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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14419/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento a una dipendente pubblica, già in servizio a tempo indeterminato con mansioni non dirigenziali, di incarichi dirigenziali provvisori per oltre 36 mesi, poi revocati dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che aveva legittimato quella prassi. La lavoratrice aveva agito davanti al giudice del lavoro chiedendo, in via principale, il mantenimento del ruolo dirigenziale e, in subordine, il risarcimento del danno da abuso del contratto a termine; il Tribunale aveva accolto solo questa ultima domanda, liquidando 2,5 mensilità. La Corte d'appello aveva respinto entrambe le impugnazioni, ritenendo non censurata la ricostruzione del primo giudice e confermando la condanna. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo lamenta violazione degli artt. 99, 112, 324, 434 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente reputato non contestata la statuizione di abuso del contratto a termine e la presunzione del danno; con il secondo deduce violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 e degli artt. 1218 e 1223 c.c., affermando che nel caso concreto non era configurabile alcun danno né perdita di chance, poiché il lungo svolgimento di mansioni superiori non attribuisce alcun diritto al passaggio di qualifica o al legittimo affidamento al consolidamento dell'incarico. La Cassazione ritiene fondati entrambi i motivi: chiarisce che, nel caso di specie, non si è in presenza di lavoro precario tutelato dalla disciplina euro-unitaria sul contratto a termine, ma di illegittimità derivante dalla violazione delle regole interne e costituzionali sull'accesso agli incarichi dirigenziali; tuttavia, proprio perché la tutela risarcitoria eccezionalmente ammessa in funzione conformativa al diritto UE presuppone la prova di un danno quando non operi la conversione, la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l'appello dell'Agenzia, essendo pacifica l'assenza di prova del pregiudizio risarcibile. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando la domanda risarcitoria della lavoratrice. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono integralmente compensate.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta la domanda della lavoratrice di condanna al risarcimento del danno. Compensa integralmente le spese dell'intero processo, ritenendo da un lato l'esito alterno dei precedenti gradi e dall'altro che all'origine della vicenda vi sia comunque un comportamento illecito dell'amministrazione. Esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro processuale dedotto in ricorso per denunciare la pretesa ultrapetizione o mancata risposta ai motivi di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la pretesa omissione di pronuncia sui motivi di gravame.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul giudicato interno, in relazione all'assunto che alcune statuizioni non fossero state specificamente impugnate.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che l'atto di appello non avesse devoluto specificamente la questione della ritenuta abusività e del danno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato e dei capi non contestati.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di denunciabilità della nullità della sentenza per vizi di attività.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per escludere che il prolungato svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego generi, di per sé, un diritto al mantenimento della qualifica o un danno risarcibile.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    Richiamato quale base della tutela indennitaria/risarcitoria nei casi di abuso del contratto a termine.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità contrattuale e relativa prova dell'inadempimento e del danno.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui il risarcimento copre solo il danno conseguenza provato e causalmente ricollegabile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Applicato per cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso e dell'esenzione dell'amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per affermare che l'illegittimità degli incarichi dirigenziali temporanei discende dalla violazione delle regole costituzionali sull'accesso agli impieghi pubblici.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012

    Indicato come norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale e posta a base della prassi interna di conferimento di incarichi dirigenziali provvisori.

  • Corte cost. n. 37 del 2015

    Richiamata quale pronuncia che ha sancito l'illegittimità della disciplina che legittimava gli incarichi dirigenziali provvisori.

  • Cass. S.U. n. 5072/2016

    Richiamata per il principio secondo cui, nel sistema di tutela contro l'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego, il danno da perdita di chance è presunto e predeterminato entro un minimo e un massimo in funzione conformativa al diritto UE.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, la tutela risarcitoria per l'abuso del contratto a termine opera come rimedio eccezionale di adeguamento al diritto dell'Unione quando non sia consentita la conversione del rapporto, ma resta ancorata ai presupposti individuati dall'ordinamento e non può essere estesa oltre il suo ambito applicativo.
  • Se il rapporto di lavoro non è caratterizzato da precarietà in senso proprio, ma l'illegittimità deriva dalla violazione delle regole interne sull'accesso a determinati incarichi, non si applica automaticamente la logica europea di contrasto al lavoro a termine precario.
  • La condanna al risarcimento del danno non può essere pronunciata in assenza di prova del pregiudizio risarcibile quando non ricorrano i presupposti eccezionali di presunzione del danno previsti per la specifica fattispecie.
  • In cassazione, il mancato esame coerente del motivo di appello che contesti l'insussistenza del danno, a fronte di una decisione che riconosca l'illiceità della condotta ma non la prova del pregiudizio, integra motivo di accoglimento e consente la decisione nel merito senza rinvio se i fatti sono pacifici.
  • Nel pubblico impiego, il mero svolgimento prolungato di mansioni o incarichi superiori non attribuisce, di per sé, un diritto soggettivo al consolidamento dell'inquadramento né fonda automaticamente una perdita di chance risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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