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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03890/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

L'Autorità ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo proposta avverso il diniego di ammissione di un credito di euro 8.500,00, credito derivante da una sanzione pecuniaria irrogata per la violazione dell'obbligo di acquisto di certificati verdi relativi all'anno 2013. La controversia nasceva dal fatto che il provvedimento sanzionatorio era stato adottato solo dopo un procedimento amministrativo iniziato anni dopo la contestata omissione; il giudice di merito aveva ritenuto il credito tardivamente insinuato e imputabile al ritardo dell'amministrazione. Con il ricorso per cassazione l'Autorità ha dedotto: 1) nullità per eccesso di giurisdizione, sostenendo che il Tribunale avrebbe deciso su profili riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti dell'Autorità; 2) violazione dell'art. 101, quarto comma, l.fall., assumendo che i crediti sopravvenuti durante la procedura sarebbero ammissibili se insinuati in tempo ragionevole dopo la loro insorgenza; 3) violazione dell'art. 101, ultimo comma, l.fall. e della disciplina sostanziale sull'obbligo di acquisto dei certificati verdi, sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso il momento della violazione con quello del suo accertamento e che il credito non sarebbe insorgente prima dell'adozione della sanzione; 4) nullità per motivazione apparente, per non avere il Tribunale valutato la reale scansione del procedimento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e infondati terzo e quarto, correggendo però la motivazione del giudice di merito: ha affermato che il credito sorge dall'illecito consistente nell'omesso acquisto dei certificati verdi e, poiché l'accertamento e la sanzione dipendono da un procedimento amministrativo, il credito doveva essere insinuato quando quel procedimento era stato avviato, con domanda di ammissione con riserva; nel caso concreto l'insinuazione è stata comunque reputata ultra-tardiva perché proposta a distanza di anni da quel momento e non è stata dimostrata una causa esterna che giustificasse anche il ritardo successivo alla cessazione dell'impedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Autorità, confermando il diniego di ammissione del credito al passivo della procedura concorsuale. Pur correggendo la motivazione del Tribunale, la Corte ha condiviso il risultato finale: il credito, derivante da una sanzione per omesso acquisto di certificati verdi, era azionabile già dall'avvio del procedimento sanzionatorio e avrebbe dovuto essere insinuato allora con riserva; l'istanza proposta molti anni dopo è stata considerata ultratardiva e non giustificata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 133, lettera l), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità non era configurabile, perché il giudice fallimentare ha conosciuto della questione solo incidentalmente per verificare i presupposti di ammissibilità dell'insinuazione al passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    La censura per eccesso di giurisdizione è stata ritenuta inammissibile perché la controversia non rientrava nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 101, quarto comma, legge fallimentare

    La nozione di credito sopravvenuto non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo nell'insinuazione; anche un credito sorto in corso di procedura può richiedere una verifica sulla colpa del creditore nel non averlo tempestivamente fatto valere.

  • art. 101, ultimo comma, legge fallimentare

    Le domande ultratardive richiedono non solo la prova della causa esterna che ha impedito la tempestiva attivazione, ma anche la prova di una ulteriore causa esterna che giustifichi l'inerzia successiva, imponendosi un'attivazione in un termine ragionevole.

  • art. 2, comma 20, lettera c), legge n. 481/1995

    Richiamata dalla ricorrente quale base del potere sanzionatorio dell'Autorità, ma non decisiva ai fini dell'esito del ricorso.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La censura di motivazione apparente è stata disattesa, essendo la motivazione del decreto ritenuta sostanzialmente comprensibile, sebbene corretta dalla Corte nella sua ricostruzione giuridica.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per asserita nullità del decreto per motivazione apparente; il vizio è stato escluso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in collegamento con la pretesa insufficienza della motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione del decreto pur confermandone il dispositivo.

  • art. 96 legge fallimentare

    I crediti condizionati possono essere ammessi al passivo con riserva; la nozione è ampia e non limitata ai soli crediti negozialmente subordinati a condizione.

  • art. 55, terzo comma, legge fallimentare

    I crediti condizionali partecipano al concorso e comprendono anche quelli che non possono essere fatti valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per chiarire che la categoria dei crediti condizionati non si esaurisce nei crediti derivanti da contratti sottoposti a condizione risolutiva o sospensiva.

  • art. 104 bis, comma 3, legge fallimentare

    Citato come esempio di credito sopravvenuto che non implica automaticamente la non imputabilità del ritardo nell'insinuazione.

  • art. 45, comma 5, d.lgs. n. 93/2011

    Indicato dalla ricorrente come termine per l'avvio del procedimento sanzionatorio a seguito della comunicazione del GSE.

  • art. 98 legge fallimentare

    Richiamato nel riferimento alla giurisprudenza sull'opposizione allo stato passivo e sull'ammissione con riserva dei crediti devoluti alla cognizione di altro giudice.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'opposizione allo stato passivo non invade la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando esamina solo incidentalmente un provvedimento amministrativo per verificare se il credito possa essere ammesso al passivo.
  • La sopravvenienza del credito durante la procedura concorsuale non coincide automaticamente con la non imputabilità del ritardo nell'insinuazione: il creditore deve comunque verificare se il ritardo gli sia addebitabile.
  • Quando il credito dipende da un procedimento amministrativo o da una decisione di altro giudice, il credito deve essere insinuato al passivo già al momento in cui è azionabile, con ammissione con riserva fino all'esito del procedimento competente.
  • La categoria dei crediti condizionati ex art. 96 l.fall. ha portata ampia e comprende anche crediti la cui azionabilità dipende da un evento futuro e incerto verificatosi in corso di procedura, non solo i crediti negozialmente sottoposti a condizione.
  • Nelle domande di insinuazione ultratardiva il creditore deve allegare e provare sia la causa esterna che ha impedito la tempestiva proposizione, sia la successiva causa esterna che ha determinato l'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento, con obbligo di attivarsi in un termine ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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