Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13152/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietarie)

La controversia

Una controversia tra coeredi ha avuto origine dalla domanda di divisione di un immobile appartenente a una comunione ereditaria. Il fratello convenuto sosteneva che l’immobile fosse stato ceduto a suo favore dalle sorelle e da un’altra germana con un atto notarile del 19 ottobre 1970, avente a oggetto, dietro corrispettivo, le quote dei beni immobili caduti in successione alla morte del padre. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 148/2014, accolse la domanda di divisione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1460/2016, pubblicata il 23 giugno 2016 e notificata il 28 giugno 2016, rigettò l’appello principale del fratello e quello incidentale delle sorelle, ritenendo che l’atto del 1970 non comprendesse l’immobile controverso, identificato con un determinato mappale catastale. In Cassazione il fratello ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., assumendo che la grafia manoscritta e indecifrabile della motivazione non consentisse di comprenderne le ragioni; (2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e omesso esame di un fatto decisivo, contestando che fossero stati svalutati i confini indicati nell’atto e attribuita prevalenza ai dati catastali, e sostenendo che il mappale controverso ricadesse entro quei confini, come risultava dalla consulenza tecnica d’ufficio; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la dichiarazione degli eredi dell’altra germana, ritenuta confessoria, e le autorizzazioni edilizie e i permessi di abitabilità/agibilità ottenuti dal ricorrente quale proprietario del mappale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la motivazione manoscritta era comprensibile; la sola difficoltà di lettura non determina nullità, che ricorre invece quando il testo sia assolutamente incomprensibile. Il secondo motivo è infondato: benché la Corte d’appello avesse errato nel qualificare come clausola di stile il richiamo ai confini e nell’affermare la prevalenza dei dati catastali, la decisione era sorretta dal rilievo decisivo che i confini indicati nell’atto comprendevano anche proprietà di terzi estranei alla successione. Tale elemento, coerente con il dato letterale, rendeva plausibile l’esclusione del mappale controverso dalla cessione; l’interpretazione di merito non è sindacabile in cassazione quando costituisca una delle letture possibili e plausibili. È stato inoltre escluso l’omesso esame, poiché la Corte territoriale aveva considerato che il mappale ricadesse entro i confini, rilevando però che nella stessa area erano compresi immobili di terzi. Il terzo motivo è inammissibile: il ricorso non precisava se la comparsa contenente la dichiarazione fosse stata sottoscritta dagli eredi; una dichiarazione difensiva non ha efficacia confessoria se resa dal difensore privo di apposito mandato, e la sua eventuale rilevanza indiziaria appartiene alla valutazione di merito. Le autorizzazioni edilizie non erano decisive, perché il comproprietario era legittimato a costruire e la mancata opposizione delle altre comproprietarie non dimostrava in modo univoco la proprietà esclusiva. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente, se dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Deve, invece, ritenersi nullo per carenza assoluta della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza dell’esatta comprensione del testo.

    La nullità per carenza di motivazione sussiste quando il provvedimento sia assolutamente incomprensibile; la mera difficoltà di lettura della motivazione manoscritta non è sufficiente.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 c.c.

    Il rilievo, congruente con il dato letterale, converge nella direzione della esclusione del mappale (OMISSIS) dalla cessione, con conseguente plausibilità dell’interpretazione dell’atto resa nella sentenza impugnata e conseguente sua insindacabilità, posto che – come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice – per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (ex plurimis, Cass. 22/02/2007, n. 4178).

    L’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito resta insindacabile in sede di legittimità se è una delle interpretazioni possibili e plausibili, anche quando non sia l’unica o la migliore in astratto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Privo di decisività, e per questo non sussumibile nel paradigma del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è il fatto storico in assunto pretermesso dalla Corte territoriale.

    L’omesso esame di un fatto storico può fondare il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. soltanto se il fatto è decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Nella fattispecie in esame, il ricorso non specifica se la comparsa di risposta sia stata sottoscritta dagli eredi di G.I. e poichè è precluso l’esame diretto degli atti (ammesso solo a fronte di denuncia di error in procedendo, cfr. Cass. 30/07/2015, n. 16164), il tema dell’efficacia confessoria neppure può essere preso in esame, mentre la mancata valutazione dell’elemento indiziario rientra nell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

    La valutazione della rilevanza indiziaria di una dichiarazione difensiva appartiene all’apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione; la Corte non esamina direttamente gli atti se non nei casi consentiti dalla denuncia di un error in procedendo.

  • art. 2731 c.c.

    Sul tema dell’efficacia delle dichiarazioni contenute negli atti difensivi, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è consolidata nel senso che esse non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontanea può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi sia munito d’apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alle liti (ex plurimis, Cass. 18/03/2014, n. 6192; Cass. 04/03/2005, n. 4744; Cass. 13/12/2001, n. 15760).

    La confessione giudiziale spontanea può essere resa efficacemente solo da chi ha il potere di disporre del diritto controverso. Il difensore può confessare soltanto se munito di apposito mandato aggiuntivo alla procura alle liti; altrimenti le dichiarazioni contenute nell’atto difensivo possono avere solo valore indiziario.

Massime di principio

  • La motivazione manoscritta di una sentenza non è nulla per la sola difficoltà di lettura; la nullità per carenza assoluta della motivazione ricorre quando il testo è incomprensibile al punto che non sia possibile accertarne con certezza il contenuto.
  • In cassazione, l’interpretazione del contratto accolta dal giudice di merito non è censurabile solo perché non è l’unica o la migliore in astratto: è sufficiente che sia una delle interpretazioni possibili e plausibili, valutata alla luce degli elementi contrattuali e del dato letterale.
  • Le dichiarazioni contenute in un atto difensivo sottoscritto dal difensore non hanno efficacia confessoria, salvo che il difensore disponga di un mandato specifico aggiuntivo alla procura alle liti; possono tutt’al più assumere valore indiziario, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
  • Il fatto storico di cui si deduce l’omesso esame rileva ai fini del vizio di motivazione soltanto se è decisivo per la soluzione della controversia.
  • L’esercizio di facoltà compatibili con la comproprietà, come la realizzazione di opere da parte di un comproprietario, e la mancata opposizione degli altri comproprietari non dimostrano in modo univoco l’esistenza di una proprietà esclusiva.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.