Cassazione Civile, Ordinanza n. 03964/2025 del 16/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2016 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non documentati, ammortamenti indeducibili e IVA indebitamente detratta in relazione a fatture asseritamente relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, annullando il rilievo relativo alle operazioni inesistenti; la CTR della Campania aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, confermando che, per quel profilo, la contribuente avesse provato un affidamento incolpevole nei rapporti con la società cartiera indicata dall'Ufficio e che non emergessero elementi oggettivi o fortemente presuntivi idonei a dimostrare il consilium fraudis. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare gli indizi offerti dall'Ufficio sull'assenza di buona fede della contribuente e avesse confuso il rapporto con il fornitore fatturante con rapporti con un soggetto terzo; con il secondo ha denunciato violazione delle norme IVA e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata la buona fede della società nonostante gli elementi indiziari dimostrassero la consapevolezza della contribuente della fittizietà soggettiva del fornitore e dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte di terzi, senza che fosse necessaria la prova della volontaria partecipazione della contribuente al disegno fraudolento.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi perché ha rilevato che la contribuente aveva definito agevolmente la controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della L. 197/2022, presentando domanda il 27 settembre 2023 e pagando quanto dovuto il 22 settembre 2023, cioè prima della notifica del ricorso per cassazione. La Corte ha quindi chiarito che la definizione agevolata non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì l'estinzione del giudizio, poiché la controversia era pendente e definibile, non risultava adottato alcun diniego della definizione e la domanda era stata tempestiva. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato applicato il c.d. doppio contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro del primo motivo di ricorso, per denunciare la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso, per denunciare violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche sul riparto dell'onere probatorio e sulle presunzioni.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, asseritamente violata dalla CTR.
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra le norme sulla motivazione applicabili al processo tributario.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra le norme che impongono la motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme IVA invocate contro la detrazione ritenuta indebita.
Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla detrazione dell'IVA, contestata dall'Ufficio.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel secondo motivo in relazione alle fatture relative a operazioni inesistenti.
Richiamato nel secondo motivo come disposizione sul potere di accertamento IVA.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e buona fede del cessionario/committente.
Richiamato per la prova presuntiva degli elementi da cui desumere la consapevolezza della contribuente.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici poste a base dell'accertamento e della censura dell'Ufficio.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte afferma che, se la domanda è tempestiva e il pagamento è effettuato nei termini, la controversia si definisce e il giudizio si estingue.
È richiamato come fonte della modifica del termine e delle modalità di perfezionamento della definizione agevolata.
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato per la disciplina del pagamento rateale della definizione agevolata, nei limiti di compatibilità.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Richiamato per affermare che, nella definizione agevolata, è esclusa la compensazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite tributaria pendente con domanda tempestiva e pagamento dovuto nei termini, il giudizio si estingue; non è corretto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il solo fatto dell'intervenuta definizione.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevale sugli esiti delle pronunce non passate in giudicato e comporta l'estinzione del processo se il contribuente deposita la domanda e il pagamento nei termini previsti dalla legge.
- Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, la contestazione dell'Ufficio può fondarsi su elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza del contribuente; il giudice di merito deve però esaminare in modo effettivo gli indizi allegati e motivare sul punto.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica automaticamente a tutte le definizioni processuali, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche quando il giudizio si estingue per definizione agevolata.
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