Cassazione Civile, Ordinanza n. 03895/2025 del 16/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui un consorzio di bonifica aveva richiesto a due consorziati il contributo di bonifica per gli anni 2014 e 2015. I giudici tributari di merito hanno annullato la pretesa ritenendo non dovuti sia la quota fissa sia la quota variabile del contributo, in ragione dell'assenza di contatori per misurare il consumo d'acqua e della mancanza di un concreto beneficio derivante dalle opere di irrigazione realizzate dal consorzio. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie norme sostanziali e regolamentari, sostenendo che la quota variabile del contributo irriguo era legittimamente quantificata in base ai consumi stimati secondo il regolamento regionale, che prevedeva fasce predeterminate in mancanza di contatori; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione/omessa pronuncia, lamentando che la CTR avesse valorizzato la perizia di parte dei consorziati senza spiegare perché essa fosse preferibile alla relazione tecnica prodotta dal consorzio. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato/inammissibile perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; inoltre la sentenza era sorretta da una doppia conforme e il ricorrente non aveva indicato specifici profili di divergenza tra le due decisioni di merito. Rilevato che la sentenza impugnata poggiava su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, la Corte ha dichiarato assorbito il primo motivo e ha rigettato integralmente il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del consorzio. Ha ritenuto che il secondo motivo non denunciasse un vero vizio di motivazione rilevante in cassazione, ma sostanzialmente sollecitasse un riesame del materiale probatorio e delle valutazioni di merito; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme, ostativo alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza di indicazione delle divergenze tra primo e secondo grado. Poiché la decisione di merito era sorretta da due rationes autonome, il rigetto del secondo motivo ha reso assorbito il primo. Nessuna condanna alle spese, perché i consorziati non si sono costituiti. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali e regolamentari sulla debenza del contributo di bonifica e sulla quantificazione della quota variabile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per asserita motivazione insufficiente/omessa pronuncia; la Corte precisa però che la doglianza era in realtà diretta al riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; al di fuori di tali ipotesi il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta o apparente della motivazione, o la sua irriducibile contraddittorietà/perplessità, si traducono in nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; solo la sua assenza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione come nullità.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare i profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni per poter dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
viene richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 860 c.c.
norma richiamata dal ricorrente per contestare la decisione di merito sulla debenza del contributo di bonifica.
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933
norma richiamata dal ricorrente in tema di contributi di bonifica e presupposti della pretesa consortile.
art. 12 L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
norma richiamata dal ricorrente per sostenere la legittimità della pretesa contributiva regionale.
art. 21 del Regolamento della Regione Campania per la gestione e conservazione degli impianti irrigui consortili
il ricorrente sostiene che la norma regolamentare consenta, in mancanza di contatori, di determinare gli importi unitari in base alla destinazione d'uso del suolo e a fasce predeterminate.
art. 6 Intesa Stato-Regioni n. 187 del 18 settembre 2008
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina di calcolo del contributo irriguo.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto alle sole ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è consentito trasformare la censura in un riesame del merito o delle prove.
- Quando la sentenza impugnata è fondata su una doppia conforme, il ricorrente che invochi il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente i diversi profili di fatto posti a base delle due decisioni di merito.
- Se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il dispositivo, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una di esse comporta il rigetto o l'assorbimento delle altre censure.
- La deduzione di un'erronea valutazione di una perizia o di altra prova tecnica, ove miri solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, non integra di per sé un vizio di nullità della sentenza né un errore di legittimità sindacabile in cassazione.
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