Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Un avvocato aveva agito per ottenere il pagamento di euro 495,00 quale compenso per l'attività di difesa d'ufficio prestata in favore della convenuta nell'ambito di un decreto penale di condanna, nel quale egli risultava nominato difensore d'ufficio. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo che il professionista avesse agito in modo inutilmente precipitato, senza prima informare tempestivamente l'assistita della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sostenendo che l'attività del difensore d'ufficio è comunque retribuita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che il richiamo all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 operato dal giudice di pace era improprio, perché tale norma riguarda solo le attività professionali svolte nel processo civile e non anche quelle svolte nel procedimento penale. Ha però rilevato che la controversia era stata decisa dal giudice di pace per una domanda di valore pari a euro 495,00, quindi rientrante nell'ambito delle decisioni secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c. In tal caso, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti propri delle sentenze equitative del giudice di pace: violazioni processuali, norme costituzionali o comunitarie, principi informatori della materia, oppure vizi motivazionali radicali. Poiché il motivo deduceva una mera violazione di legge, non riconducibile a tali ipotesi, esso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 disp. att. c.p.p.
"l'attività del difensore d'ufficio è comunque retribuita"
è la norma invocata dal ricorrente a fondamento del diritto al compenso per la difesa d'ufficio; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile sul piano processuale
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
disciplina il rito speciale per i compensi professionali in ambito civile; non si applica alle attività professionali svolte nel processo penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali
art. 113, comma 2, c.p.c.
per le controversie di valore entro la soglia prevista dal giudice di pace impone la decisione secondo equità
art. 339, comma 3, c.p.c.
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per specifici vizi, non per violazione di legge in senso ordinario
art. 111 Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni non appellabili nei limiti elaborati dalla giurisprudenza per le sentenze equitative del giudice di pace
art. 360 c.p.c., n. 3
la censura di violazione o falsa applicazione di legge non è ammissibile contro una sentenza equitativa del giudice di pace nei limiti indicati dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare il quantum dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Le controversie relative ai compensi professionali per attività svolte nel processo penale non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che riguarda le sole attività professionali svolte nel processo civile.
- Quando il giudice di pace decide secondo equità per un valore rientrante nella relativa disciplina, il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi processuali, costituzionali o comunitari, alla violazione dei principi informatori della materia e ai vizi motivazionali estremi; non è ammessa la censura di mera violazione o falsa applicazione di legge.
- La deduzione di una violazione di legge ordinaria, contro una sentenza del giudice di pace resa secondo equità e non appellabile, non integra di per sé un motivo di ricorso per cassazione ammissibile.
- Nei giudizi di cassazione dichiarati inammissibili o rigettati, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
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