Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva affidato a un professionista un incarico finalizzato a conseguire il certificato di abitabilità dell'edificio, assumendo che tale certificazione mancasse. Dopo la revoca dell'incarico, il condominio aveva appreso dal Comune che l'abitabilità doveva considerarsi già tacitamente concessa per silenzio assenso, con conseguente inutilità dell'attività professionale svolta. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il compenso, ma il condominio aveva proposto opposizione deducendo: nullità del contratto per difetto di causa; in subordine annullabilità per errore essenziale o per dolo; in ulteriore subordine risoluzione per inadempimento del professionista, che non avrebbe svolto verifiche preliminari. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta ritenendo che la mancanza del certificato di abitabilità fosse presupposto essenziale del contratto e che, essendo emerso che l'abitabilità era già stata tacitamente acquisita, il contratto fosse nullo per mancanza di causa. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o contraddittoria, perché la Corte d'appello avrebbe insieme qualificato l'agibilità come presupposizione contrattuale e come mera circostanza fattuale; (2) violazione dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 per mancato esercizio del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo con cui il Comune aveva attestato il silenzio assenso; (3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere considerato gli elementi che avrebbero escluso la possibilità del silenzio assenso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che non vi era alcun vizio motivazionale rilevante e che, comunque, il potere di disapplicazione non era invocabile nel caso di specie, perché il diritto del professionista nasceva dal contratto e non dall'atto amministrativo, mentre l'atto del Comune assumeva rilievo solo come presupposto fattuale esterno alla volontà negoziale. Ne ha quindi disposto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'opposizione del condominio al decreto ingiuntivo. Ha escluso sia la dedotta nullità della sentenza per vizio motivazionale, sia la violazione delle regole sulla disapplicazione dell'atto amministrativo, ritenendo che l'attestazione comunale sul silenzio assenso non fosse la fonte del diritto azionato dal professionista ma solo un fatto esterno rilevante per la qualificazione del contratto e per la presupposizione posta dalle parti a base dell'incarico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per anomalia motivazionale è escluso quando la motivazione consenta comunque di comprendere la ratio decidendi e rispetti il minimo costituzionale di motivazione.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in presenza di una motivazione inesistente, apparente o affetta da radicale contrasto irriducibile; nella specie tale soglia non è stata superata.
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Il potere di disapplicazione del giudice ordinario opera nelle controversie tra privati solo quando la pretesa dedotta si fondi direttamente sull'atto amministrativo illegittimo; non può essere utilizzato in via generale né a tutela indiretta di un interesse che non trova lì la propria fonte.
art. 115 c.p.c.
Le censure sull'omesso esame di fatti e prove sono irrilevanti quando i fatti invocati non siano decisivi rispetto alla corretta ricostruzione del rapporto giuridico operata dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La doglianza sulla valutazione delle prove non è ammissibile se tende a sollecitare una nuova lettura del merito, in assenza di un effettivo errore di utilizzazione delle prove legali.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La disapplicazione dell'atto amministrativo, nei giudizi tra privati, è ammissibile solo se la pretesa di una delle parti si fonda direttamente su quell'atto; se l'atto è richiamato solo come fatto esterno o presupposto della volontà contrattuale, il giudice ordinario non deve disapplicarlo ai fini della decisione sulla validità del contratto.
- Quando le parti hanno concluso un contratto assumendo come presupposto comune l'inesistenza di una determinata situazione fattuale, il sopravvenire della prova che tale situazione esisteva già può incidere sulla causa concreta o sulla validità del negozio, anche se il relativo accertamento passa attraverso una certificazione amministrativa.
- Non sussiste motivazione nulla per contrasto irriducibile se la sentenza, letta nel suo complesso, rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e consente di individuare la ratio decidendi.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando le circostanze addotte non siano decisive rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto controverso.
- Il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo non ha portata generalizzata di controllo oggettivo sulla legittimità dell'azione amministrativa, ma tutela i diritti soggettivi incisi dall'atto amministrativo illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09447/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09459/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →