Cassazione Civile, Ordinanza n. 18268/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva convenuto una società chiedendo che il rapporto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, fosse accertato come lavoro subordinato per il periodo gennaio 2000 - luglio 2004; chiedeva inoltre la declaratoria di illegittimità di un asserito licenziamento orale, la reintegrazione o l’indennità prevista dalla L. n. 108/1990, nonché il pagamento del TFR e di differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande. In appello, la Corte territoriale aveva invece riconosciuto la natura subordinata del rapporto e condannato la società al TFR in via generica, ma aveva dichiarato inammissibili le domande economiche formulate solo in appello e aveva escluso la prova del licenziamento orale. In Cassazione il lavoratore ha proposto due motivi, lamentando violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nonché violazione dell’art. 2 L. n. 604/1966; la società ha resistito e proposto ricorso incidentale con quattro motivi, contestando la qualificazione subordinata del rapporto e deducendo vizi motivazionali e violazione degli artt. 2094, 2697, 116 e 132 c.p.c., oltre all’omesso esame della successione di contratti autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del lavoratore sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che i motivi del lavoratore non cogliessero la ratio della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva negato in astratto la subordinazione, ma aveva riconosciuto il rapporto subordinato escludendo però il licenziamento orale per difetto di prova e dichiarando nuova, quindi inammissibile, la domanda di indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione ha osservato che la qualificazione del rapporto come subordinato è un accertamento di fatto fondato su indici sintomatici (inserimento nell’organizzazione aziendale, compenso fisso, direttive, ufficio, orario, assenze e ferie) ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, qui non ricorrenti; analogamente, le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove erano inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell’obbligo per entrambe le parti di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dal ricorrente principale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
richiamato dal ricorrente principale, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla qualificazione operata dalla Corte territoriale
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
la domanda di relativa indennità è stata considerata nuova in cassazione e quindi inammissibile
art. 2 L. n. 604/1966
richiamato in relazione alla doglianza sul licenziamento orale, ma la Corte ha ritenuto che mancasse la prova della volontà datoriale di risolvere il rapporto
art. 2094 c.c.
definisce i caratteri identificativi del lavoro subordinato; la loro ricorrenza è stata apprezzata in fatto dalla Corte di merito
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi incidentali, ma la censura mirava in realtà a contestare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma senza evidenziare un reale errore di regola legale di giudizio
art. 252 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale, ma senza che la Corte ravvisasse un vizio idoneo a superare il giudizio di fatto della sentenza impugnata
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la doglianza di motivazione è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva un percorso argomentativo adeguato
art. 360, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati inammissibili
art. 360, n. 5 c.p.c.
il controllo sulla motivazione è stato ricondotto ai limiti del vizio di omesso esame/motivazione apparente, non esteso alla rivalutazione del merito
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca il minimo costituzionale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti
art. 3822/2019
citata come precedente sul riparto dell’onere della prova nel licenziamento orale
art. 13195/2019
richiamata in conformità al principio secondo cui il lavoratore deve provare la volontà datoriale di cessare il rapporto
art. 15430/2018
richiamata sul principio di specifica allegazione della novità della questione in cassazione
art. 480/2019
richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione
art. 18246/2020
richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione
art. 23792/2021
richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione
art. 30730/2022
richiamata sul medesimo principio di non novità delle questioni prospettate per la prima volta in cassazione
art. 22846/2022
richiamata sul controllo di legittimità della qualificazione del rapporto di lavoro
S.U. n. 379/1999
richiamata come precedente sulla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato sulla base di indici sintomatici
art. 14434/2015
richiamata per gli indici sintomatici della subordinazione
art. 5436/2019
richiamata per gli indici sintomatici della subordinazione
art. 9252/2010
richiamata per gli indici sintomatici della subordinazione
art. 9105/2017
richiamata sul concetto di motivazione apparente o omessa
art. 20921/2019
richiamata sul concetto di motivazione apparente o omessa
S.U. n. 8053/2014
richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 23940/2017
richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 16595/2019
richiamata sul perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 15568/2020
richiamata per ribadire che la Cassazione non è un terzo grado di merito
art. 20814/2018
richiamata per ribadire che la Cassazione non è un terzo grado di merito
art. 20553/2021
richiamata per ribadire che la Cassazione non è un terzo grado di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili se si limitano a prospettare questioni non decisive o non trattate dalla decisione.
- La domanda nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile; la parte che neghi la novità deve indicare specificamente in quale atto di merito la questione sia stata già dedotta.
- Nel caso di licenziamento orale, grava sul lavoratore l’onere di provare che la cessazione del rapporto sia riconducibile a una volontà datoriale, anche se manifestata per fatti concludenti; la mera cessazione della prestazione non basta.
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto fondato su una valutazione complessiva di indici sintomatici della subordinazione, come inserimento nell’organizzazione, continuità, direttive, orario, postazione di lavoro e obblighi organizzativi.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il controllo è limitato all’esistenza di una motivazione non apparente e al rispetto del minimo costituzionale.
- La deduzione di violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. non può essere usata per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che sia denunciato un effettivo errore di regola legale sull’onere o sul valore della prova.
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