Cassazione Civile, Ordinanza n. 25776/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA pari a euro 51.159,00, chiesto dalla società poi cancellata nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2012. L'Ufficio aveva richiesto documentazione a supporto del credito e aveva negato il rimborso ritenendo che la nota di accredito prodotta non integrasse le condizioni previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972. In primo grado la pretesa dei contribuenti era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata, con affermazione della mancanza di prova del verificarsi dei presupposti per la detrazione/rimborso IVA, in particolare della data e dell'effettiva ricorrenza dell'accordo risolutorio del rapporto commerciale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un primo motivo, plurime violazioni di legge, vizi processuali e motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente richiesto la forma scritta per il mutuo dissenso e avesse ignorato le prove documentali; con un secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, contestando l'assunto secondo cui le cause di variazione dell'imponibile avrebbero dovuto avere data certa. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente la legittimazione processuale dell'ex liquidatore della società, cancellata prima dell'introduzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall'ex liquidatore, in quanto la società era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese prima della proposizione del giudizio di primo grado e quindi mancava la legittimazione processuale del suo ex rappresentante. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso della società già socia, rilevando che entrambi i motivi erano formulati in modo promiscuo, privi di specifiche norme di riferimento e, soprattutto, eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva affermato un requisito di forma scritta o di data certa dell'atto, ma aveva semplicemente ritenuto non provata la tempestività e la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 per la variazione in diminuzione e il conseguente rimborso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
La variazione in diminuzione dell'IVA è ammessa solo se risulta provato il venir meno, totale o parziale, dell'operazione imponibile per uno dei fatti previsti dalla norma; se l'evento dipende da sopravvenuto accordo tra le parti, la variazione non è applicabile oltre un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile.
Le censure in cassazione devono essere specifiche e riconducibili a singoli motivi autonomi; non è ammissibile cumulare doglianze eterogenee senza consentire alla Corte un esame separato.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale con memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La disciplina sulla sopravvivenza della società estinta ai soli fini di atti fiscali non si applica retroattivamente a fatti estintivi anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la formulazione cumulativa di doglianze eterogenee in un unico motivo è inammissibile se impedisce di individuare separatamente le singole censure e il relativo parametro normativo.
- La censura è inammissibile quando si confronta con una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
- In materia di variazioni IVA ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente deve provare i presupposti del venir meno dell'operazione imponibile e, se la risoluzione dipende da accordo sopravvenuto, deve anche dimostrare il rispetto del termine annuale previsto dalla norma.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, se anteriore alla proposizione del giudizio, determina il difetto di capacità processuale e di legittimazione del suo ex rappresentante o liquidatore.
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