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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente sosteneva di aver depositato tempestivamente il ricorso, ma per errore materiale lo aveva inviato telematicamente alla cancelleria del Tribunale di Padova, pur indicando nell'atto il Tribunale di Venezia; la cancelleria di Padova aveva rifiutato il deposito perché l'atto era diretto a un ufficio giudiziario diverso. Il giorno successivo il ricorso era stato depositato presso il Tribunale di Venezia. Con il ricorso per cassazione il richiedente deduceva: nullità del decreto per omessa o apparente motivazione, perché il Tribunale si era limitato a rilevare la tardività senza spiegare il mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in termini; omesso esame delle circostanze allegate a sostegno della rimessione in termini; violazione o falsa applicazione dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., sostenendo che la decadenza derivava dall'ingiusto rifiuto della cancelleria di Padova di accettare un deposito che egli riteneva tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi, ma li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che, nei procedimenti camerali ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, il ricorso deve comunque indicare l'ufficio giudiziario cui è diretto; nel caso concreto il deposito presso la cancelleria di Padova di un atto destinato al Tribunale di Venezia non era assistito da una specifica deduzione in diritto idonea a qualificare come ingiusto il rifiuto del cancelliere. Soprattutto, ha escluso la rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., perché essa presuppone una decadenza causata da un fattore esterno, assoluto e non imputabile alla parte, mentre l'errore di deposito era stato volontariamente compiuto dal difensore nell'ultimo giorno utile, quindi non era estraneo alla sua sfera di controllo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate integralmente, ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei procedimenti camerali introdotti con ricorso, l'atto deve indicare l'ufficio giudiziario competente; la presentazione telematica a una cancelleria diversa da quella del giudice adito non vale a sanare l'errore di destinazione dell'atto.
  • La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. è ammissibile solo se la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte, cioè da un fattore esterno, assoluto e non dominabile dalla sua volontà; non basta un errore materiale del difensore nel compimento dell'atto.
  • Per invocare l'ingiustizia del rifiuto del deposito da parte della cancelleria occorre allegare e dimostrare una specifica ragione giuridica che renda illegittimo quel rifiuto; una mera affermazione apodittica non è sufficiente.
  • Quando il difensore effettua l'erroneo deposito nell'ultimo giorno utile, in un momento in cui gli uffici sono chiusi al pubblico, l'errore resta imputabile alla parte e impedisce la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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