Cassazione Civile, Sentenza n. 13148/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Due acquirenti avevano convenuto in giudizio una società concessionaria, dalla quale avevano acquistato il 7 marzo 2006 un’autovettura usata, chiedendo il risarcimento delle spese per il noleggio di un’auto sostitutiva (Euro 1.810,96), per il ripristino del veicolo (Euro 1.770,00) e dei danni da disagio. L’auto, che aveva percorso 140.000 km, aveva manifestato problemi segnalati per la prima volta nel giugno 2006. La concessionaria aveva sostenuto che il mezzo era funzionante alla consegna e che i guasti dipendevano dall’uso anomalo e dalla carente manutenzione. Il Tribunale di Larino aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 224/2017 depositata il 22 giugno 2017, aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l’insorgenza dei vizi pochi giorni dopo la consegna e valorizzando il chilometraggio, l’uso del veicolo e le testimonianze sul controllo precedente alla vendita. In Cassazione, l’acquirente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 del Codice del consumo: la Corte d’appello avrebbe applicato la disciplina civilistica della vendita anziché quella speciale dei beni di consumo; inoltre, poiché i difetti si erano manifestati entro sei mesi dalla consegna, avrebbe dovuto operare la presunzione di preesistenza del difetto, con onere del venditore di provare la conformità del bene. Ha anche contestato la lettura delle fatture del noleggio, sostenendo che il dato di 54.818 km si riferiva al chilometraggio complessivo dell’auto sostitutiva e non ai soli quattordici giorni indicati. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla presenza del vizio sin dalla consegna.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, ricorrendo una vendita da parte di un concessionario a una persona fisica che aveva acquistato per fini personali, doveva applicarsi prioritariamente il Codice del consumo, con ruolo sussidiario della disciplina codicistica. Poiché la prima segnalazione dei vizi era avvenuta nel giugno 2006, entro sei mesi dalla consegna del 7 marzo 2006, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la presunzione di preesistenza del difetto, verificare la tempestività della denuncia entro due mesi dalla scoperta e consentire al venditore di provare la conformità del bene o l’eventuale incompatibilità della presunzione con la natura del bene o del difetto. Non era sufficiente richiamare il controllo e il tagliando effettuati prima della vendita: occorreva accertare la causa del vizio al momento della denuncia, avvalendosi dell’assistenza tecnica della concessionaria, e solo dopo valutare l’eventuale uso anomalo anche sulla base del chilometraggio e di presunzioni. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 128 e segg. del Codice del consumo
in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”
La disciplina speciale della vendita dei beni di consumo trova applicazione prioritaria; le norme civilistiche sulla vendita operano soltanto per gli aspetti non regolati dal Codice del consumo.
art. 135, comma 2, del Codice del consumo
in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”
La norma assegna carattere sussidiario alla disciplina del codice civile rispetto alla disciplina speciale del Codice del consumo.
le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.
Le disposizioni civilistiche generali si applicano ai contratti del consumatore solo quando non siano derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli.
art. 128 del Codice del consumo
ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).
La disciplina della vendita dei beni di consumo si applica ai beni mobili venduti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale; nel caso concreto comprendeva la vendita dell’autovettura usata da parte della concessionaria a una persona fisica che l’aveva acquistata per fini personali.
artt. 129 e segg. del Codice del consumo
Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il venditore risponde verso il consumatore dei difetti di conformità esistenti alla consegna che si manifestino entro il termine di due anni.
art. 130 del Codice del consumo
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonchè alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
I rimedi per il difetto di conformità sono graduati: in via primaria il consumatore può chiedere riparazione o sostituzione; riduzione del prezzo o risoluzione sono esperibili in via successiva, alle condizioni previste dalla norma.
art. 132, comma 3, del Codice del consumo
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Se il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto, che fosse già presente alla consegna. Il consumatore deve allegare il difetto; spetta al venditore provare la conformità del bene.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poichè il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Decorso il termine semestrale della presunzione, il consumatore che agisce in giudizio deve provare che il difetto era originario.
Massime di principio
- Nella vendita di beni di consumo, la disciplina del Codice del consumo prevale su quella civilistica della compravendita; quest’ultima ha funzione sussidiaria e si applica per quanto non previsto dalla normativa speciale.
- Se un difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume che fosse già presente a tale data, salvo che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto. Il consumatore deve allegare il difetto; grava sul venditore l’onere di provare la conformità del bene consegnato.
- Decorso il termine di sei mesi, viene meno la presunzione e si applica la regola generale dell’art. 2697 c.c.: il consumatore che agisce in giudizio deve provare che il difetto era presente nel bene sin dall’origine.
- La denuncia del difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta non richiede che il consumatore provi il difetto o ne indichi la causa precisa; è sufficiente comunicare tempestivamente l’esistenza del difetto, con indicazioni la cui precisione dipende dalle circostanze concrete.
- Quando il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, non è sufficiente escludere la responsabilità del venditore richiamando controlli o tagliandi pre-vendita. Occorre verificare la causa del difetto e consentire al venditore di provare la conformità del bene, anche mediante le competenze e gli strumenti tecnici di cui dispone.
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