DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina misure anti-COVID dal 7 al 30 aprile 2021, con regole differenziate per zone gialla/arancione/rossa, scuola in presenza per infanzia e primi anni, accesso ai visitatori nelle strutture sanitarie, obblighi vaccinali per sanitari, personale di strutture, scuola e ultracinquantenni, oltre a interventi su responsabilità sanitaria, consenso in caso di incapacità e proroghe per giustizia e processo telematico. Molte misure hanno efficacia temporanea e sono oggi in larga parte superate o abrogate.
Misure urgenti COVID-19, scuola, sanità e processi
Decreto-legge n. 44/2021: misure anti-COVID, obblighi vaccinali e proroghe processuali
Il provvedimento introduce una disciplina emergenziale ampia per il contenimento della pandemia da COVID-19, con misure temporanee di limitazione, regole scolastiche, obblighi vaccinali per varie categorie e proroghe organizzative per giustizia e procedimenti.
Misure generali di contenimento dell’epidemia
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 si applicano, in linea generale, le misure del D.P.C.M. 2 marzo 2021, salvo le deroghe introdotte dal decreto.
Regime territoriale differenziato
Nel medesimo periodo:
- nelle zone gialle si applicano le misure della zona arancione;
- nelle zone rosse si applicano le misure della zona rossa nelle aree individuate con ordinanza del Ministro della salute quando l’incidenza settimanale supera 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- i Presidenti di Regione e Provincia autonoma possono disporre misure più restrittive, incluse quelle della zona rossa, in province con incidenza superiore a 250 casi/100.000 abitanti o in aree con circolazione di varianti ad alto rischio.
È inoltre previsto, nelle aree soggette al regime arancione, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5:00 e 22:00, entro il limite di due persone ulteriori rispetto ai conviventi, con esclusione dei minori di 14 anni su cui si esercita responsabilità genitoriale e delle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nelle zone rosse.
Accesso dei visitatori nelle strutture residenziali e sanitarie
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è ripristinato, su tutto il territorio nazionale, l’accesso di familiari e visitatori a strutture residenziali, RSA, hospice e altre strutture assistenziali e sociosanitarie. Le direzioni sanitarie devono conformarsi alle linee guida ministeriali, garantendo visite giornaliere e, se la persona è non autosufficiente, anche assistenza quotidiana, nel rispetto delle misure di protezione individuale.
Scuola e attività didattiche
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021:
- infanzia, servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’infanzia e prima classe della secondaria di primo grado si svolgono in presenza su tutto il territorio nazionale;
- nelle zone rosse, seconda e terza media e secondaria di secondo grado svolgono didattica a distanza;
- nelle zone gialle e arancioni, seconda e terza media sono in presenza e le superiori garantiscono la presenza ad almeno il 50% e fino al 75% degli studenti.
Resta sempre possibile l’attività in presenza per laboratori e per l’inclusione degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.
Responsabilità penale in ambito vaccinale e sanitario
È esclusa la punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose connessi alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, se il vaccino è utilizzato conformemente all’autorizzazione e alle circolari ministeriali. Durante lo stato di emergenza COVID, nei fatti colposi in ambito sanitario la punibilità è limitata ai casi di colpa grave; la norma è stata poi estesa, con interventi successivi, a specifiche ipotesi fino al 31 dicembre 2026 per casi di grave carenza di personale sanitario.
Obblighi vaccinali
Il decreto introduce e disciplina diversi obblighi vaccinali temporanei, in particolare per:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, fino al 1° novembre 2022;
- studenti dei corsi sanitari in tirocinio, dal 15 febbraio 2022;
- lavoratori delle strutture residenziali e socio-assistenziali, dal 10 ottobre 2021 al 1° novembre 2022;
- personale di specifiche strutture sanitarie, scolastiche, difesa/sicurezza/soccorso, università, penitenziari, intelligence e altri settori, con durate variabili fino al 15 giugno 2022 o al 1° novembre 2022;
- ultracinquantenni residenti in Italia, dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 15 giugno 2022.
Per varie categorie sono previste verifiche tramite piattaforme digitali, richieste di documentazione entro 5 giorni, sospensione dall’attività in caso di inadempimento e, per alcuni casi, possibilità di adibizione a mansioni diverse senza riduzione della retribuzione. È riconosciuta l’esenzione o il differimento solo in caso di accertato pericolo per la salute con idonea certificazione medica.
Green pass base nei luoghi di lavoro
Per i soggetti sottoposti agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, fino al 30 aprile 2022 era richiesto, per l’accesso ai luoghi di lavoro, il possesso ed esibizione di una certificazione verde COVID-19 base da vaccinazione, guarigione o test.
Consenso per persone incapaci
Viene modificata la disciplina sul consenso al vaccino per le persone in stato di incapacità naturale, prevedendo che, se non ricoverate in strutture assistenziali, le funzioni dell’amministratore di sostegno per il solo consenso siano svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.
Giustizia e processo
Sono prorogate al 31 luglio 2021 varie misure emergenziali per l’attività giudiziaria e contabile, con ulteriori regole sul deposito telematico, sul malfunzionamento del portale del processo penale telematico e sulla possibilità di deposito analogico in casi eccezionali. Molte di queste disposizioni risultano oggi superate o abrogate.
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