Cassazione Civile, Ordinanza n. 25790/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza su somme percepite a titolo di pensione integrativa INPS, sostenendo che il sostituto d'imposta avrebbe dovuto applicare la tassazione agevolata del 15% prevista dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, oltre al ricalcolo della pensione e al rimborso degli arretrati derivanti dalle trattenute maggiori. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6, e dell'art. 23, commi 1, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che il regime agevolato non si applica ai montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 e che, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, resta applicabile il regime tributario previgente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per i lavoratori iscritti ante 29 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari rientranti nella disciplina transitoria, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime fiscale vigente a tale data; pertanto il nuovo sistema di tassazione agevolata dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 non si applica ratione temporis ai montanti di una gestione previdenziale integrativa INPS soppressa dal 1° ottobre 1999, le cui prestazioni risultavano già maturate non oltre il 30 settembre 1999. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; il contribuente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia delle Entrate; nulla sulle spese verso l'INPS, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
tassazione agevolata del 15%
La disciplina agevolata si applica solo nei limiti temporali previsti dalla normativa transitoria e non ai montanti maturati prima della decorrenza del nuovo regime.
art. 23, commi 1, 5, 6 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ... per i montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006, si applica il regime tributario vigente alla predetta data
La norma transitoria mantiene il previgente regime fiscale per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi con riferimento ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006.
art. 64, legge 17 maggio 1999, n. 144
soppressione dei fondi integrativi costituiti ex lege 20 marzo 1975, n. 70
La soppressione della gestione speciale INPS rileva per individuare il momento ultimo di maturazione dei montanti pensionistici della gestione stessa.
Richiamato ai fini della costituzione dell'INPS per l'eventuale discussione orale.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di fondi previdenziali integrativi, il regime fiscale delle prestazioni deve essere individuato in base alla disciplina transitoria applicabile ai montanti maturati, non alla sola data di percezione della prestazione.
- Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari prima del 29 aprile 1993, i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano assoggettati al regime tributario previgente; il regime di tassazione agevolata introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non opera retroattivamente sui cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.
- Quando il quadro normativo e i dati fattuali consentono di stabilire con certezza il regime fiscale applicabile, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
- La soppressione legale di una gestione previdenziale integrativa è un dato rilevante per delimitare temporalmente la maturazione dei montanti e, quindi, il relativo trattamento fiscale.
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