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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25804/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente processo di equa riparazione, svolto in fase di cognizione dal 18/4/2012 all'11/10/2017 e in fase di ottemperanza dal 24/4/2020 al 20/10/2020. La Corte d'appello di Roma aveva liquidato un indennizzo di Euro 1.600, oltre spese, ritenendo non ragionevole una durata inferiore a quella sostenuta dalla parte. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato il criterio di calcolo della durata ragionevole del processo presupposto, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato un anno e sei mesi invece di un anno per la fase cognitivo-esecutiva del procedimento di equa riparazione, con conseguente sottostima del periodo indennizzabile; con il secondo, subordinato, ha contestato la liquidazione delle spese del procedimento monitorio per il mancato rimborso di un euro relativo all'uso obbligatorio di sistemi telematici di pagamento durante l'emergenza sanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il calcolo della durata ragionevole del processo presupposto: nel procedimento di equa riparazione in grado di merito il termine ragionevole è di un anno complessivo per la sequenza cognitivo-esecutiva, senza aggiungere automaticamente sei mesi alla fase cognitiva; il lasso tra definizione della cognizione e inizio dell'esecuzione non va computato nella durata del processo. Di conseguenza la Corte territoriale aveva sottostimato la durata non ragionevole e il periodo indennizzabile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per la durata irragionevole di un processo presupposto, quando la fase di merito è seguita da una fase esecutiva, il giudizio va considerato come sequenza unitaria; il termine ragionevole complessivo per tale sequenza è di un anno, senza sommare automaticamente sei mesi alla fase cognitiva.
  • Il tempo intercorrente tra la definitività della fase cognitiva e l'inizio della fase esecutiva non si computa nella durata del processo, perché non integra tempo processuale.
  • Il termine dilatorio semestrale previsto per l'avvio dell'espropriazione forzata opera solo in caso di esecuzione civile, non quando la fase esecutiva del processo presupposto sia affidata al giudizio di ottemperanza.
  • Se il procedimento presupposto eccede il termine ragionevole e supera anche il minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, può proporsi ulteriore domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio Pinto precedente, purché nel termine di sei mesi dalla definitività della fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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