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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29289/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva rettificato, all'esito di procedura DOCFA relativa a un fabbricato a destinazione speciale o particolare, la rendita proposta dal proprietario di un immobile sito in Rovigo, mantenendo la categoria D/7 ma attribuendo una rendita superiore. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo che l'ufficio avesse emesso l'atto senza contraddittorio preventivo, senza sopralluogo, con motivazione insufficiente e con errata determinazione della consistenza e del deprezzamento dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per insussistenza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nella procedura DOCFA; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990 per la ritenuta mancanza di allegazione documentale; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso catastale e sul procedimento DOCFA per l'affermato difetto di motivazione; 4) violazione dei criteri di stima diretta per il disconoscimento del coefficiente di deprezzamento del 10%; 5) violazione delle norme catastali per il rilievo di un errato computo della superficie dell'immobile.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi del ricorso e ha dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che: nella procedura DOCFA non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000; l'avviso catastale era sufficientemente motivato perché i dati del contribuente non erano stati disattesi ma solo rivalutati tecnicamente; il richiamo a prontuari di settore e la mancata allegazione della stima non integravano difetto di motivazione; il giudice di merito aveva errato nel disconoscere il coefficiente di deprezzamento senza confrontarsi con i parametri tecnici normativi; invece, la censura sulla superficie era diretta a ottenere un nuovo apprezzamento di fatto, precluso in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento

    non si applica agli atti catastali emanati all'esito della procedura DOCFA, perché non si tratta di verifica fiscale presso il contribuente e la procedura è già strutturata in senso partecipativo

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    allegazione dell'atto a cui l'avviso si riferisce, sempre che non sia già stato portato a conoscenza dell'interessato o l'avviso ne riproduca il contenuto essenziale

    distingue tra motivazione dell'atto e prova in giudizio; l'allegazione è necessaria solo per atti non conosciuti o non conoscibili, non per quelli già noti o agevolmente conoscibili

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato in tema di motivazione dell'avviso, ma la Corte esclude il vizio motivazionale nei limiti in cui l'atto riproduca gli elementi essenziali della pretesa

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    norma richiamata per la disciplina dell'accertamento catastale e della revisione della rendita nell'ambito DOCFA

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    disciplina il procedimento DOCFA, qualificato come procedimento amministrativo a struttura fortemente partecipativa che assicura il contraddittorio con il contribuente

  • art. 28 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari

    nei procedimenti di stima indiretta per immobili speciali o particolari il valore di ricostruzione va depurato mediante un coefficiente di deprezzamento coerente con lo stato attuale dell'immobile

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, recependone i criteri tecnici per la stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    richiamato per individuare il giudice del rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado

  • d.m. 26 luglio 2012

    richiamato quale fonte che collega la disciplina DOCFA alla procedura catastale partecipata

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 15-26

    indicano il procedimento diretto di stima diretta, basato sul reddito lordo ordinariamente ritraibile e sulle detrazioni di spese e perdite

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27-30

    indicano il procedimento indiretto di stima diretta, basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione deprezzato

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58

    richiamata per la revisione delle rendite catastali urbane

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    richiamata per la revisione delle rendite nell'ambito della ripartizione del territorio comunale in microzone

  • d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    richiamato per escludere la necessità del sopralluogo quando il nuovo classamento discende da denuncia di variazione catastale del contribuente

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, il contraddittorio endoprocedimentale del contribuente è fisiologicamente incorporato nel procedimento e non opera il termine dilatorio previsto per le verifiche fiscali presso il contribuente dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
  • In materia catastale, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente quando l'ufficio indica gli elementi amministrativo-censuari essenziali e la diversa valutazione tecnica che giustifica lo scostamento dalla proposta del contribuente; se gli elementi fattuali dichiarati non sono disattesi ma solo rivalutati, non occorre una motivazione analitica ulteriore.
  • L'obbligo di allegazione di atti o documenti richiamati nell'avviso vale solo per gli atti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente; non sussiste per atti assistiti da pubblicità legale o comunque conoscibili nel contesto del procedimento partecipato.
  • Va tenuta distinta la motivazione dell'atto dalla prova della pretesa: un avviso catastale può essere sufficientemente motivato ma la fondatezza della maggiore rendita resta tema di prova nel successivo giudizio, con onere probatorio a carico dell'amministrazione.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta può avvenire con procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione deprezzato, ma il giudice non può disapplicare il coefficiente di riduzione senza confrontarsi con i parametri tecnici normativi e regolamentari applicabili.
  • In cassazione non è deducibile, sotto veste di violazione di legge, una censura che miri solo a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, come il computo della superficie dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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