Cassazione Civile, Ordinanza n. 25795/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un ulteriore procedimento di equa riparazione ('Pinto su Pinto') instaurato per la durata irragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 17/11/2011 al 10/04/2017 e nella fase di ottemperanza dal 08/07/2020 al 04/12/2020. La Corte d'appello aveva liquidato euro 1.600 di indennizzo e euro 550 di compensi, respingendo l'opposizione proposta dalla parte privata. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) difetto di motivazione e violazione di norme processuali e costituzionali, sostenendo che la durata ragionevole del procedimento presupposto fosse stata erroneamente calcolata; (2) violazione della l. n. 89/2001, degli artt. 111 e 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte territoriale individuato un periodo non ragionevole inferiore a quello effettivo; (3) ulteriore violazione delle stesse norme con specifico riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale; (4) incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio, con particolare censura del mancato rimborso di euro 1 per l'uso di sistemi telematici di pagamento obbligatori in base alla normativa emergenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il primo e il quarto. Ha affermato che, nel caso di procedimento di equa riparazione avente ad oggetto un precedente procedimento anch'esso di equa riparazione, il termine ragionevole del grado di merito è di un anno per la sequenza cognitivo-esecutiva, senza aggiungere automaticamente sei mesi alla fase cognitiva; inoltre il tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non si computa nella durata del processo. Applicando tale criterio, ha ritenuto che nel caso concreto fosse maturato un periodo indennizzabile di cinque anni e non di quattro. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nel primo motivo, poi assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul difetto di motivazione nel primo motivo, poi assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione e della ragionevole durata del processo.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto dell'art. 6 CEDU e alla disciplina dell'equa riparazione.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale della durata ragionevole del processo.
art. 2 co. 2 l. 89/2001
Richiamato tra le norme fondanti il diritto all'equa riparazione.
art. 2 bis l. 89/2001
La Corte richiama la declaratoria di incostituzionalità della disposizione e il criterio del termine ragionevole di due anni per il processo di equa riparazione in due gradi.
art. 2 quater l. 89/2001
Richiamato tra le disposizioni della legge Pinto invocate nel ricorso.
art. 3 co. 6 l. 89/2001
Richiamato tra le disposizioni della legge Pinto invocate nel ricorso.
art. 5 ter co. 5 l. 89/2001
Richiamato tra le disposizioni della legge Pinto invocate nel ricorso.
art. 5 sexies co. 1 l. 89/2001
Richiamato tra le disposizioni della legge Pinto invocate nel ricorso.
art. 5 l. 89/2001
Richiamato tra le disposizioni della legge Pinto invocate nel ricorso.
art. 7 l. 89/2001
Richiamato tra le disposizioni della legge Pinto invocate nel ricorso.
art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997
Richiamato per affermare che, nell'espropriazione forzata, opera un termine dilatorio semestrale dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'inizio della fase esecutiva.
art. 91 co. 1 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese ed esborsi del procedimento monitorio.
art. 30 co. 1 d.P.R. 115/2002
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese ed esborsi del procedimento monitorio.
art. 13 co. 6 l. 247/2012
Richiamato nel quarto motivo in tema di compensi ed esborsi.
art. 2 co. 2 d.m. 55/2014
Richiamato nel quarto motivo in tema di liquidazione delle spese.
art. 221 co. 3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020
Richiamato nel quarto motivo quale base normativa del rimborso per i sistemi telematici di pagamento.
art. 6 co. 1 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021
Richiamato nel quarto motivo quale base normativa del rimborso per i sistemi telematici di pagamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione avente ad oggetto la durata irragionevole di un precedente giudizio Pinto, il termine ragionevole del grado di merito va riferito alla sequenza cognitivo-esecutiva complessivamente considerata e non si incrementa automaticamente di ulteriori sei mesi rispetto al termine di un anno.
- Il tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva non si computa nella durata del processo, perché non è tempo del processo.
- Quando la durata complessiva della sequenza cognitivo-esecutiva supera il termine ragionevole e oltrepassa anche il minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, sussiste il diritto all'indennizzo per il periodo eccedente.
- La liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata nel giudizio Pinto deve essere effettuata applicando correttamente il parametro temporale rilevante; un errore nel computo della durata ragionevole si riflette direttamente sul numero di anni indennizzabili.
- Nel procedimento di esecuzione forzata, il termine dilatorio semestrale previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 opera solo come regola propria di quella fase e non incide sul criterio generale di computo della durata ragionevole del processo Pinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25777/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25787/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25797/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →