Cassazione Civile, Ordinanza n. 13431/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia riguardava varie cartelle di pagamento relative a crediti erariali risultanti da estratti di ruolo intestati alla società. In primo grado il ricorso della società era stato accolto perché, a fronte della mancata costituzione dell’agente della riscossione, il giudice aveva ritenuto non provata la notificazione delle cartelle. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’agente della riscossione sul rilievo che il gravame non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, ritenuta erroneamente imperniata sul mancato pagamento del contributo unificato. Con il ricorso per cassazione l’agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., perché il giudice d’appello aveva travisato la decisione di primo grado, attribuendole una ratio inesistente; 2) violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, per non avere dichiarato l’inammissibilità originaria del ricorso della società, in difetto di un interesse ad agire nei casi tipizzati per l’impugnazione dell’estratto di ruolo; 3) omesso esame delle questioni relative alla notifica delle cartelle, ritenute comunque assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza di primo grado non era stata affatto decisa per il mancato pagamento del contributo unificato, ma sul merito, cioè sulla mancata prova delle notifiche delle cartelle di pagamento; la declaratoria di inammissibilità dell’appello per aspecificità era quindi fondata su un travisamento del fatto processuale. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, rilevando che la società non aveva allegato alcuna specifica ragione che integrasse un interesse alla tutela anticipata contro l’estratto di ruolo, secondo i casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della società. Le spese dei giudizi di appello e di cassazione sono state poste a carico della società.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il travisamento del fatto processuale e la motivazione che presuppone una ratio decidendi inesistente possono essere denunciati come nullità della sentenza.
artt. 35 e 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamati come parametri della correttezza motivazionale e della struttura della decisione tributaria.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione della decisione giudiziaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
l’impugnazione dell’estratto di ruolo è eccezionale e consentita solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dalla norma.
richiamato per ribadire che la disciplina sul comma 4-bis si applica ai processi pendenti perché specifica l’interesse alla tutela immediata.
richiamata per la conversione del d.l. n. 146/2021 e l’introduzione del comma 4-bis.
richiamato per evidenziare l’ampliamento delle ipotesi di tutela contro l’estratto di ruolo, sempre in chiave eccezionale rispetto al divieto generale.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
menzionato nel novero delle ipotesi tipizzate di pregiudizio rilevante per l’impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato tra le situazioni in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio rilevante.
richiamato per il riferimento alle procedure di crisi d’impresa e insolvenza tra i casi tipizzati.
richiamato nel catalogo dei casi tipizzati di pregiudizio per l’impugnazione diretta del ruolo/cartella.
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato nel quadro delle verifiche e dei pagamenti verso soggetti pubblici.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per aspecificità del motivo è viziata quando il giudice d’appello attribuisce alla sentenza di primo grado una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione; il travisamento del fatto processuale integra un errore denunciabile in cassazione.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è ammessa in via generale: il debitore deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dal legislatore, senza il quale difetta l’interesse ad agire.
- Quando la sentenza impugnata può essere decisa sulla base degli atti già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo, che specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata, si applica ai processi pendenti, ma opera come eccezione al principio generale di non impugnabilità dell’estratto stesso.
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