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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18304/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Quattro lavoratori, utilizzati mediante plurimi contratti di somministrazione a termine presso una società di trasporti a partecipazione pubblica, hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva: dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione e la clausola appositiva del termine per genericità della causale; negato però la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatrice, ritenendo ostativa la disciplina regionale che vietava nuove assunzioni senza procedure pubbliche; e ordinato la restituzione delle somme già riconosciute in primo grado a titolo risarcitorio. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione di norme costituzionali e civilistiche/processuali per avere la Corte d'appello escluso la conversione del rapporto, sostenendo che la somministrazione irregolare rientra nell'ordinamento civile e che la normativa regionale non potrebbe prevalere sull'art. 27 d.lgs. 276/2003; 2) errata applicazione delle norme sulla nullità del termine e sul regime della somministrazione, per avere la Corte trattato la vicenda come un contratto a termine illegittimo; 3) in via subordinata, illegittimità del rigetto totale della tutela risarcitoria e della conseguente restituzione delle somme, poiché anche nella somministrazione irregolare presso un soggetto pubblico o assimilato spetta il risarcimento del danno da precarizzazione/danno comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando che, per la normativa regionale speciale e per i principi costituzionali richiamati, non è consentita la conversione del rapporto di somministrazione irregolare in rapporto a tempo indeterminato nei confronti di una società pubblica o a capitale pubblico soggetta a procedure selettive pubbliche; ha invece accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso ogni risarcimento e aveva disposto la restituzione delle somme. La causa è stata rinviata alla Corte designata per la quantificazione della tutela risarcitoria secondo i principi del danno da precarizzazione/danno comunitario, con regolazione anche delle spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale a fondamento delle censure di nullità per asserita contraddittorietà della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione per i capi esaminati e ha ritenuto fondato il motivo solo quanto alla tutela risarcitoria negata.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e la conseguente prevalenza della disciplina statale sulla normativa regionale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione alla dedotta disparità di trattamento e alla pretesa illegittimità della disciplina applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 14, lett. p), R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455

    Richiamato nel dibattito sulla competenza legislativa regionale siciliana in materia di organizzazione degli enti regionali.

  • art. 27 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Norma invocata come disciplina delle conseguenze della somministrazione irregolare; la Corte afferma che, nel caso di società a partecipazione pubblica soggetta a divieto di assunzione senza concorso, non opera la conversione in contratto a tempo indeterminato.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la nullità del contratto/termine; la Corte non lo applica per riconoscere la conversione, ma distingue la tutela risarcitoria dalla trasformazione del rapporto.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di causa illecita del contratto, ma la Corte ritiene comunque preclusa la conversione per il regime speciale del datore pubblico.

  • art. 7 l.r. Sicilia 21/2006

    Norma speciale richiamata per affermare che le assunzioni di nuovo personale dell'azienda devono avvenire nel rispetto del piano industriale e con procedure di evidenza pubblica.

  • art. 33 l.r. Sicilia 2/2002

    Norma regionale richiamata come divieto di nuove assunzioni per AST e società collegate sino alla completa attuazione delle disposizioni previste.

  • art. 18 d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    Citato dai ricorrenti come disciplina sopravvenuta sulle procedure pubbliche per le assunzioni nelle società a capitale pubblico, ritenuta non applicabile ratione temporis.

  • art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato per analogia sul regime risarcitorio del lavoro precario pubblico; la Corte lo usa come parametro sistematico, pur precisando che il caso riguarda una somministrazione irregolare presso società partecipata.

  • art. 86 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Richiamato nel ragionamento della Corte per ribadire l'esclusione della trasformazione a tempo indeterminato nei rapporti di lavoro somministrato illegittimo nel settore pubblico.

  • art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183

    Assunto come criterio di riferimento per la quantificazione del danno risarcibile in via forfetaria, con possibilità di prova del maggior pregiudizio.

  • art. 97 Cost.

    Fondamento costituzionale del divieto di conversione e dell'esigenza di procedure concorsuali o selettive per le assunzioni presso soggetti pubblici o sostanzialmente pubblici.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 2043 c.c.

    Evocato dai ricorrenti a sostegno della domanda risarcitoria; la Corte riconduce la tutela al paradigma del danno da precarizzazione/danno comunitario.

  • art. 20 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Citato nel terzo motivo nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro.

  • art. 21 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    Citato nel terzo motivo nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale o speciale impone, per le assunzioni presso un soggetto a partecipazione pubblica, procedure concorsuali o di evidenza pubblica, è preclusa la conversione in rapporto a tempo indeterminato anche nel caso di somministrazione irregolare, poiché il divieto deriva dai principi costituzionali che presidiano l'accesso al pubblico impiego o a entità sostanzialmente pubbliche.
  • La somministrazione di lavoro irregolare e il contratto a termine illegittimo possono essere accomunati, quanto al rimedio della conversione, da un medesimo limite: se il datore/utilizzatore è soggetto a un regime pubblicistico di reclutamento, la trasformazione del rapporto non è consentita.
  • La mancata convertibilità del rapporto non esclude la tutela risarcitoria del lavoratore precarizzato: il giudice deve riconoscere un danno da precarizzazione/danno comunitario, parametrabile in via presuntiva a criteri forfetari analoghi a quelli dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, salva la prova di un maggior pregiudizio.
  • In controversie su reiterate somministrazioni a termine presso soggetti pubblici o assimilati, il giudice di merito deve distinguere nettamente tra il divieto di trasformazione del rapporto e il diritto al risarcimento del danno, senza azzerare la tutela per il solo fatto che la conversione è esclusa.
  • La tutela risarcitoria per abusiva precarizzazione opera anche quando l'utilizzatore sia una società partecipata pubblica soggetta a specifici vincoli di reclutamento: il rimedio non è la stabilizzazione del rapporto, ma il ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazione e appaltoLicenziamentoProve
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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