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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18268/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto una società chiedendo che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, fosse accertato come lavoro subordinato per il periodo gennaio 2000 - luglio 2004; chiedeva inoltre la declaratoria di illegittimità di un asserito licenziamento orale, la reintegrazione o l’indennità prevista dalla L. n. 108/1990, nonché il pagamento del TFR e di differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande. In appello, la Corte territoriale aveva invece riconosciuto la natura subordinata del rapporto e condannato la società al TFR in via generica, ma aveva dichiarato inammissibili le domande economiche formulate solo in appello e aveva escluso la prova del licenziamento orale. In Cassazione il lavoratore ha proposto due motivi, lamentando violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nonché violazione dell’art. 2 L. n. 604/1966; la società ha resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi, contestando la qualificazione subordinata del rapporto e deducendo vizi motivazionali e violazione degli artt. 2094, 2697, 116 e 132 c.p.c., oltre all’omesso esame della successione di contratti autonomi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che i motivi del lavoratore non cogliessero la ratio della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva negato in astratto la subordinazione, ma aveva riconosciuto il rapporto subordinato escludendo però il licenziamento orale per difetto di prova e dichiarando nuova, quindi inammissibile, la domanda di indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha osservato che la qualificazione del rapporto come subordinato è un accertamento di fatto fondato su indici sintomatici (inserimento nell’organizzazione aziendale, compenso fisso, direttive, ufficio, orario, assenze e ferie) ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, qui non ricorrenti; analogamente, le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove erano inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo per entrambe le parti di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dal ricorrente principale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dal ricorrente principale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla qualificazione operata dalla Corte territoriale

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    la domanda di relativa indennità è stata considerata nuova in cassazione e quindi inammissibile

  • art. 2 L. n. 604/1966

    richiamato in relazione alla doglianza sul licenziamento orale, ma la Corte ha ritenuto che mancasse la prova della volontà datoriale di risolvere il rapporto

  • art. 2094 c.c.

    definisce i caratteri identificativi del lavoro subordinato; la loro ricorrenza è stata apprezzata in fatto dalla Corte di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi incidentali, ma la censura mirava in realtà a contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma senza evidenziare un reale errore di regola legale di giudizio

  • art. 252 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma senza che la Corte ravvisasse un vizio idoneo a superare il giudizio di fatto della sentenza impugnata

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la doglianza di motivazione è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo adeguato

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità per violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    il controllo sulla motivazione è stato ricondotto ai limiti del vizio di omesso esame/motivazione apparente, non esteso alla rivalutazione del merito

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti

  • art. 3822/2019

    citata come precedente sul riparto dell’onere della prova nel licenziamento orale

  • art. 13195/2019

    richiamata in conformità al principio secondo cui il lavoratore deve provare la volontà datoriale di cessare il rapporto

  • art. 15430/2018

    richiamata sul principio di specifica allegazione della novità della questione in cassazione

  • art. 480/2019

    richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione

  • art. 18246/2020

    richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione

  • art. 23792/2021

    richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione

  • art. 30730/2022

    richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione

  • art. 22846/2022

    richiamata sul controllo di legittimità della qualificazione del rapporto di lavoro

  • S.U. n. 379/1999

    richiamata come precedente sulla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato sulla base di indici sintomatici

  • art. 14434/2015

    richiamata per gli indici sintomatici della subordinazione

  • art. 5436/2019

    richiamata per gli indici sintomatici della subordinazione

  • art. 9252/2010

    richiamata per gli indici sintomatici della subordinazione

  • art. 9105/2017

    richiamata sul concetto di motivazione apparente o omessa

  • art. 20921/2019

    richiamata sul concetto di motivazione apparente o omessa

  • S.U. n. 8053/2014

    richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 23940/2017

    richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 16595/2019

    richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 15568/2020

    richiamata per ribadire che la Cassazione non è un terzo grado di merito

  • art. 20814/2018

    richiamata per ribadire che la Cassazione non è un terzo grado di merito

  • art. 20553/2021

    richiamata per ribadire che la Cassazione non è un terzo grado di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili se si limitano a prospettare questioni non decisive o non trattate dalla decisione.
  • La domanda nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile; la parte che neghi la novità deve indicare specificamente in quale atto di merito la questione sia stata già dedotta.
  • Nel caso di licenziamento orale, grava sul lavoratore l’onere di provare che la cessazione del rapporto sia riconducibile a una volontà datoriale, anche se manifestata per fatti concludenti; la mera cessazione della prestazione non basta.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto fondato su una valutazione complessiva di indici sintomatici della subordinazione, come inserimento nell’organizzazione, continuità, direttive, orario, postazione di lavoro e obblighi organizzativi.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il controllo è limitato all’esistenza di una motivazione non apparente e al rispetto del minimo costituzionale.
  • La deduzione di violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. non può essere usata per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che sia denunciato un effettivo errore di regola legale sull’onere o sul valore della prova.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento oraleRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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