Cassazione Civile, Ordinanza n. 18297/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, da parte del Tribunale di Torino, di un'intimazione di pagamento riferita a una pluralità di cartelle esattoriali emesse nei confronti di un contribuente per premi assicurativi e crediti previdenziali relativi agli anni 2003-2007. Il giudice di merito aveva ritenuto non provata la notifica delle cartelle perché la società di riscossione aveva prodotto soltanto copie delle cartoline di ricevimento, senza gli originali, e aveva inoltre accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale, individuando nell'intimazione di pagamento del 26.10.2015 il primo atto interruttivo utile. L'ente di riscossione aveva proposto appello sostenendo, da un lato, che dovesse applicarsi la prescrizione decennale in quanto i crediti, una volta iscritti a ruolo, sarebbero confluiti in un unico credito derivante dal ruolo; dall'altro, che la notifica delle cartelle fosse stata provata dagli avvisi di ricevimento; la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. La ricorrente ha quindi impugnato tale ordinanza per quattro motivi: (1) violazione degli artt. 437, 348-bis e 348-ter c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato ordinanza anziché sentenza di inammissibilità; (2) violazione dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. 602/1973 per mancata applicazione della prescrizione decennale ai crediti iscritti a ruolo; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973, con riferimento agli artt. 2712 e 2719 c.c., per avere ritenuto inefficace la prova della notifica delle cartelle e delle intimazioni nonostante la produzione degli avvisi di ricevimento e il preteso disconoscimento generico delle copie; (4) ulteriore censura sulla prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato una preliminare causa di inammissibilità: la ricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione era priva di jus postulandi, avendo conferito il mandato a un avvocato del libero foro in difetto dei presupposti richiesti. La Corte ha richiamato il protocollo del 22 giugno 2017, secondo cui il patrocinio dell'Agenzia davanti alla Cassazione spetta convenzionalmente all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo conflitto di interessi, dichiarazione di indisponibilità o apposita delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933. Ha inoltre richiamato precedenti recenti che qualificano come invalida la procura rilasciata al difensore esterno in tali casi e ne consentono il rilievo d'ufficio anche in Cassazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
co.1, n.3 e n.4; co.1, n.3; co.1, n.3, n.4 e n.5
Le norme sui motivi di ricorso per cassazione sono richiamate solo per la formulazione delle censure, ma non vengono esaminate nel merito per la preliminare inammissibilità del ricorso.
È invocato dalla ricorrente per contestare la forma del provvedimento emesso in appello, ma la censura resta assorbita.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non abbia ragionevoli probabilità di essere accolto; la Corte d'appello lo ha applicato nel caso concreto.
È richiamato nel primo motivo in relazione alla forma del provvedimento di inammissibilità dell'appello.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo; la Corte di cassazione non si pronuncia sul punto per difetto di ammissibilità.
artt. 12, 24, 25 e 49 d.P.R. 602/1973
Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento della tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo determinerebbe la conversione/novazione del credito e l'applicazione della prescrizione decennale.
È richiamato per contestare la valutazione dell'onere della prova circa la notificazione delle cartelle.
È richiamato in relazione alle modalità e alla prova della notificazione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento.
Sono richiamati per sostenere l'efficacia probatoria delle copie fotografiche/probatorie prodotte dalla riscossione e l'asserita inefficacia del disconoscimento.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
È indicato come norma che, in presenza di apposita delibera motivata, può consentire il patrocinio dell'ente da parte di un avvocato del libero foro in deroga alla regola del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la validità della procura alle liti è presupposto indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale e la sua mancanza o invalidità determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il patrocinio davanti alla Corte di cassazione spetta, in via convenzionale, all'Avvocatura Generale dello Stato; il conferimento del mandato a un difensore del libero foro è valido solo nei casi espressamente previsti dal protocollo e dalla disciplina richiamata, oppure in presenza di apposita delibera motivata dell'ente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari di rito, ogni ulteriore censura di merito resta assorbita e non viene esaminata.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può compensare le spese se il quadro giurisprudenziale applicato è recente e sopravvenuto rispetto all'introduzione del giudizio, e deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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