Cassazione Civile, Ordinanza n. 30589/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società l'indebita compensazione, nell'anno 2011, di un credito d'imposta di euro 55.390 per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo previsto dall'art. 1, commi 280 ss., L. n. 296/2006. Il recupero era fondato sul rilievo che il credito non fosse stato indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi Unico 2012. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che tale indicazione non avesse natura costitutiva del credito e che, comunque, l'Ufficio fosse decaduto dal potere di recupero, non potendosi qualificare il credito come "inesistente". La CTR aveva invece ritenuto che l'omessa indicazione in dichiarazione determinasse l'inesistenza del credito e, quindi, la tempestività dell'atto di recupero. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, in relazione all'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che, dopo la riforma del 2015, la nozione di credito inesistente sarebbe limitata ai casi di mancanza del presupposto costitutivo non riscontrabile con controlli automatizzati o formali; nel caso concreto, invece, il credito sarebbe stato reale perché le spese erano effettive e era stato presentato il formulario previsto dalla disciplina agevolativa, con conseguente tardività del recupero rispetto al termine ordinario e non a quello lungo di otto anni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la CTR aveva correttamente applicato i principi, poi ribaditi dalle Sezioni Unite, sulla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante. In particolare, la Corte ha confermato che, per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo precompetitivo, l'indicazione nella dichiarazione dei redditi nel quadro RU costituisce un presupposto costitutivo richiesto a pena di decadenza dall'art. 5 del d.m. n. 76/2008 in relazione all'art. 1, comma 282, L. n. 296/2006. Di conseguenza, la mancata indicazione rende il credito inesistente ai fini dell'applicazione del termine di recupero di otto anni di cui all'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008, e l'atto di recupero notificato nel 2019 è stato ritenuto tempestivo. La Corte ha altresì osservato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata, né con il rilievo dell'impossibilità di riscontrare l'inesistenza del credito mediante controllo automatizzato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
si applica all'azione di accertamento dell'erario quando il credito utilizzato è inesistente
art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997
dopo la modifica del 2015 concorre a delimitare la nozione di credito inesistente distinguendola dal credito non spettante
art. 1, commi 280 ss., L. n. 296/2006
istituisce il credito d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
art. 1, comma 282, L. n. 296/2006
collega l'obbligo dichiarativo alla fruizione del credito
art. 5 d.m. 28 marzo 2008, n. 76
L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta
l'indicazione in dichiarazione è richiesta a pena di decadenza e costituisce presupposto costitutivo del credito
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato per individuare i controlli automatizzati rilevanti ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
richiamato per individuare i controlli formali rilevanti ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato per individuare i controlli automatizzati rilevanti ai fini della distinzione tra credito inesistente e non spettante
art. 29 d.l. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009
procedura ritenuta meramente prenotativa e non costitutiva del credito
richiamato dalla ricorrente come termine ordinario di decadenza per i crediti non spettanti
norma processuale per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In tema di compensazione di crediti d'imposta, il termine lungo di otto anni per il recupero da parte dell'erario si applica solo quando il credito utilizzato sia inesistente, secondo i criteri congiunti della mancanza dei presupposti costitutivi o della loro artificiosa rappresentazione e della non riscontrabilità dell'inesistenza mediante i controlli automatizzati o formali.
- Per distinguere credito inesistente e credito non spettante occorre verificare se la fattispecie agevolativa sia mai venuta ad esistenza oppure sia carente di un elemento costitutivo previsto dalla disciplina specifica; in quest'ultimo caso la soluzione dipende dall'esegesi della norma istitutiva del beneficio.
- Quando la disciplina agevolativa prevede, a pena di decadenza, l'indicazione del credito in dichiarazione, tale adempimento assume natura costitutiva della fruizione del credito; la sua omissione può quindi impedire il riconoscimento del credito stesso.
- Se il credito manca di un presupposto costitutivo che non è emergente dai controlli automatici o formali, l'atto di recupero può essere adottato entro il termine più lungo previsto per i crediti inesistenti; se invece il vizio è rilevabile in sede di controllo, si applicano i termini ordinari.
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