Cassazione Civile, Ordinanza n. 18259/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente. Dopo l'impugnazione stragiudiziale del recesso, il lavoratore ha proposto azione giudiziaria oltre il termine di 180 giorni previsto per rendere efficace l'impugnazione. In appello il reclamo è stato respinto perché il Tribunale ha ritenuto tardivo il ricorso depositato il 3 ottobre 2016 rispetto alla raccomandata di impugnazione spedita il 2 aprile 2016. In Cassazione il lavoratore ha dedotto due censure: primo, che il termine di 180 giorni dovesse decorrere non dalla spedizione ma dalla ricezione della raccomandata di impugnazione, e comunque che la richiesta contestuale dei motivi del licenziamento dovesse comportare una proroga di 15 giorni; secondo, che il computo dei 180 giorni fosse errato e che la scadenza andasse collocata al 3 ottobre 2016 per effetto della proroga al primo giorno lavorativo utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della proroga di 15 giorni collegata alla richiesta dei motivi del licenziamento, perché non prevista dalla disciplina e incompatibile con la funzione acceleratoria del termine di decadenza. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 6, comma 2, l. n. 604/1966, il termine di 180 giorni decorre dalla data di spedizione dell'atto di impugnazione stragiudiziale e non dalla sua ricezione da parte del datore di lavoro. Richiamando la giurisprudenza conforme e l'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la Corte ha dichiarato la censura non meritevole di accoglimento e ha confermato la tardività dell'azione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine di 180 giorni per l'azione giudiziale successiva all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto di impugnazione e non dalla sua ricezione; il termine opera a pena di inefficacia dell'impugnazione non seguita tempestivamente dal ricorso.
Ha modificato il regime dell'impugnazione del licenziamento, incidendo sulla decorrenza e sulla struttura del termine decadenziale.
art. 1, comma 38, l. n. 92/2012
Ha ulteriormente modificato la disciplina dell'art. 6 l. n. 604/1966.
È stato invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi.
La Corte ha reputato la censura inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata e non vi erano elementi per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dell'impugnazione del licenziamento, il termine di 180 giorni per l'introduzione del giudizio decorre dalla spedizione dell'impugnativa stragiudiziale e non dalla sua ricezione dal datore di lavoro.
- La richiesta dei motivi del licenziamento non determina, di per sé, una proroga del termine di 180 giorni per proporre l'azione giudiziaria, trattandosi di termini distinti e funzionalmente diversi.
- Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, la censura può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se il ricorso non offre argomenti idonei a giustificare un mutamento di orientamento.
- Il computo del termine decadenziale va effettuato secondo le regole ordinarie di calendario, verificando correttamente la scadenza e l'eventuale proroga al primo giorno non festivo, ma senza alterare il dies a quo fissato dalla legge.
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