici, se non è formulata una censura ammissibile sul relativo percorso.
art. 1965 c.c. e seguenti
Quest’ultimi, peraltro, hanno ben evidenziato che con la suddetta scrittura transattiva del 10.06.1994 avveniva una sola rinuncia (parziale) alla formulazioni di ulteriori eccezioni e non certo l’abbandono “di ogni questione relativa alla veranda”.
La portata delle rinunce contenute in una transazione va ricavata dall’interpretazione dell’atto; nella fattispecie la rinuncia è stata ritenuta limitata e non estesa a ogni questione relativa alla veranda.
art. 1592 c.c.
Orbene la valutazione data nel giudizio di merito è consistita nell’attribuire a quel particolare contratto/convenzione la natura di contratto atipico ed è, pertanto, del tutto infondata la pretesa, di cui al motivo, di ritenere applicabili, nell’ipotesi, le norme relative ad altro contratto tipico ed insussistente la possibilità di ordine di abbattimento.
La disciplina delle modificazioni e dei miglioramenti nella locazione non è applicabile a una convenzione qualificata in sede di merito come contratto atipico.
art. 1593 c.c.
Orbene la valutazione data nel giudizio di merito è consistita nell’attribuire a quel particolare contratto/convenzione la natura di contratto atipico ed è, pertanto, del tutto infondata la pretesa, di cui al motivo, di ritenere applicabili, nell’ipotesi, le norme relative ad altro contratto tipico ed insussistente la possibilità di ordine di abbattimento.
La disciplina delle addizioni nella locazione non può essere invocata quando il rapporto è stato qualificato come convenzione atipica e non come locazione.
art. 360 c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.
In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Sussistono l’presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- La denuncia di mancato esame di una memoria o di un altro atto difensivo è inammissibile se il ricorrente non specifica la decisività concreta dei contenuti che assume trascurati.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare l’esito dell’interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito: occorre censurare in modo puntuale il metodo interpretativo seguito, nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
- L’interpretazione delle rinunce contenute in una scrittura transattiva costituisce accertamento di merito; la loro estensione va individuata sulla base del contenuto dell’atto e non può presumersi un abbandono generale di questioni che il giudice abbia ritenuto estranee alla rinuncia.
- Una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non rilevabile d’ufficio, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- La qualificazione di una convenzione come contratto atipico esclude l’applicazione automatica della disciplina di un diverso contratto tipico, se tale qualificazione non è validamente censurata.
- Il pagamento di un corrispettivo in esecuzione di una convenzione che consente la costruzione di un’opera non determina, da solo e successivamente, la costituzione di un diritto reale sul bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13203/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13148/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13152/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13147/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13150/2020 del 30/06/2020
- Sentenza civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 13115/2020 del 30/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →