Cassazione Civile, Ordinanza n. 25804/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente processo di equa riparazione, svolto in fase di cognizione dal 18/4/2012 all'11/10/2017 e in fase di ottemperanza dal 24/4/2020 al 20/10/2020. La Corte d'appello di Roma aveva liquidato un indennizzo di Euro 1.600, oltre spese, ritenendo non ragionevole una durata inferiore a quella sostenuta dalla parte. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato il criterio di calcolo della durata ragionevole del processo presupposto, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato un anno e sei mesi invece di un anno per la fase cognitivo-esecutiva del procedimento di equa riparazione, con conseguente sottostima del periodo indennizzabile; con il secondo, subordinato, ha contestato la liquidazione delle spese del procedimento monitorio per il mancato rimborso di un euro relativo all'uso obbligatorio di sistemi telematici di pagamento durante l'emergenza sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il calcolo della durata ragionevole del processo presupposto: nel procedimento di equa riparazione in grado di merito il termine ragionevole è di un anno complessivo per la sequenza cognitivo-esecutiva, senza aggiungere automaticamente sei mesi alla fase cognitiva; il lasso tra definizione della cognizione e inizio dell'esecuzione non va computato nella durata del processo. Di conseguenza la Corte territoriale aveva sottostimato la durata non ragionevole e il periodo indennizzabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
La Corte richiama la declaratoria di incostituzionalità e il principio secondo cui il procedimento di equa riparazione deve avere una durata ragionevole complessiva di due anni nei due gradi di merito e legittimità; nel grado di merito la sequenza cognitivo-esecutiva deve restare complessivamente entro un anno.
È richiamato quale parametro normativo del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo presupposto.
Rilevante per il calcolo dell'indennizzo e del periodo indennizzabile nel procedimento Pinto su Pinto.
Richiamato nel catalogo delle norme dedotte a sostegno del primo motivo.
La domanda di equa riparazione va proposta entro sei mesi dalla definitività della fase esecutiva del procedimento presupposto.
art. 5-ter, comma 5, L. 89/2001
Richiamato come disposizione asseritamente violata nella censura sul calcolo della durata.
art. 5-sexies, comma 1, L. 89/2001
Richiamato tra le norme poste a fondamento del primo motivo.
art. 5-sexies, comma 5, L. 89/2001
Richiamato tra le norme poste a fondamento del primo motivo.
Richiamato tra le norme poste a fondamento del primo motivo.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro costituzionale in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Invocato come parametro costituzionale in relazione all'obbligo di conformità alla CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.
Richiamato nel secondo motivo in tema di spese processuali.
art. 30, comma 1, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel secondo motivo per il rimborso delle spese del procedimento monitorio.
art. 13, comma 10, L. 247/2012
Richiamato nel secondo motivo sul trattamento delle spese e dei compensi.
Richiamato nel secondo motivo ai fini della liquidazione dei compensi e delle spese.
art. 221, comma 3, d.l. 34/2020 conv. in L. 77/2020
Richiamato per il periodo emergenziale e l'obbligo di strumenti telematici di pagamento.
art. 6, comma 1, d.l. 44/2021 conv. in L. 76/2021
Richiamato per il periodo emergenziale e il rimborso delle spese di pagamento telematico.
art. 14 d.l. 669/1996 conv. in L. 30/1997
La Corte precisa che il termine dilatorio semestrale opera solo quando la fase esecutiva sia in espropriazione forzata, non nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo presupposto, quando la fase di merito è seguita da una fase esecutiva, il giudizio va considerato come sequenza unitaria; il termine ragionevole complessivo per tale sequenza è di un anno, senza sommare automaticamente sei mesi alla fase cognitiva.
- Il tempo intercorrente tra la definitività della fase cognitiva e l'inizio della fase esecutiva non si computa nella durata del processo, perché non integra tempo processuale.
- Il termine dilatorio semestrale previsto per l'avvio dell'espropriazione forzata opera solo in caso di esecuzione civile, non quando la fase esecutiva del processo presupposto sia affidata al giudizio di ottemperanza.
- Se il procedimento presupposto eccede il termine ragionevole e supera anche il minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, può proporsi ulteriore domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio Pinto precedente, purché nel termine di sei mesi dalla definitività della fase esecutiva.
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