Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente sosteneva di aver depositato tempestivamente il ricorso, ma per errore materiale lo aveva inviato telematicamente alla cancelleria del Tribunale di Padova, pur indicando nell'atto il Tribunale di Venezia; la cancelleria di Padova aveva rifiutato il deposito perché l'atto era diretto a un ufficio giudiziario diverso. Il giorno successivo il ricorso era stato depositato presso il Tribunale di Venezia. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva: nullità del decreto per omessa o apparente motivazione, perché il Tribunale si era limitato a rilevare la tardività senza spiegare il mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in termini; omesso esame delle circostanze allegate a sostegno della rimessione in termini; violazione o falsa applicazione dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la decadenza derivava dall'ingiusto rifiuto della cancelleria di Padova di accettare un deposito che egli riteneva tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi, ma li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che, nei procedimenti camerali ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, il ricorso deve comunque indicare l'ufficio giudiziario cui è diretto; nel caso concreto il deposito presso la cancelleria di Padova di un atto destinato al Tribunale di Venezia non era assistito da una specifica deduzione in diritto idonea a qualificare come ingiusto il rifiuto del cancelliere. Soprattutto, ha escluso la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., perché essa presuppone una decadenza causata da un fattore esterno, assoluto e non imputabile alla parte, mentre l'errore di deposito era stato volontariamente compiuto dal difensore nell'ultimo giorno utile, quindi non era estraneo alla sua sfera di controllo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate integralmente, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008
Le controversie in materia di protezione internazionale sono regolate, ove non diversamente disposto, dalle norme del procedimento in camera di consiglio.
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008
Il ricorso deve essere proposto entro il termine previsto a pena di inammissibilità.
art. 35-bis, comma 14, d.lgs. n. 25 del 2008
Nei procedimenti di questo tipo non opera la sospensione feriale dei termini.
I provvedimenti in camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente.
Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario cui è diretto.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La rimessione in termini presuppone che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte, estranea alla sua volontà e con caratteri di assolutezza.
La Corte rileva che il ricorrente non ha spiegato perché tali disposizioni impedirebbero al cancelliere di rifiutare il deposito di un atto rivolto a un diverso ufficio giudiziario.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 73 disp. att. c.p.c., ma ritenuto non decisivo ai fini di escludere il rifiuto del deposito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nei procedimenti camerali introdotti con ricorso, l'atto deve indicare l'ufficio giudiziario competente; la presentazione telematica a una cancelleria diversa da quella del giudice adito non vale a sanare l'errore di destinazione dell'atto.
- La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. è ammissibile solo se la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte, cioè da un fattore esterno, assoluto e non dominabile dalla sua volontà; non basta un errore materiale del difensore nel compimento dell'atto.
- Per invocare l'ingiustizia del rifiuto del deposito da parte della cancelleria occorre allegare e dimostrare una specifica ragione giuridica che renda illegittimo quel rifiuto; una mera affermazione apodittica non è sufficiente.
- Quando il difensore effettua l'erroneo deposito nell'ultimo giorno utile, in un momento in cui gli uffici sono chiusi al pubblico, l'errore resta imputabile alla parte e impedisce la rimessione in termini.
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