Cassazione Civile, Sentenza n. 35113/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento fiscali per gli anni 2007 e 2008 con recupero di IRES, IRAP e IVA: contestata la legittimità del raddoppio dei termini per il 2007 (per effetto di denuncia ex art. 331 c.p.p.), la soggettiva inesistenza di operazioni poste in essere tramite Inox Components s.r.l. e Steel Trade Italia (STI), l'indeducibilità di provvigioni pagate per intermediazione connesse a operazioni ritenute fittizie, e la corretta applicazione del reverse charge per operazioni con ILFER (rottami vs laminati). Il ricorso in Cassazione ha articolato otto motivi, tra cui carenza o insufficienza della motivazione sulla sussistenza del fumus per la denuncia, violazioni nell'accertamento di frode carosello e contestazione della disconoscimento/deduzione dei costi di provvigione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (1-4,7) ritenendo corretta la valutazione della CTR circa il raddoppio dei termini e la sussistenza di indici idonei a fondare la qualificazione di operazioni soggettivamente inesistenti e la relativa partecipazione o conoscibilità da parte della M.M.T.; ha invece accolto i motivi quinto e sesto, ritenendo che la CTR abbia errato nell'indeducibilità dei costi riconducibili a provvigioni riferite a vendite effettive non contestate e per le quali non era dimostrata la fittizietà: la motivazione della CTR risultava troppo sintetica e non chiara circa la ratio dell'indeducibilità. L'ottavo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai profili accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La presentazione della denuncia penale ex art. 331 c.p.p. può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento se esiste una notitia criminis non arbitraria; la Cassazione conferma che rileva l'astratta configurabilità dell'illecito penale (fumus) e non la prova definitiva del reato.
Norma che disciplina il raddoppio dei termini di accertamento: la Corte ritiene applicabile il raddoppio ove ricorrano i presupposti (denuncia/obbligo di denuncia) e la notitia criminis non sia stata usata in modo pretestuoso.
Analogo riferimento al raddoppio dei termini ai fini IVA; la Corte richiede che la motivazione indichi elementi che giustifichino la denuncia e la relativa prognosi postuma.
Richiamato nel regime transitorio per l'applicazione del raddoppio dei termini, con riferimento temporale alla fattispecie del 2007.
Norme collegate alla disciplina IVA e detrazione; evocate nella contestazione circa l'onere della prova e la deducibilità rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti.
Citato in relazione alla deducibilità fiscale dei costi; la Corte ha ritenuto che l'indeducibilità richiede chiara correlazione con operazioni effettivamente ritenute inesistenti.
art. 74 commi 7 e 8 DPR n. 633/1972
Norme sul regime IVA per particolari beni e servizi (e reverse charge); la questione sulla natura delle merci (rottami vs laminati) riguarda fattispecie di fatto non sindacabili in Cassazione se correttamente motivate.
art. 3 comma 3 d.lgs. n. 471/1997
Riferito rispetto alla quantificazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul merito dei costi dedotti.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiedendo il 'minimo costituzionale' ex art. 111 Cost.
Fondamento della censura in Cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha distinto tra controlli di legittimità sul vizio motivazionale grave e il divieto di riesame di apprezzamenti di fatto correttamente motivati.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) può trovare giustificazione nella presentazione di una denuncia ex art. 331 c.p.p. quando sussista una notitia criminis non arbitraria: non è richiesta la prova del reato, bensì l'astratta configurabilità dell'illecito (fumus).
- La valutazione sull'esistenza di frodi IVA o di operazioni soggettivamente inesistenti può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; se l'Amministrazione dimostra elementi idonei, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
- La Cassazione non riesamina i fatti o le valutazioni probatorie di merito se la motivazione della sentenza impugnata raggiunge il 'minimo costituzionale'; la censura deve dimostrare un vizio di motivazione manifesto, apparente o assenza materiale di ragioni.
- L'indeducibilità di costi (es. provvigioni) per operazioni ritenute inesistenti richiede una motivazione precisa che colleghi quei costi alle specifiche operazioni fittizie: non è sufficiente assimilare automaticamente tutte le provvigioni legate a soggetti coinvolti se le prestazioni di intermediazione risultano effettive e non contestate.
- Le questioni circa la qualificazione dei beni ai fini del reverse charge (es. rottami vs laminati) dipendono da accertamenti di fatto tecnici e contabili; in Cassazione tali profili sono inammissibili se costituiscono mera richiesta di nuovo apprezzamento degli elementi di fatto.
- Le censure sulla motivazione sono rilevanti in legittimità solo se emerge una carenza oggettiva che impedisca di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (motivazione perplessa, incomprensibile o contraddittoria).
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