Cassazione Civile, Ordinanza n. 14406/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di lavoro nel quale il lavoratore ha ottenuto in appello l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, svolto in un negozio di gommista, dal gennaio 2001 al settembre 2007, con condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, incluse quelle per lavoro straordinario, e del TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2730 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato una lettera di dimissioni nella quale il lavoratore dichiarava di aver stipulato il contratto in data 11.6.2001, elemento che inciderebbe sulla decorrenza del rapporto; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che le testimonianze erano state valutate in modo insufficiente, senza tenere conto della mancata distinzione dell’orario di lavoro nei diversi periodi dell’anno e del carattere saltuari o occasionale delle percezioni testimoniali; con il terzo ha prospettato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione alla decorrenza del rapporto e allo straordinario. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità, rilevando anche che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale era comunque precluso nei limiti dedotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha affermato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza, tendevano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha ribadito che il vizio ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di censurare la valutazione del materiale istruttorio, salvo l’uso di prove non dedotte o il travisamento di prove legali; inoltre, la motivazione apparente o mancante è configurabile solo in ipotesi estreme, non ricorrenti nel caso. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
I motivi formalmente ricondotti alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o all’omesso esame di fatti decisivi non possono essere usati per sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla lettera di dimissioni, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione utile, perché la doglianza mirava a un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o non ammesse nei limiti di legge; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove raccolte.
La censura è ammissibile soltanto se il giudice attribuisce efficacia di piena prova a elementi che non la hanno o disattende prove legali; non copre il dissenso sulla valutazione delle prove liberamente apprezzabili.
La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se la motivazione manca graficamente o è del tutto incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte.
Le spese seguono la soccombenza.
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi in un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità e sulla maggiore o minore persuasività delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o al di fuori dei limiti legali, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non quando si contesta la valutazione delle prove liberamente apprezzabili.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto in presenza di motivazione mancante in senso grafico o radicalmente incomprensibile, non già quando la parte ritenga la motivazione insufficiente o non condivisibile.
- In presenza di una doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di merito e non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sulla base delle stesse risultanze istruttorie.
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