Cassazione Civile, Ordinanza n. 14394/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con una società per il periodo novembre 2012-gennaio 2014. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che la prestazione fosse riconducibile ad accordi commerciali tra le parti e con un terzo soggetto, finalizzati allo svolgimento di attività nel settore del noleggio di motoveicoli e veicoli, senza prova dell'esercizio di poteri direttivi, disciplinari o di controllo da parte della società. In cassazione il lavoratore ha dedotto quattro motivi: (1) violazione di norme sulla società di fatto e omessa valutazione dei presupposti della sua esistenza, assumendo che le parti e il terzo avessero costituito una società di fatto; (2) e (3) violazione dell'art. 246 c.p.c. per l'asserita incapacità a testimoniare del terzo, ritenuto socio di fatto e quindi interessato all'esito della lite; (4) violazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c. per la limitazione dei capitoli di prova e del numero dei testi escussi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si era correttamente attenuta ai principi in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, valorizzando l'assenza di prova della soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo, nonché l'insussistenza degli indici sintomatici della subordinazione. Ha inoltre osservato che la questione della società di fatto non era stata introdotta quale petitum del giudizio e costituiva una nuova questione di diritto, non proponibile in sede di legittimità; di conseguenza, non veniva in rilievo alcuna incapacità a deporre del teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c. La riduzione dei mezzi di prova e la valutazione di superfluità o genericità dei testi sono state ritenute espressione di poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili in cassazione se congruamente motivati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 5; primo comma, n. 3; primo comma, n. 4
indica i vizi deducibili in cassazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa società di fatto.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa società di fatto.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa società di fatto.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa società di fatto.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa società di fatto.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa società di fatto.
l'incapacità a testimoniare sussiste solo se il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso; nel caso concreto tale presupposto non era stato accertato, perché la società di fatto non era stata dedotta né provata.
la limitazione dei capitoli di prova e del numero dei testi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivata.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
richiamato per definire l'interesse personale, attuale e concreto rilevante ai fini dell'incapacità del teste.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, l'elemento essenziale è la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; gli indici esterni, come continuità della prestazione, orario predeterminato e compenso fisso, hanno funzione solo sussidiaria e indiziaria.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova questione di merito o di diritto che presupponga accertamenti di fatto non compiuti dai giudici di merito; una prospettazione non introdotta nel petitum originario non può essere utilizzata per ribaltare la qualificazione del rapporto.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso; in mancanza di un accertamento sul punto, la deduzione è inammissibile.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni, la selezione delle prove rilevanti e la limitazione di capitoli e liste testimoniali costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per violazione di legge o macroscopiche incongruenze logiche.
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