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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18295/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione del supplemento di pensione maturato a carico della gestione ex ENPALS. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda volta a escludere, nel calcolo della c.d. quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, l'applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere non operante quel massimale per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserito giudicato interno, ma l'INPS ha replicato che l'impugnazione investiva la statuizione decisiva sul regime del massimale. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione e ha accolto il ricorso nel merito, affermando che il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile va applicato anche nella determinazione della quota B per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31.12.1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché si uniformi al principio secondo cui, nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non può essere considerata la parte di retribuzione giornaliera eccedente il limite fissato dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997. La Corte ha anche demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    massimale pensionabile / limite massimo della retribuzione pensionabile

    il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile opera anche nel calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; non è stato abrogato espressamente né risulta incompatibile con la disciplina successiva.

  • art. 4, d.lgs. n. 182/1997

    non esclude l'applicazione del massimale pensionabile previsto dalla normativa previgente per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997

    ha modificato il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile, ma non lo ha eliminato.

  • art. 12, d.lgs. n. 503/1992

    richiamato dalla sentenza di merito per le aliquote di rendimento sulla parte eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile.

  • art. 2, comma 22, l. n. 335/1995

    la legge delega non avrebbe previsto la soppressione o l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo; si limita a indicare criteri di ridefinizione delle aliquote contributive e di salvaguardia delle normative speciali.

  • art. 38 Cost.

    la Corte ribadisce che il divario tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé contrario ai principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, purché sia assicurata una certa proporzionalità complessiva.

  • art. 76 Cost.

    le censure sul presunto eccesso di delega sono respinte, poiché il legislatore delegato non ha violato il criterio direttivo invocato dal controricorrente.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria del controricorrente; non incide sul principio di diritto applicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione che investe anche solo uno degli elementi della sequenza logico-giuridica che sorregge una statuizione di merito è idonea a riaprire la cognizione sull'intera statuizione e impedisce la formazione del giudicato interno su di essa.
  • Nella determinazione della quota di pensione dei lavoratori dello spettacolo relativa alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa non ravvisabile nel caso esaminato.
  • La disciplina speciale previdenziale dei lavoratori dello spettacolo può mantenere trattamenti più favorevoli rispetto al regime generale, purché ciò sia coerente con la ratio del sistema e non contrasti con i parametri costituzionali di ragionevolezza e adeguatezza.
  • Non esiste un principio costituzionale di necessaria corrispondenza integrale tra contribuzione versata e prestazione pensionistica; il legislatore può prevedere tetti pensionabili e assetti differenziati, purché sia rispettata la finalità di tutela previdenziale di cui all'art. 38 Cost.

Come è indicizzato

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RamiPrevidenza
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