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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore in forza di una precedente sentenza di condanna al risarcimento dei danni connessi a una compravendita immobiliare effettuata in eccedenza rispetto ai poteri di procura del rappresentante della venditrice. L'esecutata propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; il Tribunale accolse l'opposizione ritenendo satisfattivo un pagamento eseguito in corso di procedura, ma la Corte d'appello riformò la decisione riconoscendo ancora dovuta una somma residua e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del creditore, condannò l'opponente anche al pagamento di un'indennità di occupazione dell'immobile. In cassazione, il ricorso principale dell'esecutata era stato accolto solo in parte con ordinanza n. 18848/2022, mentre il ricorso incidentale del creditore era stato rigettato. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., la parte esecutata deduceva errore di fatto revocatorio per 'omessa visione' di atti processuali: sosteneva che la Corte di cassazione avesse dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso originario e assorbito l'ottavo per non essersi avveduta che l'eccezione di compensazione da lei sollevata in primo grado non era diretta solo a paralizzare il credito posto a base del precetto, ma anche il diverso credito vantato in via riconvenzionale dal creditore per occupazione sine titulo. Secondo la ricorrente, se tale natura 'ambivalente' dell'eccezione fosse stata colta, non vi sarebbe stata ragione per dichiarare l'inammissibilità del motivo e sarebbe potuto essere esaminato anche il motivo relativo al danno derivante dalla trascrizione del pignoramento sul garage.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, in primo luogo, che non vi fosse alcuna svista nella lettura degli atti: l'ordinanza revocanda aveva correttamente rilevato che l'eccezione di compensazione era stata proposta solo nella comparsa di risposta del giudizio di merito instaurato a seguito dell'opposizione all'esecuzione, quindi tardivamente rispetto al perimetro dell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nel quale non possono essere introdotte domande nuove o nuovi motivi. La Corte ha chiarito che il credito dedotto in compensazione era unico e preesistente, e doveva essere fatto valere tempestivamente con l'opposizione, non potendo essere subordinato alle successive iniziative processuali del creditore. Ha inoltre affermato che il vizio denunciato riguardava atti dei gradi di merito e non del giudizio di cassazione, restando quindi estraneo al perimetro dell'art. 391-bis c.p.c.; in ogni caso, la doglianza non denunciava un errore di percezione ma, al più, un errore di giudizio, insuscettibile di revocazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto revocatori nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, immediatamente riscontrabile dagli atti, decisiva e non caduta su un punto controverso.

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere introdotte domande nuove né nuovi motivi rispetto alla prospettazione originaria.

  • art. 616 c.p.c.

    Il giudizio di merito conseguente all'opposizione non consente di ampliare il thema decidendum con eccezioni o domande che dovevano essere proposte con l'opposizione stessa.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancata specifica indicazione del contenuto e del modo di proposizione della questione nel precedente giudizio determina un autonomo profilo di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendone i presupposti processuali, va disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una mera svista percettiva su un fatto non controverso, risultante con immediatezza dagli atti; non è configurabile quando la censura investe l'interpretazione degli atti o la valutazione giuridica della loro rilevanza.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'omessa lettura di atti di merito, miri in realtà a criticare il modo in cui la Corte di cassazione ha qualificato giuridicamente una eccezione o ne ha delimitato la proponibilità.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., l'opponente deve far valere tempestivamente i propri controcrediti o le proprie difese idonee a paralizzare l'azione esecutiva, senza poter attendere che il creditore introduca successivi sviluppi del giudizio di merito.
  • Un'eccezione di compensazione fondata su un credito già esistente al momento dell'opposizione non può essere riservata alla sola fase di merito conseguente all'opposizione, se ciò comporta un'indebita estensione del thema decidendum.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione non era ammissibilmente deducibile nel processo o nel grado in cui si assume omessa la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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