Cassazione Civile, Ordinanza n. 14413/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente di una società concessionaria della riscossione che chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria di Quadro QD1, 1° livello retributivo, sostenendo di avere svolto, senza soluzione di continuità dal 2008 al luglio 2009, mansioni superiori riconducibili alla declaratoria contrattuale del quadro direttivo. In conseguenza dell’inquadramento richiesto domandava anche le differenze retributive e gli ulteriori emolumenti spettanti. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande del Tribunale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 190/1985, degli artt. 82 e 93 del CCNL applicato al rapporto e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo atomistico la declaratoria del quadro direttivo e avesse omesso di valorizzare correttamente le mansioni concretamente svolte, risultanti da ordine di servizio e prova testimoniale, che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento del superiore inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui l’accertamento delle mansioni concretamente svolte e la loro sussunzione nella declaratoria collettiva è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione логica e adeguata. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente svolto il procedimento trifasico di accertamento dell’inquadramento e aveva evidenziato, da un lato, la mancanza del presupposto del coordinamento di un certo numero di unità richiesto dalla disciplina collettiva e, dall’altro, il difetto di prova dello svolgimento di compiti propri del Direttore di linea operativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 190/1985
La norma è richiamata quale fonte che rinvia alla disciplina contrattuale collettiva applicabile per l’inquadramento del personale; la Corte ne valorizza il coordinamento con il CCNL nel procedimento di qualificazione delle mansioni.
art. 82 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate
È la declaratoria contrattuale di riferimento per verificare la riconducibilità delle mansioni al livello di quadro direttivo; la Corte afferma che il giudice di merito l’ha correttamente raffrontata con le risultanze istruttorie.
art. 93 CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e società partecipate
È invocato dalla ricorrente tra le norme collettive asseritamente violate, ma la decisione non sviluppa un’autonoma interpretazione della disposizione oltre il richiamo complessivo al CCNL.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Sono richiamati come canoni di interpretazione contrattuale, ma la Corte ritiene che la censura tenda in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La ricorrente invoca il vizio di violazione di legge; la Corte osserva però che la doglianza, sotto tale veste, mira impropriamente alla rivalutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull’inquadramento del lavoratore è ammissibile solo se investe realmente la violazione dei criteri giuridici di interpretazione e sussunzione; non è consentito usare la violazione di legge come schermo per sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- L’accertamento delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini del superiore inquadramento, è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e adeguata.
- Ai fini dell’inquadramento professionale va seguito il procedimento trifasico: accertamento delle attività effettivamente svolte, individuazione delle declaratorie del contratto collettivo e raffronto tra fatto accertato e previsioni contrattuali.
- Se la sentenza di merito ha correttamente applicato il procedimento trifasico e ha escluso, con adeguata motivazione, sia il requisito organizzativo richiesto dalla declaratoria sia la prova delle mansioni superiori, il ricorso che miri a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio è inammissibile.
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