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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35113/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento fiscali per gli anni 2007 e 2008 con recupero di IRES, IRAP e IVA: contestata la legittimità del raddoppio dei termini per il 2007 (per effetto di denuncia ex art. 331 c.p.p.), la soggettiva inesistenza di operazioni poste in essere tramite Inox Components s.r.l. e Steel Trade Italia (STI), l'indeducibilità di provvigioni pagate per intermediazione connesse a operazioni ritenute fittizie, e la corretta applicazione del reverse charge per operazioni con ILFER (rottami vs laminati). Il ricorso in Cassazione ha articolato otto motivi, tra cui carenza o insufficienza della motivazione sulla sussistenza del fumus per la denuncia, violazioni nell'accertamento di frode carosello e contestazione della disconoscimento/deduzione dei costi di provvigione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (1-4,7) ritenendo corretta la valutazione della CTR circa il raddoppio dei termini e la sussistenza di indici idonei a fondare la qualificazione di operazioni soggettivamente inesistenti e la relativa partecipazione o conoscibilità da parte della M.M.T.; ha invece accolto i motivi quinto e sesto, ritenendo che la CTR abbia errato nell'indeducibilità dei costi riconducibili a provvigioni riferite a vendite effettive non contestate e per le quali non era dimostrata la fittizietà: la motivazione della CTR risultava troppo sintetica e non chiara circa la ratio dell'indeducibilità. L'ottavo motivo è stato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai profili accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.p.

    La presentazione della denuncia penale ex art. 331 c.p.p. può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento se esiste una notitia criminis non arbitraria; la Cassazione conferma che rileva l'astratta configurabilità dell'illecito penale (fumus) e non la prova definitiva del reato.

  • art. 43 DPR n. 600/1973

    Norma che disciplina il raddoppio dei termini di accertamento: la Corte ritiene applicabile il raddoppio ove ricorrano i presupposti (denuncia/obbligo di denuncia) e la notitia criminis non sia stata usata in modo pretestuoso.

  • art. 57 DPR n. 633/1972

    Analogo riferimento al raddoppio dei termini ai fini IVA; la Corte richiede che la motivazione indichi elementi che giustifichino la denuncia e la relativa prognosi postuma.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    Richiamato nel regime transitorio per l'applicazione del raddoppio dei termini, con riferimento temporale alla fattispecie del 2007.

  • art. 19 e 26 DPR n. 633/1972

    Norme collegate alla disciplina IVA e detrazione; evocate nella contestazione circa l'onere della prova e la deducibilità rispetto alle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 109 comma 5 TUIR

    Citato in relazione alla deducibilità fiscale dei costi; la Corte ha ritenuto che l'indeducibilità richiede chiara correlazione con operazioni effettivamente ritenute inesistenti.

  • art. 74 commi 7 e 8 DPR n. 633/1972

    Norme sul regime IVA per particolari beni e servizi (e reverse charge); la questione sulla natura delle merci (rottami vs laminati) riguarda fattispecie di fatto non sindacabili in Cassazione se correttamente motivate.

  • art. 3 comma 3 d.lgs. n. 471/1997

    Riferito rispetto alla quantificazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sul merito dei costi dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiedendo il 'minimo costituzionale' ex art. 111 Cost.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento della censura in Cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha distinto tra controlli di legittimità sul vizio motivazionale grave e il divieto di riesame di apprezzamenti di fatto correttamente motivati.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) può trovare giustificazione nella presentazione di una denuncia ex art. 331 c.p.p. quando sussista una notitia criminis non arbitraria: non è richiesta la prova del reato, bensì l'astratta configurabilità dell'illecito (fumus).
  • La valutazione sull'esistenza di frodi IVA o di operazioni soggettivamente inesistenti può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; se l'Amministrazione dimostra elementi idonei, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
  • La Cassazione non riesamina i fatti o le valutazioni probatorie di merito se la motivazione della sentenza impugnata raggiunge il 'minimo costituzionale'; la censura deve dimostrare un vizio di motivazione manifesto, apparente o assenza materiale di ragioni.
  • L'indeducibilità di costi (es. provvigioni) per operazioni ritenute inesistenti richiede una motivazione precisa che colleghi quei costi alle specifiche operazioni fittizie: non è sufficiente assimilare automaticamente tutte le provvigioni legate a soggetti coinvolti se le prestazioni di intermediazione risultano effettive e non contestate.
  • Le questioni circa la qualificazione dei beni ai fini del reverse charge (es. rottami vs laminati) dipendono da accertamenti di fatto tecnici e contabili; in Cassazione tali profili sono inammissibili se costituiscono mera richiesta di nuovo apprezzamento degli elementi di fatto.
  • Le censure sulla motivazione sono rilevanti in legittimità solo se emerge una carenza oggettiva che impedisca di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (motivazione perplessa, incomprensibile o contraddittoria).

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