Cassazione Civile, Ordinanza n. 18304/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Quattro lavoratori, utilizzati mediante plurimi contratti di somministrazione a termine presso una società di trasporti a partecipazione pubblica, hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva: dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione e la clausola appositiva del termine per genericità della causale; negato però la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatrice, ritenendo ostativa la disciplina regionale che vietava nuove assunzioni senza procedure pubbliche; e ordinato la restituzione delle somme già riconosciute in primo grado a titolo risarcitorio. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione di norme costituzionali e civilistiche/processuali per avere la Corte d'appello escluso la conversione del rapporto, sostenendo che la somministrazione irregolare rientra nell'ordinamento civile e che la normativa regionale non potrebbe prevalere sull'art. 27 d.lgs. 276/2003; 2) errata applicazione delle norme sulla nullità del termine e sul regime della somministrazione, per avere la Corte trattato la vicenda come un contratto a termine illegittimo; 3) in via subordinata, illegittimità del rigetto totale della tutela risarcitoria e della conseguente restituzione delle somme, poiché anche nella somministrazione irregolare presso un soggetto pubblico o assimilato spetta il risarcimento del danno da precarizzazione/danno comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando che, per la normativa regionale speciale e per i principi costituzionali richiamati, non è consentita la conversione del rapporto di somministrazione irregolare in rapporto a tempo indeterminato nei confronti di una società pubblica o a capitale pubblico soggetta a procedure selettive pubbliche; ha invece accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso ogni risarcimento e aveva disposto la restituzione delle somme. La causa è stata rinviata alla Corte designata per la quantificazione della tutela risarcitoria secondo i principi del danno da precarizzazione/danno comunitario, con regolazione anche delle spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale a fondamento delle censure di nullità per asserita contraddittorietà della sentenza.
Invocato dai ricorrenti per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione per i capi esaminati e ha ritenuto fondato il motivo solo quanto alla tutela risarcitoria negata.
art. 117 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la conseguente prevalenza della disciplina statale sulla normativa regionale.
art. 3 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta disparità di trattamento e alla pretesa illegittimità della disciplina applicata dalla Corte territoriale.
art. 14, lett. p), R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455
Richiamato nel dibattito sulla competenza legislativa regionale siciliana in materia di organizzazione degli enti regionali.
art. 27 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Norma invocata come disciplina delle conseguenze della somministrazione irregolare; la Corte afferma che, nel caso di società a partecipazione pubblica soggetta a divieto di assunzione senza concorso, non opera la conversione in contratto a tempo indeterminato.
Richiamato nel secondo motivo per la nullità del contratto/termine; la Corte non lo applica per riconoscere la conversione, ma distingue la tutela risarcitoria dalla trasformazione del rapporto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di causa illecita del contratto, ma la Corte ritiene comunque preclusa la conversione per il regime speciale del datore pubblico.
Norma speciale richiamata per affermare che le assunzioni di nuovo personale dell'azienda devono avvenire nel rispetto del piano industriale e con procedure di evidenza pubblica.
Norma regionale richiamata come divieto di nuove assunzioni per AST e società collegate sino alla completa attuazione delle disposizioni previste.
art. 18 d.l. 25 giugno 2008, n. 112
Citato dai ricorrenti come disciplina sopravvenuta sulle procedure pubbliche per le assunzioni nelle società a capitale pubblico, ritenuta non applicabile ratione temporis.
art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato per analogia sul regime risarcitorio del lavoro precario pubblico; la Corte lo usa come parametro sistematico, pur precisando che il caso riguarda una somministrazione irregolare presso società partecipata.
art. 86 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato nel ragionamento della Corte per ribadire l'esclusione della trasformazione a tempo indeterminato nei rapporti di lavoro somministrato illegittimo nel settore pubblico.
art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183
Assunto come criterio di riferimento per la quantificazione del danno risarcibile in via forfetaria, con possibilità di prova del maggior pregiudizio.
art. 97 Cost.
Fondamento costituzionale del divieto di conversione e dell'esigenza di procedure concorsuali o selettive per le assunzioni presso soggetti pubblici o sostanzialmente pubblici.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la motivazione della sentenza d'appello.
Evocato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria; la Corte riconduce la tutela al paradigma del danno da precarizzazione/danno comunitario.
art. 20 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Citato nel terzo motivo nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro.
art. 21 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Citato nel terzo motivo nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per escludere, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una legge regionale o speciale impone, per le assunzioni presso un soggetto a partecipazione pubblica, procedure concorsuali o di evidenza pubblica, è preclusa la conversione in rapporto a tempo indeterminato anche nel caso di somministrazione irregolare, poiché il divieto deriva dai principi costituzionali che presidiano l'accesso al pubblico impiego o a entità sostanzialmente pubbliche.
- La somministrazione di lavoro irregolare e il contratto a termine illegittimo possono essere accomunati, quanto al rimedio della conversione, da un medesimo limite: se il datore/utilizzatore è soggetto a un regime pubblicistico di reclutamento, la trasformazione del rapporto non è consentita.
- La mancata convertibilità del rapporto non esclude la tutela risarcitoria del lavoratore precarizzato: il giudice deve riconoscere un danno da precarizzazione/danno comunitario, parametrabile in via presuntiva a criteri forfetari analoghi a quelli dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, salva la prova di un maggior pregiudizio.
- In controversie su reiterate somministrazioni a termine presso soggetti pubblici o assimilati, il giudice di merito deve distinguere nettamente tra il divieto di trasformazione del rapporto e il diritto al risarcimento del danno, senza azzerare la tutela per il solo fatto che la conversione è esclusa.
- La tutela risarcitoria per abusiva precarizzazione opera anche quando l'utilizzatore sia una società partecipata pubblica soggetta a specifici vincoli di reclutamento: il rimedio non è la stabilizzazione del rapporto, ma il ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore.
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