Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un'impresa edile, creditrice del corrispettivo residuo di un appalto d'opera, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma complessiva poi ridotta in appello. I committenti avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il Tribunale l'aveva respinta, mentre la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva rideterminato il credito dovuto, revocato il decreto e condannato i committenti al pagamento della minor somma riconosciuta, con interessi commerciali dalla data di deposito della sentenza di primo grado, oltre a condannare l'impresa appaltatrice al pagamento di una penale per il ritardo nella rimozione dei materiali di risulta dal cantiere. L'impresa appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità/mancanza di motivazione sulla decorrenza degli interessi; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, per avere la Corte d'appello modificato la decorrenza degli interessi senza specifica impugnazione del relativo capo; 3) violazione delle norme su obbligazioni e D.Lgs. n. 231/2002, perché gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla sentenza di primo grado; 4) erronea affermazione di responsabilità per il ritardo nella rimozione dei materiali, sostenendo che l'adempimento era reso impossibile dalla sovrapposizione di materiali diversi disposta dal direttore dei lavori; 5) omessa pronuncia sulla domanda di riduzione equitativa della penale. I committenti hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, poi parzialmente superata dalla decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, e ha accolto il motivo del ricorso incidentale nei limiti indicati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. In motivazione ha chiarito che: il capo sugli interessi, relativo a un credito di valuta, è autonomo e passa in giudicato se non specificamente impugnato; la decorrenza degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 è automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; la censura relativa alla penale era formulata come critica di merito e non come corretta denuncia di violazione di legge; la domanda di riduzione della penale ex art. 1384 c.c. doveva essere esaminata se ritualmente allegata; infine, la caducazione del decreto ingiuntivo in appello rendeva fondata la domanda di ripetizione di quanto pagato in base al titolo poi venuto meno, nei limiti della differenza tra importo ingiunto e somma effettivamente dovuta.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità per mancanza di motivazione sulla decorrenza degli interessi.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la denuncia di nullità della sentenza.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
Usato come norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra nullità processuali e violazione di legge sostanziale.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; l'omessa pronuncia sussiste anche quando sia stata dedotta una questione di merito servente rispetto alla domanda principale.
Richiamato per il giudicato interno formatosi sulle parti non impugnate della sentenza.
La mancata impugnazione specifica del capo sugli interessi comporta acquiescenza tacita e giudicato interno.
Il riferimento corretto è stato individuato nell'art. 329 c.p.c. quale norma sull'acquiescenza.
Richiamato nel motivo sulla decorrenza degli interessi, senza un'autonoma elaborazione della Corte.
Richiamato nel motivo sulla mora e sulla decorrenza degli interessi.
Richiamato nel motivo sulla esigibilità e sul luogo/tempo del pagamento del debito.
Richiamato nel motivo sulla disciplina degli interessi moratori.
Gli interessi commerciali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, non dalla data della sentenza di primo grado.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla responsabilità per il ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione accessoria di rimozione materiali.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità per inadempimento.
Richiamato nel motivo per sostenere l'impossibilità sopravvenuta/non imputabilità dell'adempimento tempestivo.
Richiamato nel motivo sulla fonte dell'obbligazione contrattuale e sulla sua disciplina.
Richiamato nel motivo sulla applicazione di norme sui negozi giuridici agli atti unilaterali, senza specifica decisione autonoma.
La penale può essere ridotta equitativamente anche d'ufficio, ma solo se le circostanze rilevanti per valutarne l'eccessività risultano dagli atti e sono state ritualmente allegate/provate.
La riforma/caducazione del titolo esecutivo in appello produce l'effetto espansivo esterno e legittima la domanda di ripetizione di quanto pagato in forza del titolo venuto meno.
Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo e alla revoca del decreto in appello.
Disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; applicata al corrispettivo dell'appalto come credito di valuta.
Massime di principio
- Nel credito di valuta, la statuizione sugli interessi costituisce un capo autonomo della sentenza, distinto da quello sul capitale: se non è specificamente impugnato nei termini, si forma giudicato interno su decorrenza e modalità di calcolo.
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto in appello elimina il titolo esecutivo e, per effetto espansivo della riforma, può giustificare la ripetizione di quanto pagato in esecuzione provvisoria nei limiti della differenza tra quanto ingiunto e quanto effettivamente dovuto.
- Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto per il debito commerciale, senza che possa individuarsi una diversa decorrenza in assenza di base normativa o motivazione specifica.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare il mero apprezzamento di fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. presuppone che la parte alleghi e provi le circostanze rilevanti per dimostrarne l'eccessività; il giudice può esercitare il potere riduttivo solo sulla base del materiale istruttorio ritualmente acquisito.
- L'omessa pronuncia ricorre anche quando il giudice trascuri una domanda o una questione di merito tecnicamente autonoma e servente rispetto alla domanda principale, purché ritualmente devoluta al suo esame.
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