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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18254/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibili il primo e il secondo e assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini le ulteriori questioni rimaste assorbite alla luce dell'esclusione della qualificazione del recesso come licenziamento orale, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, ma ritenuto dai giudici di merito in realtà subordinato, svolto come liquidatore sinistri dal 19/7/1999 al 31/12/2003 presso una compagnia assicurativa poi incorporata nell'odierna ricorrente. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della subordinazione e la tutela conseguente a un asserito licenziamento orale. Il Tribunale aveva riconosciuto la subordinazione; la Corte d'appello, in riforma parziale, aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente, ordinato la reintegra e condannato la società al risarcimento dal 12/2/2004. La società ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2086, 2094, 2222 e 2224 c.c. per avere la Corte d'appello ravvisato la subordinazione senza ordini specifici e controllo assiduo; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo al vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; 3) violazione degli artt. 2 e 6, comma 1, L. n. 604/1966 e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che la lettera del 24/11/2003 costituiva un recesso scritto alla scadenza del termine e non un licenziamento orale; 4) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 6 L. n. 604/1966 e dell'art. 18 L. n. 300/1970, perché, anche a voler ritenere un rapporto a termine, non sarebbe stata provata l'offerta della prestazione lavorativa e non sarebbe spettata la reintegra; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda dell'appello incidentale subordinato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ha accolto il terzo motivo, e ha assorbito il quarto e il quinto, affermando che la lettera del 24/11/2003 esprimeva in modo scritto, chiaro e inequivoco la volontà di cessare il rapporto alla data del 31/12/2003, sicché non poteva parlarsi di licenziamento orale.

Norme richiamate

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma evocata per contestare la qualificazione del rapporto, ma la Corte non ne fonda la decisione sul punto.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va individuata secondo gli indici tipici del lavoro subordinato; la loro valutazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato per il contrasto tra lavoro autonomo e subordinato; non è norma decisiva nel principio accolto sul recesso.

  • art. 2224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non assume rilievo decisivo nella ratio finale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione di legge, ma non per la rivalutazione del fatto accertato dai giudici di merito sulla subordinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione della diversità delle rationes decisorie.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme limita la proponibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2 L. n. 604/1966

    Il recesso datoriale può risultare validamente da una comunicazione scritta chiara e inequivoca, anche se riferita alla cessazione alla scadenza del termine.

  • art. 6, comma 1, L. n. 604/1966

    Richiamato nei motivi della ricorrente; la Corte non lo applica per ritenere orale il recesso, poiché la lettera era già idonea a manifestare la volontà di cessare il rapporto.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato solo in via subordinata dalla ricorrente; la questione resta assorbita dopo l'esclusione del licenziamento orale.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato in relazione alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie; le questioni restano da riesaminare in rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia resta assorbita dall'accoglimento del terzo motivo e dal rinvio.

Massime di principio

  • Non è qualificabile come licenziamento orale il recesso datoriale per scadenza del termine quando la volontà di cessare il rapporto è stata espressa per iscritto in modo chiaro, certo, temporalmente individuato e semanticamente non equivoco.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo, quando dipenda dalla valorizzazione di indici fattuali (continuità, inserimento nell'organizzazione, orario, retribuzione fissa, coordinamento), integra un accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi giuridici.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • Quando viene esclusa l'erronea qualificazione del recesso come licenziamento orale, restano da riesaminare in sede di rinvio le conseguenze ulteriori sul piano ripristinatorio e risarcitorio e le questioni dipendenti dalla corretta qualificazione del rapporto e del titolo di cessazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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