Cassazione Civile, Ordinanza n. 14391/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente da una società in liquidazione alcuni giorni dopo il suo rifiuto di sottoscrivere un verbale di conciliazione sindacale. In appello, la domanda del lavoratore di accertare la nullità o illegittimità del recesso è stata respinta perché il giudice di merito ha ritenuto provate le ragioni organizzative e di riduzione dei costi connesse alla fase liquidatoria e ha escluso la natura ritorsiva del licenziamento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato una sentenza relativa a conflitti interni tra soci senza indagare il mancato funzionamento della società e che avrebbe disatteso i principi in tema di onere di allegazione e prova del giustificato motivo oggettivo, compreso l’obbligo di repêchage, gravanti sul datore di lavoro. Con il secondo motivo ha censurato la compensazione delle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; ha escluso inoltre un errore nell’allocazione dell’onere della prova, che restava a carico del datore di lavoro, osservando che la sentenza impugnata aveva deciso sulla base dell’accertamento in fatto della sussistenza delle ragioni oggettive del recesso. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché strettamente dipendente dal primo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha rilevato che le censure non erano correttamente formulate come violazioni di legge o omesso esame di un fatto decisivo, ma tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e della sussistenza del giustificato motivo oggettivo. Ha inoltre affermato che non vi era stato alcuno spostamento dell’onere probatorio dal datore di lavoro, poiché il giudice di merito aveva semplicemente ritenuto provate le ragioni organizzative del licenziamento. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge richiede la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e argomentazioni intelligibili sul contrasto tra decisione impugnata e norme regolatrici; non è ammissibile se mira solo a contestare l'apprezzamento del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori o di deduzioni difensive.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnazione del licenziamento e alle conseguenze della sua illegittimità.
Richiamato in relazione alla regola della soccombenza nelle spese di lite.
Richiamato in relazione alla compensazione delle spese di lite.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le risultanze probatorie richiamate in ricorso devono essere specificamente localizzate e individuate; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di violazione di legge in cassazione è inammissibile quando, sotto l'etichetta del vizio di diritto, si chiede in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove.
- L'art. 2697 c.c. può essere invocato solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è il mezzo per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa considerazione di singoli elementi di prova o di deduzioni difensive.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere di provare le ragioni organizzative e l'eventuale impossibilità di repêchage resta a carico del datore di lavoro; tuttavia, se il giudice di merito accerta in fatto la sussistenza di tali ragioni, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
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