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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03898/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico del 9 dicembre 1997 per lavori di messa a norma antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche presso un presidio ospedaliero. In sede arbitrale l’impresa aveva ottenuto, in parte, il riconoscimento di pretese risarcitorie/contrattuali fondate sulla prima riserva relativa al ritardo nella riconsegna dei lavori, mentre erano state respinte le altre riserve e la domanda di risoluzione del contratto; la stazione appaltante aveva a sua volta ottenuto il riconoscimento di penali per ritardi imputati all’appaltatrice. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione del lodo, aveva ritenuto tardive le eccezioni della stazione appaltante sulla mancata attivazione della procedura di cui all’art. 10 del d.P.R. 1063/1962 e sulla tardività delle riserve, sul presupposto che gli arbitri avessero disciplinato il procedimento con termini da rispettare e che tali eccezioni fossero state sollevate oltre quei termini. Il ricorso per cassazione deduceva: con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 829, comma 1, n. 9, e 816-bis c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non poteva dichiarare decaduta la stazione appaltante da eccezioni proposte oltre i termini fissati dagli arbitri, in assenza di una preventiva e chiara previsione di perentorietà; con il secondo motivo, violazione dell’art. 10 d.P.R. 1063/1962, contestando il riconoscimento all’impresa delle penali per ritardata consegna dei lavori nonostante la mancata domanda di recesso prevista dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel procedimento arbitrale, la libertà di forme e la facoltà degli arbitri di fissare termini anche a pena di decadenza non consentono di sanzionare con inammissibilità o decadenza atti o eccezioni se la regola processuale non sia stata previamente resa nota alle parti in modo congruo e chiaro. Poiché nella specie la decadenza era stata pronunciata dalla Corte d’appello, e non risultava una previa previsione accettata o comunque conosciuta dalle parti circa la perentorietà dei termini per proporre quelle eccezioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 816-bis c.p.c.

    Nel giudizio arbitrale, in mancanza di norme procedurali pattizie, gli arbitri possono regolare lo svolgimento del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, ma devono comunque assicurare alle parti il contraddittorio e ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La fissazione di termini e decadenze è possibile solo se la regola processuale sia stata previamente resa nota alle parti in modo chiaro e congruo.

  • art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura della sentenza impugnata per la dedotta nullità del lodo/sentenza collegata alla violazione delle regole del procedimento arbitrale.

  • art. 10 del d.P.R. n. 1063/1962

    È la disposizione invocata dalla stazione appaltante per sostenere la necessità dell'attivazione di una procedura di recesso in caso di ritardo nella consegna dei lavori; il secondo motivo lamentava la sua errata applicazione nel riconoscimento delle penali all'appaltatrice.

  • d.lgs. n. 40/2006

    È richiamato solo per individuare il regime temporale dell'arbitrato, svolto sotto il suo vigore perché il collegio arbitrale è stato costituito nel 2011.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito delle memorie.

Massime di principio

  • Nel procedimento arbitrale la libertà delle forme non esclude il rispetto del contraddittorio: le parti devono essere messe in condizione di conoscere in anticipo le regole processuali che possono comportare decadenze o inammissibilità.
  • L’arbitro può fissare termini per memorie, produzioni e repliche anche con effetti preclusivi, ma tali effetti non possono essere applicati se la perentorietà del termine non sia stata previamente stabilita e resa conoscibile alle parti in modo chiaro e congruo.
  • La violazione delle garanzie procedurali nel giudizio arbitrale può rendere fondata la censura di nullità del provvedimento che abbia fatto discendere decadenze non previamente prevedibili dalle parti.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della decisione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAppalto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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