Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte intimata)
La controversia
La vicenda processuale muove da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per revocazione, proposto contro un’ordinanza della stessa Corte, per difetto di esposizione dei fatti di causa e per incomprensibilità delle censure. Avverso tale ordinanza di inammissibilità la stessa parte soccombente ha proposto ulteriore ricorso ex art. 391-bis c.p.c. La Corte ha però rilevato, in primo luogo, che contro la sentenza/ordinanza resa nel giudizio di revocazione non è ammessa revocazione ulteriore e, più in generale, non è esperibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando il provvedimento definisca un giudizio di revocazione avente ad oggetto una decisione della Cassazione. In secondo luogo, ha verificato che la ricorrente, che si difendeva personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., era stata cancellata dall’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori prima del deposito del ricorso, con conseguente difetto di legittimazione a stare in giudizio davanti alla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, essendo stato reso nel giudizio di revocazione di una precedente decisione di Cassazione, non fosse ulteriormente impugnabile con ricorso straordinario, e ha aggiunto un autonomo profilo di inammissibilità per difetto di legittimazione processuale della ricorrente, cancellata dall’albo dei difensori abilitati davanti alle giurisdizioni superiori prima del deposito dell’impugnazione. Non ha pronunciato sulle spese per mancanza di attività difensiva delle parti intimate; ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
indica il mezzo di impugnazione esperito dalla ricorrente, ma non può essere utilizzato per superare il divieto di ulteriore impugnazione del provvedimento reso nel giudizio di revocazione.
contro [la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione] sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione
stabilisce il regime delle impugnazioni della decisione resa in revocazione e, per la Corte, esprime il principio per cui la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è a sua volta impugnabile per revocazione, al fine di evitare contestazioni reiterate e garantire la definitività della lite.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è escluso contro la decisione che definisce il giudizio di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, perché tale rimedio è esperibile solo contro provvedimenti di merito privi di altri mezzi di impugnazione.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato nel precedente provvedimento per il difetto di esposizione dei fatti di causa nel ricorso per revocazione.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel precedente provvedimento per la totale incomprensibilità delle censure dedotte nel ricorso per revocazione.
invocato dalla ricorrente per difendersi personalmente; la Corte osserva però che ciò non sana il difetto di legittimazione derivante dalla cancellazione dall’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce il raddoppio disposto dalla Corte.
Massime di principio
- La sentenza resa nel giudizio di revocazione di una decisione della Corte di cassazione non è ulteriormente impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., poiché l’ordinamento non consente una catena indefinita di impugnazioni avverso il medesimo decisum.
- L’art. 403 c.p.c. va letto come norma di chiusura del sistema: contro la decisione pronunciata in revocazione sono ammessi soltanto i mezzi di impugnazione originariamente previsti per la decisione impugnata, con esclusione della revocazione della sentenza resa in revocazione.
- Ai fini della proponibilità del ricorso davanti alla Corte di cassazione è necessario che il difensore sia legittimato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori al momento del deposito dell’atto; la cancellazione dall’albo prima del deposito comporta inammissibilità dell’impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali assorbenti e le controparti non svolgono attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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