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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03964/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2016 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non documentati, ammortamenti indeducibili e IVA indebitamente detratta in relazione a fatture asseritamente relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, annullando il rilievo relativo alle operazioni inesistenti; la CTR della Campania aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, confermando che, per quel profilo, la contribuente avesse provato un affidamento incolpevole nei rapporti con la società cartiera indicata dall'Ufficio e che non emergessero elementi oggettivi o fortemente presuntivi idonei a dimostrare il consilium fraudis. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare gli indizi offerti dall'Ufficio sull'assenza di buona fede della contribuente e avesse confuso il rapporto con il fornitore fatturante con rapporti con un soggetto terzo; con il secondo ha denunciato violazione delle norme IVA e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere provata la buona fede della società nonostante gli elementi indiziari dimostrassero la consapevolezza della contribuente della fittizietà soggettiva del fornitore e dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte di terzi, senza che fosse necessaria la prova della volontaria partecipazione della contribuente al disegno fraudolento.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi perché ha rilevato che la contribuente aveva definito agevolmente la controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della L. 197/2022, presentando domanda il 27 settembre 2023 e pagando quanto dovuto il 22 settembre 2023, cioè prima della notifica del ricorso per cassazione. La Corte ha quindi chiarito che la definizione agevolata non determina l'inammissibilità del ricorso, bensì l'estinzione del giudizio, poiché la controversia era pendente e definibile, non risultava adottato alcun diniego della definizione e la domanda era stata tempestiva. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate e non è stato applicato il c.d. doppio contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della lite tributaria pendente con domanda tempestiva e pagamento dovuto nei termini, il giudizio si estingue; non è corretto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione per il solo fatto dell'intervenuta definizione.
  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevale sugli esiti delle pronunce non passate in giudicato e comporta l'estinzione del processo se il contribuente deposita la domanda e il pagamento nei termini previsti dalla legge.
  • Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, la contestazione dell'Ufficio può fondarsi su elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza del contribuente; il giudice di merito deve però esaminare in modo effettivo gli indizi allegati e motivare sul punto.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica automaticamente a tutte le definizioni processuali, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche quando il giudizio si estingue per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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