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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte obbligata al pagamento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di liquidazione del compenso in favore di un consulente tecnico d'ufficio nominato in un procedimento civile. Il Tribunale aveva confermato la liquidazione, ma con motivazione diversa: ha ritenuto che alcune attività del consulente rientrassero nell'art. 12, comma 2, del d.m. 30 maggio 2002, relativo a rilievi topografici e planimetrici, e ha moltiplicato il compenso tabellare per quattro, valorizzando quattro distinti rilievi; per le attività ulteriori ha applicato il criterio della liquidazione a tempo. Il ricorrente ha censurato tale soluzione denunciando la violazione degli artt. 1 e 12, comma 2, del d.m. 30 maggio 2002 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse legittimo moltiplicare automaticamente il compenso previsto per i rilievi. Il resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, perché nel giudizio di merito le spese della consulenza erano state poste a carico della controparte che non aveva impugnato la liquidazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo persistente il contrasto sulle spese poste a carico del ricorrente. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, in tema di compenso del consulente tecnico d'ufficio, il cumulo degli onorari è ammissibile solo quando l'incarico, pur unitario, comprenda accertamenti autonomi e distinti; non quando le attività siano accessorie, omogenee o ripetitive. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare se i vari accertamenti richiesti dal quesito dessero luogo a indagini realmente autonome oppure a operazioni strumentali e non interdipendenti. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la Corte ha cassato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002

    prevede un onorario minimo e massimo per determinate attività di rilievo topografico e planimetrico; la sua applicazione non consente una moltiplicazione automatica del compenso senza verificare se gli accertamenti siano autonomi e distinti

  • art. 1 d.m. 30 maggio 2002

    richiamato dal ricorrente come norma violata, nel quadro della disciplina dei compensi del consulente tecnico d'ufficio

  • art. 29 d.m. 30 maggio 2002

    il principio di onnicomprensività dell'onorario riguarda le attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico, ma non si applica quando vi siano pluralità di indagini non interdipendenti

Massime di principio

  • Nel compenso del consulente tecnico d'ufficio, la pluralità di quesiti non implica di per sé pluralità di compensi: occorre verificare se le attività richieste siano realmente autonome e distinte oppure se siano solo articolazioni accessorie di un unico accertamento.
  • Il criterio dell'onnicomprensività dell'onorario copre le attività complementari e strumentali all'incarico, ma non esclude la cumulabilità degli onorari quando il consulente debba svolgere indagini differenti, non interdipendenti e previste da voci tabellari autonome.
  • La moltiplicazione del compenso tabellare non può essere fondata automaticamente sul numero dei rilievi eseguiti o sulla sola unitarietà formale dell'incarico; il giudice deve motivare sulla natura autonoma, ripetitiva o omogenea degli accertamenti svolti.
  • In sede di liquidazione del compenso del CTU, il giudice deve distinguere tra accertamenti autonomi, che consentono il cumulo degli onorari, e accertamenti accessori o omogenei, per i quali resta fermo il criterio dell'unitarietà del compenso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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