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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35043/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) relativo alla sentenza di condanna n. 790/2017 della Corte d'Appello, con cui Telecom era stata condannata a restituire € 2.892.181,79 a Siportal S.r.l.. Telecom deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 e dell'art. 8 (lett. b) e nota II) del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA) e dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546: sostiene che la somma restituita attiene a operazioni soggette a IVA e che, per il principio di alternatività IVA/registro, l'imposta di registro doveva essere applicata in misura fissa, evitando così una doppia imposizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR abbia correttamente qualificato la somma oggetto della condanna come restituzione di somme indebitamente percepite (indebitum oggettivo, ex art. 2033 c.c.) e non come corrispettivo per prestazioni soggette a IVA. Di conseguenza il principio di alternatività IVA/imposta di registro non operava: la sentenza di condanna è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b) della Tariffa. La Corte ha inoltre ricordato che l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria è dovuta in relazione alla sentenza di primo grado e che eventuali riforme danno luogo a autonomi diritti di conguaglio o rimborso. Per effetto del rigetto, Telecom è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40

    «1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. (…)»

    La norma stabilisce che gli atti relativi a operazioni soggette a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa; ai fini dell'alternatività occorre che l'atto riguardi il pagamento di corrispettivi per prestazioni effettivamente imponibili ai fini IVA.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 8, comma 1, lett. b) e nota II

    art. 8: provvedimenti giurisdizionali «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura"; nota II: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico"

    L'art. 8 soggioga le sentenze che condannano al pagamento all'imposta di registro proporzionale; la nota II chiarisce l'esclusione dalla proporzionalità nella parte in cui le somme siano corrispettivi soggetti a IVA. L'esclusione opera solo se le somme costituiscono corrispettivi per operazioni imponibili.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 1 e art. 3 (norme generali IVA)

    Definiscono le operazioni imponibili ai fini IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio di imprese/arte e professione) e cosa si intende per prestazione di servizi; sono usate per verificare se le somme poste a fondamento della sentenza possano costituire corrispettivi soggetti a IVA.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 37, comma 1

    «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere»

    Stabilisce la soggettività all'imposta di registro degli atti giurisdizionali. La valutazione dell'imponibilità deve considerare il contenuto e gli effetti giuridici/economici dell'atto stesso.

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 77

    Prevede il diritto al conguaglio o al rimborso in caso di modifiche al provvedimento tassato in sede di giudizio successivo: la liquidazione iniziale non si estingue automaticamente con successive riforme ma dà luogo a autonomi rimedi.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 62, comma 1

    Norma di rito richiamata in tema di motivi di cassazione e impugnazioni di decisioni tributarie; richiamata per inquadrare il vizio dedotto in cassazione.

  • Codice civile, art. 2033

    Disciplina la ripetizione dell'indebito: la restituzione per indebito oggettivo ha natura recuperatoria e non costituisce corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA.

  • Giurisprudenza comunitaria e nazionale (Corte di giustizia, sent. C-846/2019; Cass. n. 2040/2022)

    Per l'assoggettamento a IVA è necessario il nesso diretto tra servizio reso e controvalore ricevuto; tali criteri sono richiamati per escludere la natura di corrispettivo delle somme restituite.

Massime di principio

  • Quando una sentenza dispone la restituzione di somme, occorre verificare se quelle somme costituiscano effettivi corrispettivi per prestazioni soggette a IVA (nesso diretto servizio/controvalore). Se non sussiste tale nesso, si tratta di indebito e non di corrispettivo.
  • Il principio di alternatività IVA/imposta di registro esclude l'imposizione proporzionale solo se l'atto riguarda il pagamento di corrispettivi soggetti a IVA; in assenza di corrispettivo imponibile, l'imposta di registro proporzionale resta applicabile.
  • La natura dell'atto (sentenza di condanna alla restituzione) va giudicata in base al contenuto e agli effetti economici: la funzione recuperatoria dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. esclude l'assoggettamento a IVA.
  • L'imposta di registro relativa agli atti giudiziali si applica sulla sentenza di primo grado; eventuali modifiche successive non annullano automaticamente l'avviso di liquidazione, ma consentono il rimedio al conguaglio o al rimborso secondo le regole vigenti.
  • Per evitare contestazioni è utile documentare e far emergere nel giudizio (o in sede amministrativa) la qualificazione delle somme: fatture, note di credito, contratto e prova del nesso servizio/controvalore sono determinanti per sostenere l'applicazione dell'IVA e, conseguentemente, l'imposta di registro in misura fissa.
  • In caso di posizione contestata dall'amministrazione finanziaria, valutare tempestivamente le azioni di rimborso/conguaglio previste dalla normativa sul registro per non perdere i termini per il recupero delle somme eventualmente versate in eccesso.

Testo integrale

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