Cassazione Civile, Ordinanza n. 09511/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso presentata da una contribuente per somme versate a titolo di IRPEF, ILOR e IRAP per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione agli eventi calamitosi connessi al sisma in Sicilia, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo dovuto il rimborso e tempestiva l'istanza. In cassazione l'Agenzia propone tre motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, delle preleggi, dell'art. 3 l. n. 212/2000, dell'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la norma agevolativa consentirebbe solo la riduzione del carico fiscale per somme ancora dovute e non il rimborso di quanto già pagato; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, assumendo che tale disposizione escluda la rimborsabilità delle eccedenze versate dai titolari di reddito d'impresa; 3) violazione delle norme sulla decadenza dell'istanza di rimborso e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto tempestiva una domanda presentata il 9 maggio 2008, oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della l. n. 289/2002, che secondo l'Ufficio costituiva il dies a quo del termine.
La decisione
La Corte non entra nel merito dei tre motivi di ricorso, perché rileva d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso per cassazione era stato notificato alla contribuente rimasta intimata. Poiché tale documento è necessario per provare il perfezionamento della notificazione e la regolare instaurazione del contraddittorio, e non essendo presente attività difensiva della parte intimata né i presupposti per rinnovare la notificazione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Non sono poste spese, e non si applica il raddoppio del contributo unificato in considerazione della soccombenza dell'Agenzia quale amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Secondo la ricorrente, norma agevolativa di stretta interpretazione, non consentirebbe il rimborso di quanto già versato ma soltanto la riduzione del carico fiscale per somme ancora dovute; la Corte non affronta il merito della questione.
art. 11 preleggi
Richiamato dall'Agenzia a sostegno dell'interpretazione restrittiva della norma agevolativa; non esaminato nel merito per l'inammissibilità.
art. 14 preleggi
Richiamato dall'Agenzia a sostegno dell'interpretazione restrittiva della norma agevolativa; non esaminato nel merito per l'inammissibilità.
art. 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel quadro del primo motivo per sostenere i limiti dell'interpretazione agevolativa; non esaminato nel merito.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel quadro del primo motivo; non esaminato nel merito.
Invocato dall'Agenzia in relazione alla pretesa restitutoria; non esaminato nel merito.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Secondo la ricorrente, escluderebbe la rimborsabilità delle eccedenze versate dai titolari di reddito d'impresa; non esaminato nel merito.
art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere la tardività dell'istanza di rimborso; non esaminato nel merito.
Invocato come parametro del terzo motivo per censurare la pronuncia sulla tempestività; non esaminato nel merito.
La Corte afferma che, in caso di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per provare il perfezionamento della notificazione e la regolare instaurazione del contraddittorio.
La Corte esclude la rinnovazione della notificazione perché non ricorrono i presupposti, in presenza della mancata produzione dell'avviso di ricevimento e dell'assenza di difese dell'intimato.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, ammessa alla prenotazione a debito quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è condizione necessaria per dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione e, quindi, l'instaurazione del contraddittorio; la sua mancanza, in assenza di difese dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di prova della notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito proposti contro la sentenza impugnata.
- La rinnovazione della notificazione non può essere disposta se non ricorrono i relativi presupposti processuali; il mero difetto di produzione dell'avviso di ricevimento, senza altra attività difensiva della controparte intimata, conduce all'inammissibilità.
- In presenza di amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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