Cassazione Civile, Ordinanza n. 14434/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra marzo 2003 e agosto 2013 per mansioni di operatore di sportello presso un'agenzia ippica. In appello è stato accertato che tali rapporti erano in realtà subordinati, con orario di 30 ore settimanali e inquadramento al V livello del CCNL dipendenti agenzie di gioco e scommesse, con condanna al pagamento delle differenze retributive. La lavoratrice, però, ha visto rigettata la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 18 l. n. 300/1970, perché la Corte territoriale ha ritenuto non provata la sopravvenuta cessazione del rapporto per licenziamento e ha osservato che non risultavano formulate domande di nullità del termine con richiesta di riammissione in servizio né domande risarcitorie per il periodo successivo alla messa in mora, che avrebbero potuto consentire l'applicazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c., nonché dell'art. 32 l. n. 183/2010 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che i contratti fossero illeciti e simulatori, che il diniego del risarcimento ex art. 32 fosse erroneo perché il rapporto era stato oggetto di un licenziamento nullo privo di giusta causa o giustificato motivo, e che la compensazione parziale delle spese fosse ingiustificata a fronte del totale ribaltamento della decisione di primo grado. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sulla valutazione dei prospetti paga circa le ore lavorate e sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto alla censura sull'art. 32 l. n. 183/2010, che la doglianza non rispettasse il principio di specificità, perché la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o indicare puntualmente il contenuto del ricorso introduttivo e consentire il reperimento degli atti, in modo da verificare quali domande fossero state effettivamente proposte. Quanto alla censura sulle spese, ha osservato che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione/ripartizione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, non essendo necessaria una perfetta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico della parte. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; primo comma, n. 5
indica i vizi deducibili in cassazione, ma le censure formulate sono state ritenute inammissibili perché non conformi ai requisiti del ricorso per cassazione o perché dirette contro valutazioni di merito non sindacabili.
artt. 115, 116, 232 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente come norme violate in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità della censura.
art. 32, legge n. 183 del 2010
la sua invocazione è stata ritenuta inammissibile perché non erano state trascritte e localizzate in modo specifico le domande originarie necessarie a verificare l'applicabilità della disciplina.
artt. 91 e 92 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza; la compensazione o ripartizione delle spese tra le parti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede proporzionalità matematica con l'esito delle domande.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione; la mancata osservanza comporta inammissibilità della censura.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti; la Corte lo richiama insieme all'onere di specificità e reperibilità degli atti nel fascicolo.
art. 18, legge n. 300 del 1970
richiamato dalla ricorrente come base della domanda risarcitoria per il preteso licenziamento illegittimo, ma la Corte osserva che mancava la prova di un licenziamento sopravvenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono il contenuto di atti di causa devono rispettare rigorosamente il principio di specificità: il ricorrente deve trascrivere o almeno indicare in modo puntuale le parti rilevanti degli atti e consentirne l'esatta localizzazione nel fascicolo.
- Quando si invoca in cassazione l'applicazione di una disciplina collegata alle domande formulate in primo grado, non basta affermare in astratto la violazione di legge: occorre dimostrare, con adeguato richiamo agli atti, quali domande siano state effettivamente proposte e in quale forma.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della misura della compensazione o ripartizione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.
- Non è necessario che vi sia una perfetta proporzionalità aritmetica tra l'entità della domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
- La mancata allegazione specifica e la mancata localizzazione degli atti processuali su cui si fonda il motivo determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche quando la questione dedotta concerne norme sostanziali.
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