Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte obbligata al pagamento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di liquidazione del compenso in favore di un consulente tecnico d'ufficio nominato in un procedimento civile. Il Tribunale aveva confermato la liquidazione, ma con motivazione diversa: ha ritenuto che alcune attività del consulente rientrassero nell'art. 12, comma 2, del d.m. 30 maggio 2002, relativo a rilievi topografici e planimetrici, e ha moltiplicato il compenso tabellare per quattro, valorizzando quattro distinti rilievi; per le attività ulteriori ha applicato il criterio della liquidazione a tempo. Il ricorrente ha censurato tale soluzione denunciando la violazione degli artt. 1 e 12, comma 2, del d.m. 30 maggio 2002 e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse legittimo moltiplicare automaticamente il compenso previsto per i rilievi. Il resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, perché nel giudizio di merito le spese della consulenza erano state poste a carico della controparte che non aveva impugnato la liquidazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo persistente il contrasto sulle spese poste a carico del ricorrente. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, in tema di compenso del consulente tecnico d'ufficio, il cumulo degli onorari è ammissibile solo quando l'incarico, pur unitario, comprenda accertamenti autonomi e distinti; non quando le attività siano accessorie, omogenee o ripetitive. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare se i vari accertamenti richiesti dal quesito dessero luogo a indagini realmente autonome oppure a operazioni strumentali e non interdipendenti. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la Corte ha cassato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.m. 30 maggio 2002
prevede un onorario minimo e massimo per determinate attività di rilievo topografico e planimetrico; la sua applicazione non consente una moltiplicazione automatica del compenso senza verificare se gli accertamenti siano autonomi e distinti
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
richiamato dal ricorrente come norma violata, nel quadro della disciplina dei compensi del consulente tecnico d'ufficio
art. 29 d.m. 30 maggio 2002
il principio di onnicomprensività dell'onorario riguarda le attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico, ma non si applica quando vi siano pluralità di indagini non interdipendenti
Massime di principio
- Nel compenso del consulente tecnico d'ufficio, la pluralità di quesiti non implica di per sé pluralità di compensi: occorre verificare se le attività richieste siano realmente autonome e distinte oppure se siano solo articolazioni accessorie di un unico accertamento.
- Il criterio dell'onnicomprensività dell'onorario copre le attività complementari e strumentali all'incarico, ma non esclude la cumulabilità degli onorari quando il consulente debba svolgere indagini differenti, non interdipendenti e previste da voci tabellari autonome.
- La moltiplicazione del compenso tabellare non può essere fondata automaticamente sul numero dei rilievi eseguiti o sulla sola unitarietà formale dell'incarico; il giudice deve motivare sulla natura autonoma, ripetitiva o omogenea degli accertamenti svolti.
- In sede di liquidazione del compenso del CTU, il giudice deve distinguere tra accertamenti autonomi, che consentono il cumulo degli onorari, e accertamenti accessori o omogenei, per i quali resta fermo il criterio dell'unitarietà del compenso.
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