Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta per la durata irragionevole di un giudizio civile iniziato nel 2006 dinanzi al Tribunale di Bari e definito nel 2020 con estinzione per mancata tempestiva riassunzione dopo interruzione per perdita della capacità di stare in giudizio di una parte. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001, perché il processo presupposto si era estinto per inattività delle parti, e aveva escluso che il ricorrente avesse fornito prova contraria del danno effettivo. Il ricorrente principale censurava tale decisione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), sostenendo che la norma non sarebbe applicabile al caso di processo estinto ex art. 305 c.p.c. e, comunque, non al convenuto che non riassume la causa perché ciò può corrispondere a una scelta processuale utile; 2) violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., per avere il decreto negato l'indennizzo in mancanza di prova contraria, mentre la prova del danno deriverebbe dalla sola durata irragionevole e la presunzione sarebbe superata dal fatto stesso dell'eccessiva durata; 3) violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, assumendo che l'interpretazione della Corte d'appello, estensiva anche al convenuto, contrasti con i principi convenzionali. Il Ministero proponeva ricorso incidentale con quattro motivi, tutti dedotti come violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, per sostenere che il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione fosse decadenziale sostanziale e non soggetto alla sospensione feriale, con conseguente tardività della domanda. La Corte di cassazione ha riunito e trattato prioritariamente il ricorso incidentale, dichiarandolo inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato: il termine di sei mesi dell'art. 4 L. n. 89/2001 è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Quanto al ricorso principale, la Corte ha affermato che la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001 opera in caso di estinzione del processo presupposto per inattività delle parti, quale indice di disinteresse alla decisione di merito, e che tale logica non consente di distinguere tra attore e convenuto; ha inoltre ribadito che la prova contraria della sussistenza del pregiudizio è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che la mera allegazione della durata eccessiva del processo non basta a superare la presunzione. Ne è conseguito il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia, perché i motivi riproponevano una questione già risolta in senso opposto dalla giurisprudenza consolidata: il termine semestrale per la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001 si sospende nel periodo feriale. Ha poi rigettato il ricorso principale, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo presupposto estinto per inattività delle parti, in applicazione della presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001. La Corte ha precisato che la presunzione vale anche per il convenuto e che l'accertamento dell'eventuale prova contraria è apprezzamento di fatto del giudice di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. Non è stata disposta la dichiarazione relativa al contributo unificato, perché entrambe le parti erano esenti.
Norme richiamate
L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c)
introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando il giudizio presupposto si estingue per inattività delle parti, valorizzando il disinteresse alla decisione di merito
stabilisce il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, termine soggetto alla sospensione feriale
la sospensione dei termini nel periodo feriale si applica anche al termine di sei mesi per l'equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001
richiamati per identificare l'estinzione del processo presupposto per mancata riassunzione o inattività delle parti
invocati dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma non ritenuti violati
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente per sostenere che la presunzione non possa operare nei confronti del convenuto; la Corte non accoglie la censura
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
usato come base formale dei motivi di ricorso principale e incidentale, con la precisazione che l'accertamento della prova contraria è valutazione di fatto sindacabile nei limiti del n. 5
fondamento della declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale per contrasto con orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché le parti erano esenti dal contributo unificato
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti costituisce indice legale di disinteresse alla decisione di merito e legittima l'applicazione della presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio non patrimoniale.
- La presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001 opera in modo neutro rispetto alla posizione processuale di attore o convenuto: anche il convenuto che non attivi gli strumenti necessari a evitare l'estinzione è soggetto alla medesima regola probatoria.
- La prova contraria idonea a superare la presunzione di insussistenza del pregiudizio è questione di fatto riservata al giudice di merito; non basta la mera allegazione della durata eccessiva del processo o di uno stato d'ansia generico.
- Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001 è soggetto alla sospensione feriale dei termini, trattandosi di un termine decadenziale processuale funzionale all'esercizio di una tutela giurisdizionale.
- L'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si risolva nella riproposizione di censure già disattese da un orientamento consolidato e non offra argomenti per mutarlo.
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