Cassazione Civile, Ordinanza n. 18294/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione dei supplementi di pensione maturati nella gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda di ricalcolo dei supplementi senza applicazione del massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L’INPS ha impugnato la sentenza d’appello con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per la c.d. "quota B", relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, dovesse operare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile. Il resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per giudicato interno e ha contrastato il merito, richiamando anche profili di legittimità costituzionale. La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, osservando che la censura investiva la statuizione nella sua sequenza logico-giuridica e quindi riapriva la cognizione sull’intera questione. Nel merito ha accolto il ricorso, ribadendo che il massimale pensionabile si applica anche alla quota B dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31.12.1995, perché il limite non è stato espressamente abrogato né è incompatibile con la disciplina successiva; ha inoltre escluso che vi siano contrasti con la Costituzione o con la legge delega, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal pensionato per asserito giudicato interno, ritenendo sufficiente la censura proposta dall’ente a riaprire la questione sull’applicazione del massimale pensionabile. Nel merito ha affermato il principio secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, va applicato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato, e non può essere valorizzata la parte di retribuzione eccedente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare la domanda conformandosi al principio di diritto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
prevede un massimale della retribuzione giornaliera pensionabile che si applica anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il limite non risulta abrogato ed è coessenziale alla disciplina
non esclude l’applicazione del massimale pensionabile di cui al d.P.R. n. 1420/1971 alla quota B
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
modifica il precedente assetto senza eliminare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile
richiamato come criterio per la parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile nell’assicurazione generale obbligatoria, secondo la ricostruzione contestata e discussa nel giudizio
art. 2, comma 22, l. n. 335/1995
la legge delega non avrebbe imposto l’equiparazione tra massimale contributivo e massimale pensionabile; si limita a indicare criteri di ridefinizione delle aliquote e di armonizzazione delle discipline speciali
art. 38 Cost.
la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il divario tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile non è di per sé incostituzionale, purché resti una proporzionalità sufficiente alla tutela previdenziale
art. 76 Cost.
invocato per contestare il rispetto della legge delega; la Corte esclude il vizio ritenendo che il d.lgs. n. 182/1997 non abbia violato i limiti delegati
richiamato con riferimento alla memoria del controricorrente, che la Corte non ritiene idonea a mutare l’esito sul punto di diritto
non espressamente trattato nel merito; non centrale nella decisione
non presente nel testo; omesso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’impugnazione di una statuizione che collega a un fatto, qualificato da una norma, un certo effetto giuridico riapre la cognizione sull’intera statuizione anche se il ricorso investe espressamente uno solo degli elementi della sequenza logico-giuridica.
- Nel calcolo della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31.12.1995, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare anche per le anzianità maturate dopo il 31.12.1992, salvo espresso intervento abrogativo o incompatibilità normativa non ravvisabile nel sistema.
- Una disciplina previdenziale speciale più favorevole rispetto al regime generale può essere conservata dal legislatore delegato in presenza di peculiari caratteristiche professionali e lavorative del settore, senza che ciò comporti di per sé violazione del principio di eguaglianza o della legge delega.
- Il divario tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è costituzionalmente illegittimo in sé, se il sistema assicura una proporzionalità complessiva e non compromette la finalità di adeguata tutela previdenziale ex art. 38 Cost.
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