Cassazione Civile, Ordinanza n. 12398/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di due società collegate nell’ambito della tassazione di gruppo, con recuperi a fini delle imposte dirette e dell’IVA, oltre che dell’IRAP, in relazione a operazioni ritenute inesistenti o a costi non inerenti. Dopo una prima fase di merito e un precedente giudizio di legittimità conclusosi con cassazione con rinvio, la società, che sosteneva di avere appreso solo tardivamente dell’ordinanza di cassazione a seguito della notifica di una cartella di pagamento, propose ricorso in riassunzione chiedendo anche la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. La Corte tributaria regionale rigettò la rimessione in termini e dichiarò inammissibile il ricorso per mancata riassunzione nel termine, dichiarando estinto l’intero processo. Nel ricorso per cassazione la società dedusse due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c., anche in relazione all’art. 63 del d.lgs. 546/1992, per non avere considerato l’incolpevole mancata conoscenza del deposito dell’ordinanza e dell’avviso di fissazione; (2) nullità per motivazione omessa o apparente in ordine all’assenza di una causa non imputabile della decadenza e al diniego della rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, trattandoli congiuntamente, e ha confermato la decisione della Corte tributaria regionale. Ha ribadito che la rimessione in termini presuppone una causa ostativa esterna alla volontà della parte, con carattere di assolutezza e collegamento causale determinante con la decadenza, non essendo sufficiente un errore difensivo o una scelta processuale negligente. Nel caso concreto ha valorizzato il fatto che la notificazione dell’ordinanza risultava eseguita anche a un secondo difensore e che il giudice di merito aveva compiuto un apprezzamento motivato e non illogico sulla mancanza di causa non imputabile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c., al versamento in favore della cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La rimessione in termini è ammessa solo se la decadenza deriva da una causa non imputabile alla parte, cioè da un fatto esterno alla sua volontà e con carattere di assolutezza, non da errore difensivo o negligenza.
art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina la riassunzione del giudizio nel processo tributario dopo la cassazione con rinvio; la sua inosservanza, in assenza di causa non imputabile, comporta le conseguenze processuali previste.
Richiamato ai fini della definizione anticipata e della conseguente condanna alle ulteriori somme in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato.
Fondamento della condanna della parte soccombente al pagamento di un’ulteriore somma per responsabilità aggravata nel contesto della definizione anticipata.
Fondamento della condanna al versamento in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in relazione al riparto dell’onere della prova sull’asserita partecipazione alla frode.
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in relazione alle presunzioni utilizzate nell’accertamento fiscale.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità quale norma sulla rettifica del reddito imponibile.
artt. 19 e 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati nel precedente giudizio di legittimità in tema di detrazione IVA e rettifica dell’imposta.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel precedente giudizio di legittimità in tema di deducibilità dei costi e imputazione dei componenti reddituali.
Richiamato dalla sentenza impugnata come indice della possibilità che l’esistenza del contenzioso fosse stata o meno riportata in nota integrativa, elemento usato nel ragionamento sulla diligenza della parte.
Massime di principio
- La rimessione in termini nel processo tributario è applicabile, ma richiede la prova rigorosa di una causa non imputabile che abbia impedito in modo assoluto il compimento dell’atto processuale nei termini.
- Non basta allegare la mancata conoscenza soggettiva dell’atto o un errore del difensore: l’impedimento deve essere esterno alla sfera di controllo della parte e del suo difensore e deve avere efficacia causale determinante sulla decadenza.
- L’errore nella gestione del termine processuale, quando dipende da negligenza o da una scelta difensiva sbagliata, non giustifica la rimessione in termini ed espone semmai a eventuali profili di responsabilità professionale.
- Nel processo tributario l’istanza di rimessione in termini va scrutinata con particolare rigore, anche in considerazione delle esigenze di celerità e certezza dei rapporti giuridici.
- La valutazione della sussistenza della causa non imputabile è tipicamente di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
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