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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza su somme percepite a titolo di pensione integrativa INPS, sostenendo che il sostituto d'imposta avrebbe dovuto applicare la tassazione agevolata del 15% prevista dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, oltre al ricalcolo della pensione e al rimborso degli arretrati derivanti dalle trattenute maggiori. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, e dell'art. 23, commi 1, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che il regime agevolato non si applica ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 e che, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, resta applicabile il regime tributario previgente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per i lavoratori iscritti ante 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari rientranti nella disciplina transitoria, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime fiscale vigente a tale data; pertanto il nuovo sistema di tassazione agevolata dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 non si applica ratione temporis ai montanti di una gestione previdenziale integrativa INPS soppressa dal 1° ottobre 1999, le cui prestazioni risultavano già maturate non oltre il 30 settembre 1999. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese verso l'INPS, rimasto intimato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di fondi previdenziali integrativi, il regime fiscale delle prestazioni deve essere individuato in base alla disciplina transitoria applicabile ai montanti maturati, non alla sola data di percezione della prestazione.
  • Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari prima del 29 aprile 1993, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettati al regime tributario previgente; il regime di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non opera retroattivamente sui cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.
  • Quando il quadro normativo e i dati fattuali consentono di stabilire con certezza il regime fiscale applicabile, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
  • La soppressione legale di una gestione previdenziale integrativa è un dato rilevante per delimitare temporalmente la maturazione dei montanti e, quindi, il relativo trattamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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