Cassazione Civile, Ordinanza n. 14458/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ausiliario socio-sanitario specializzato aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento della nullità del termine apposto a due contratti a tempo determinato stipulati con un'azienda sanitaria provinciale, ma il giudice d'appello aveva negato la conversione del rapporto a tempo indeterminato e aveva respinto anche la domanda di stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha sostenuto, con tre motivi, che: 1) il d.lgs. n. 368/2001 si applicava anche ai rapporti con la pubblica amministrazione e, quindi, la disciplina generale sulla conversione avrebbe dovuto prevalere sull'art. 36 d.lgs. n. 165/2001; inoltre, nel caso concreto il rapporto sarebbe stato instaurato secondo procedure di reclutamento non concorsuali ma legittime; 2) l'azienda sanitaria avrebbe natura di ente pubblico economico e non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001; 3) la normativa regionale calabrese sulla stabilizzazione del personale precario, insieme alle delibere regionali attuative, avrebbe imposto di mantenere in servizio il lavoratore fino alla maturazione dell'anzianità richiesta per accedere alla stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure formulate come vizi di motivazione nella parte non più deducibile ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; nel merito ha poi dichiarato infondati tutti e tre i motivi. In particolare, ha ribadito il principio secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la violazione di norme imperative sull'assunzione a termine non può mai determinare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, perché l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, norma speciale, non è stato abrogato dal d.lgs. n. 368/2001 e si applica anche quando l'assunzione a termine sia avvenuta tramite procedure diverse dal concorso. Ha inoltre affermato che le aziende del Servizio sanitario nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche soggette al d.lgs. n. 165/2001. Quanto alla stabilizzazione, ha confermato che essa è possibile solo nei limiti e ai requisiti stabiliti dalla normativa statale di principio, sicché la disciplina regionale e la delibera invocata non potevano fondare un diritto al mantenimento in servizio in contrasto con tali limiti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Dopo la riformulazione del n. 5, non sono più ammissibili censure di insufficiente o contraddittoria motivazione se non nei ristretti limiti del "minimo costituzionale" o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle norme imperative sull'assunzione non può mai comportare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato; la norma è speciale e sopravvive rispetto alla disciplina generale sui contratti a termine.
La possibilità di assunzione senza concorso non incide sul divieto di conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche soggette al decreto.
art. 1, commi 519 e 558, L. n. 296/2006
Costituiscono parte della disciplina statale di principio sulla stabilizzazione del personale precario e individuano i requisiti per l'accesso alle procedure di stabilizzazione.
art. 3, comma 94, lett. a), L. n. 244/2007
Concorre a definire la disciplina statale di principio rilevante ai fini della stabilizzazione del personale precario.
art. 6 deliberazione Giunta Regione Calabria n. 1 del 15.1.2009
È richiamato come recepimento della disciplina regionale sulla stabilizzazione, ma non può derogare ai limiti posti dalla normativa statale.
art. 54, comma 1, L.R. Calabria n. 19/2009
Va letto in coerenza con i principi fondamentali statali e non introduce autonomamente requisiti o diritti alla stabilizzazione oltre tali limiti.
art. 43 L.R. Calabria n. 15/2008
La disposizione regionale, come sostituita, rinvia alla normativa statale di principio per la stabilizzazione del personale.
art. 117, terzo comma, Cost.
La disciplina regionale è legittima solo se rispetta i principi fondamentali della legislazione statale in materia di stabilizzazione del personale.
art. 97 Cost.
Il divieto di conversione nel pubblico impiego si collega anche al principio di buon andamento e alla necessità di programmazione e fabbisogno del personale.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento può essere censurata solo nei limiti del minimo costituzionale.
La mancanza assoluta, l'apparenza o l'incomprensibilità della motivazione determinano nullità della sentenza.
In caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Invocato dal ricorrente come disciplina generale dei contratti a termine, ma ritenuto non idoneo a superare la specialità dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 nel pubblico impiego.
Direttiva 1999/70/CE
La clausola 5 non osta a una normativa nazionale che vieti la trasformazione del rapporto, purché esistano misure effettive e adeguate per prevenire e sanzionare l'abuso del termine.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro non consente la conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato, perché l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 è norma speciale che prevale sulla disciplina generale dei contratti a termine.
- Il divieto di conversione opera anche quando l'assunzione a termine sia avvenuta tramite procedure di reclutamento diverse dal concorso pubblico e anche se il lavoratore sia stato selezionato regolarmente: la legittimità della procedura di accesso non altera il regime speciale del lavoro pubblico.
- Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale rientrano tra le amministrazioni pubbliche soggette al d.lgs. n. 165/2001, con conseguente applicazione del divieto di trasformazione del rapporto a termine in rapporto stabile.
- Le norme regionali in materia di stabilizzazione del personale precario devono essere interpretate e applicate in conformità ai principi fondamentali fissati dalla legislazione statale; non possono ampliare soggetti, requisiti o periodi di stabilizzazione oltre quanto consentito dalla disciplina statale.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" o per omesso esame di un fatto storico decisivo; sono invece inammissibili doglianze meramente dirette a contestare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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